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Roberto PINARDI

Professore Ordinario
Dipartimento di Economia "Marco Biagi"


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Pubblicazioni

2024 - INTRODUZIONE AL SEMINARIO [Breve Introduzione]
Pinardi, R.
abstract

Introduzione al Seminario svoltosi presso la Fondazione Marco Biagi dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia in occasione di un Incontro di studi sul d.lgs. n. 41 del 2024 che si inserisce nel progetto di ricerca, finanziato nell’ambito del bando PRIN 2022, dedicato all’analisi degli Strumenti regolatori per la prevenzione e la lotta al gioco d’azzardo patologico nell’era digitale.


2024 - La Corte e il venir meno del vizio di incostituzionalità (a margine di una pronuncia di “legittimità costituzionale sopravvenuta”) [Nota a Sentenza]
Pinardi, R.
abstract

La sent. n. 140 del 2024 si segnala all’attenzione del lettore per le argomentazioni che inducono la Corte costituzionale a respingere le doglianze sollevate dal giudice a quo in ragione del venir meno del vulnus costituzionale che inficiava, ab origine, la disciplina impugnata. Prendendo spunto da tali argomentazioni, l’Autore indaga, più in generale, le premesse teoriche ed in casi concreti in cui la Corte può pervenire, come nel caso di specie, all’adozione di pronunce di “legittimità costituzionale sopravvenuta” evidenziando, altresì, rispetto al quadro così delineato, tre peculiarità che caratterizzano la sentenza in commento.


2024 - La più recente giurisprudenza monitoria della Corte tra conferme e novità non prive di aspetti problematici [Relazione in Atti di Convegno]
Pinardi, R.
abstract

Relazione tenuta presso la Corte costituzionale, in occasione del Convegno su: "Corte e legislatore: tra moniti, rinvii e collaborazione", svoltosi nel gennaio del 2023, in cui l'Autore, procedendo dalla disanima della giurisprudenza monitoria più recente dell’organo di giustizia costituzionale, analizza criticamente due dei modelli decisionali con cui la Consulta accerta ma non dichiara l’illegittimità della disciplina sottoposta al suo scrutinio, ossia, da un lato, le pronunce di inammissibilità cui la Corte ricorre per non invadere la sfera di discrezionalità politica che è riservata al legislatore; nonché, dall'altro, la tecnica, di recente creazione, del rinvio a data fissa con riconoscimento di incostituzionalità (cosiddetta “incostituzionalità prospettata”), che è stata inaugurata dal giudice delle leggi tramite l’adozione dell’ord. n. 207 del 2018, in occasione della pronuncia sul caso Cappato.


2024 - Recensione a N. MINISCALCO, L’intelligenza artificiale in movimento. L’impatto sui diritti costituzionali della smart mobility, Milano, Wolters Kluwer, 2024 [Recensione in Rivista]
Pinardi, R.
abstract


2024 - Tecniche decisionali e l. n. 87/1953: un rapporto (sempre più) conflittuale [Relazione in Atti di Convegno]
Pinardi, R.
abstract

Lo scritto riproduce un intervento svolto nell'ambito del Convegno annuale del Gruppo di Pisa, tenutosi a Como il 26 e 27 maggio del 2023, e finalizzato a discutere dell’attualità di alcune norme contenute nella l. n. 87/1953, a settant’anni dalla loro entrata in vigore, in tema di tecniche decisorie (in particola-re: pronunce manipolative a rime "possibili" e sentenze di accoglimento ad efficacia esclusivamente pro futuro) che vengono utilizzate dalla Corte costituzionale nei giudizi sulle leggi


2023 - Elementi di diritto pubblico. Settima edizione [Monografia/Trattato scientifico]
Pinardi, R.
abstract

Il volume rappresenta la settima edizione, modificata ed aggiornata, di una raccolta di materiali didattici, documenti originali ed approfondimenti specifici, ovvero racconti critici di alcuni casi tratti dalla vita giudiziaria o dalla prassi costituzionale, in tema di Stato, forme di stato, forme di governo, fonti del diritto, organi costituzionali, autonomie territoriali, magistratura e diritti di libertà


2023 - In ricordo di Gladio Gemma [Breve Introduzione]
Pinardi, R.; Scagliarini, S.
abstract

Ricordo scientifico ed umano, scritto a quattro mani dai due Autori, del loro comune Maestro Gladio Gemma. Lo scritto è stato anche pubblicato sulla Rivista online dell'Associazione italiana dei costituzionalisti a pochi giorni dalla scomparsa del giurista modenese (https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/notizie/comunicazioni-aic/in-ricordo-di-gladio-gemma)


2023 - Iniziativa economica, lavoro ed ambiente alla luce della recente riforma degli artt. 9 e 41 Cost. [Articolo su rivista]
Pinardi, R.
abstract

Lo scritto è dedicato all’analisi dei possibili effetti della recente revisione costituzionale in materia ambientale con riferimento alle tematiche della sicurezza dell’ambiente di lavoro e nell’ambiente esterno. L’Autore, dopo aver illustrato l’importanza della riforma in parola sotto il profilo culturale, ne esamina il prevedibile impatto nei confronti dell’attività del legislatore e dei giudici comuni. Ne esce l’immagine di una riforma timida sul piano letterale e che si limita, peraltro, a recepire approdi ermeneutici già da tempo consolidati. Essa, pertanto, non appare destinata a sortire conseguenze significative sul modo di intendere e quindi di applicare le tutele previste dalla legislazione vigente nelle materie oggetto d’indagine.


2023 - La revisione degli articoli 9 e 41 Cost.: quali effetti sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro e nell’ambiente esterno? [Articolo su rivista]
Pinardi, R.
abstract

In che misura la revisione degli artt. 9 e 41 Cost. è destinata ad incidere sulla soluzione dei conflitti che si possono generare tra gli interessi del lavoro e dell’impresa, da un lato, e quelli della salute e dell’ambiente, dall’altro? L’Autore cerca di rispondere a siffatto quesito analizzando i prevedibili effetti della riforma attuata dalla l. cost. n. 1 del 2022 sull’operato del legislatore, della P.A e degli organi giurisdizionali. Se ne ricava l’impressione di una riforma che si è limitata a codificare approdi ermeneutici già da tempo consolidati e che come tale, pertanto, non dovrebbe sortire mutamenti di particolare rilievo nel bilanciamento dei valori coinvolti in tema di sicurezza dell’ambiente di lavoro e nell’ambiente esterno.


2023 - Premessa dei curatori [Breve Introduzione]
Aloisio, S.; Pinardi, R.; Scagliarini, S.
abstract

Premessa introduttiva al volume che raccoglie gli scritti in memoria del giurista modenese Gladio Gemma


2023 - Recensione a Simone Barbareschi, Corte costituzionale e certezza dei diritti. Tendenze nomofilattiche del giudizio sulle leggi, Napoli, Editoriale scientifica, 2022. [Recensione in Rivista]
Pinardi, R.
abstract

IIl saggio monografico si sviluppa in quattro capitoli. Nel primo vengono definiti i caratteri del modello italiano di giudizio sulle leggi. Nel secondo l’Autore illustra il rapporto che si era venuto instaurando, in quest’ambito, tra la Corte costituzionale ed i giudici comuni sino alla prima metà del secondo decennio degli anni duemila. Rapporto che era chiaramente contraddistinto da una forte “diffusione” del controllo di costituzionalità. Nel terzo l’analisi si focalizza sulla giurisprudenza costituzionale più recente (2015-2022) allo scopo di illustrare i principali «Sommovimenti in senso centripeto» che caratterizzano la fase del giudizio di costituzionalità tuttora in corso (attenuazione dell'obbligo di interpretazione conforme, vicenda Taricco, soluzione data dalla sent. n. 269 del 2017 alla problematica delle questioni doppiamente pregiudiziali). Nel quarto l’Autore fornisce una lettura originale e complessiva degli orientamenti giurisprudenziali poc’anzi esaminati, aprendo, tra l’altro, la sua indagine a considerazioni di più ampio respiro che attengono alla vexata quaestio del “posto” del giudice delle leggi all’interno della nostra forma di governo. Nel complesso un volume che si segnala all’attenzione del lettore per l’accurata trattazione di dinamiche molto discusse nelle recenti analisi concernenti il sistema di giustizia costituzionale italiano e per la prospettazione di un punto di sintesi delle stesse interessante e ben argomentato.


2023 - SU REFERENDUM E DEMOCRAZIA: RIPRENDENDO UN DIALOGO (TROPPO PRESTO) INTERROTTO CON GLADIO GEMMA [Capitolo/Saggio]
Pinardi, R.
abstract

Scritto in memoria del costituzionalista modenese Gladio Gemma (1938-2021) in cui si delinea la personalità scientifica ed umana dell’Autore attraverso una disanima dei Suoi numerosi scritti in tema di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo


2023 - Scritti in memoria di Gladio Gemma [Curatela]
Aloisio, S.; Pinardi, R.; Scagliarini, S.
abstract

Curatela del volume che raccoglie gli scritti dedicati alla memoria del giurista modenese Gladio Gemma


2023 - Una pronuncia a rime “possibili”, ma anche “parziali”. Nota alla sent. n. 40 del 2023 della Corte costituzionale [Nota a Sentenza]
Pinardi, R.
abstract

Con la sent. n. 40 del 2023 la Corte costituzionale ha modificato la sanzione prevista per le inadempienze compiute dagli organismi di controllo delle produzioni agroalimentari DOP o IGP, rispetto «alle prescrizioni o agli obblighi impartiti dalle competenti autorità pubbliche», portandola dai precedenti cinquantamila euro fissi ad un intervallo compreso da un minimo di diecimila ad un massimo di cinquantamila euro. L’Autore critica la sentenza in oggetto sia, più in generale, in quanto riconducibile al filone giurisprudenziale delle pronunce cosiddette a “rime possibili”, le quali pongono seri problemi circa il rispetto della sfera di discrezionalità politica che è riservata al legislatore; sia per l’utilizzo solo parziale che è stato fatto, nel caso di specie, del “punto di riferimento” normativo che ha permesso alla Corte di riscrivere la norma censurata (ossia della forbice edittale che è prevista per l’analogo caso di inadempienze compiute da organismi di controllo dei prodotti BIO). Sotto quest’ultimo profilo, pertanto, la Corte adotta una pronuncia che appare non soltanto a rime “possibili”, ma anche “parziali”. Ed usufruisce, in tal modo, di un ulteriore grado di discrezionalità rispetto a quanto praticato in passato. Il tutto in un campo, quale quello della dosimetria sanzionatoria, nel quale si manifesta al massimo grado l’esigenza che siano invece i rappresentanti politici, e non il giudice delle leggi, ad individuare l’entità della reazione prevista dall’ordinamento giuridico in presenza di lesioni di un determinato bene.


2022 - 135. Recensione a C. BOLOGNA, La libertà di espressione dei «funzionari», Bologna, Bononia University Press, 2020 [Recensione in Rivista]
Pinardi, R.
abstract

Nel suo saggio monografico Chiara Bologna indaga l'interessante tematica della libertà di espressione dei funzionari procedendo, nei primi due capitoli, da un'analisi comparata di alcune esperienze straniere (Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti, Germania ed Unione europea) e da un’approfondita ricostruzione della giurisprudenza, in materia, della Corte europea dei diritti dell’uomo. Gli ultimi tre capitoli affrontano invece il tema oggetto d’indagine con specifico riferimento all’ordinamento italiano. Nel terzo l’Autrice tratteggia, in maniera sintetica ma efficace, il quadro complessivo delle tesi emerse in dottrina e nella giurisprudenza della Corte costituzionale a proposito del significato e quindi della portata dei principi o delle norme costituzionali applicabili in materia. Nel quarto Bologna ripercorre l’attuazione normativa e giurisprudenziale ricevuta da tali principi in rapporto alle diverse categorie di esercenti pubbliche funzioni. Il capitolo V, infine, viene specificamente dedicato, data la complessità ed il rilievo della materia, alla libertà di espressione dei magistrati. In conclusione un affresco ampio e ben strutturato delle diverse problematiche che emergono dall’analisi di un tema (democraticamente) delicato e di perdurante attualità, qual è quello delle (legittime) limitazioni apponibili all’esercizio della libertà di espressione dei funzionari.


2022 - Governare il tempo (e i suoi effetti). Le sentenze di accoglimento nella più recente giurisprudenza costituzionale [Articolo su rivista]
Pinardi, R.
abstract

Il saggio analizza la nuova stagione attraversata dalla giurisprudenza costituzionale temporalmente manipolativa ponendo in evidenza, tra l’altro, in senso critico, da un lato, l’accentuata discontinuità che caratterizza l’utilizzo degli strumenti forgiati dal giudice delle leggi, con conseguente lesione del principio di certezza del diritto; dall’altro, il mancato rispetto del sistema normativo che fissa gli effetti nel tempo delle declaratorie d’incostituzionalità. Si è tentato, in dottrina, di giustificare l’orientamento giurisprudenziale in oggetto sulla base della (superiore) esigenza, perseguita dalla Corte, di “rendere giustizia costituzionale”. Tale opinione, tuttavia, presta il fianco ad alcune obiezioni, tra cui il fatto di muovere dall’errata convinzione secondo cui le regole che stabiliscono l’efficacia nel tempo delle sentenze di accoglimento rientrano tra gli elementi che la Consulta è legittimata a bilanciare nel determinare il contenuto della propria decisione. In attesa dell’auspicato recupero di un ruolo centrale, da parte del Parlamento, quale luogo naturale della mediazione politica nonché dell’opportuna attribuzione alla Corte, per via normativa, di strumenti di governo degli effetti temporali delle sue pronunce, è compito della comunità scientifica non tanto giustificare a priori ogni nuova tecnica decisoria che venga elaborata dal giudice delle leggi, quasi che il lodevole intento di proteggere la Costituzione potesse giustificare, di per sé, l’utilizzo di qualsivoglia mezzo la Corte ritenga, di volta in volta, opportuno, quanto piuttosto vigilare su ogni sviluppo della giurisprudenza costituzionale allo scopo di segnalarne eventuali abusi.


2022 - Introduzione ai lavori del Seminario [Breve Introduzione]
Pinardi, R.
abstract


2022 - Moniti al legislatore e poteri della Corte costituzionale [Articolo su rivista]
Pinardi, R.
abstract

Con le sentt. nn. 180 e 183 del 2022 la Corte costituzionale continua ad adottare pronunce di inammissibilità per discrezionalità del legislatore nonostante quanto affermato, in via programmatica, circa la necessità di abbandonare siffatta tecnica decisionale, nella nota ord. n. 207 del 2018 (caso Cappato). L’Autore critica il ragionamento della Corte secondo cui, onde porre rimedio ai vulnera costituzionali accertati, non è possibile, per il giudice delle leggi, intervenire in prima battuta, mediante l’adozione di una pronuncia di carattere manipolativo, in ragione della necessità di rispettare la sfera di discrezionalità politica che deve riconoscersi agli organi legislativi, mentre tale ostacolo verrebbe meno in ragione della semplice “messa in mora” del legislatore e della sua successiva inerzia.


2022 - Responsabilità degli enti e tutela del lavoratore. Atti del seminario svoltosi svoltosi il 18 febbraio 2022 a Modena, presso la Fondazione Marco Biagi [Curatela]
Pinardi, R.
abstract

Curatela del volume La responsabilità amministrativa degli enti a vent’anni dalla sua introduzione. Responsabilità degli enti e tutela del lavoratore. Atti del seminario di Modena svoltosi il 18 febbraio 2022


2021 - Appunti in tema di rispetto delle regole processuali nel giudizio sulle leggi invia incidentale [Capitolo/Saggio]
Pinardi, R.
abstract

Lo scritto rappresenta un’analisi critica di uno dei fenomeni più preoccupanti che caratterizzano la fase attualmente attraversata dal controllo di costituzionalità in via incidentale, consistente nella tendenza, manifestata a più riprese dal giudice delle leggi, a non rispettare le regole che disciplinano il suo processo. Dopo aver evidenziato, sia pure per sommi capi, dimensioni e qualità del fenomeno studiato attraverso l’analisi di decisioni piuttosto note (ordinanza Cappato, sentenze costituzionali in materia elettorale, sent. n. 10/2015 ecc.) l’A. argomenta la non bilanciabilità dei canoni che presiedono allo svolgimento del controllo di costituzionalità con gli interessi di natura sostanziale che vengono in gioco nelle diverse fattispecie, per poi porre in rilievo come la prassi esaminata incida negativamente sulla tutela delle situazioni soggettive di volta in volta coinvolte e sulla stessa legittimazione del giudice delle leggi.


2021 - Costituzionalità “a termine” di una disciplina resa temporanea dalla stessa Consulta (note a margine di Corte costituzionale sent. n. 41 del 2021) [Nota a Sentenza]
Pinardi, R.
abstract

L’Autore analizza l’innovativa tecnica decisionale utilizzata dalla Corte costituzionale nella sent. n. 41 del 2021 ponendone in luce analogie e differenze rispetto a schemi argomentativi simili, gli effetti che la stessa produce nei confronti del legislatore e degli organi giurisdizionali nonché alcuni rilievi critici che la stessa suscita a causa del mancato rispetto del carattere incidentale del giudizio sulle leggi.


2021 - L’horror vacui nel controllo di costituzionalità su misure di carattere sanzionatorio (note a margine di Corte costituzionale, sentenza n. 185 del 2021) [Nota a Sentenza]
Pinardi, R.
abstract

La sent. n. 185 del 2021 si segnala all’attenzione del lettore, più che per il merito della decisione adottata dalla Corte costituzionale, per alcune riflessioni, di più ampio respiro, che si leggono nel punto 3 della motivazione in diritto. Qui, infatti, la Corte tratteggia un quadro articolato e sufficientemente preciso delle molteplici opzioni decisorie a sua disposizione ogniqualvolta si trovi a giudicare su una misura sanzionatoria in contrasto con la Costituzione. Quadro che procede, peraltro, da un’aperta negazione dell’esistenza dell’horror vacui, ossia del timore, da sempre nutrito dal giudice delle leggi, per le gravi conseguenze che potrebbero determinarsi a causa dei “vuoti” normativi provocati dall’adozione di una sentenza di mero accoglimento. L’Autore, peraltro, evidenzia, al riguardo, che, a seguito di una lettura un po’ più approfondita delle riflessioni sviluppate dalla Corte costituzionale, è possibile sostenere che quelle argomentazioni che, prima facie, sembravano rappresentare una sorta di epitaffio per un fenomeno che ha fortemente influenzato il modo di agire e di decidere della Consulta sin dai suoi esordi, rivestono, in realtà, un rilievo assai meno dirompente. Resta il fatto, tuttavia, che, con l’odierna pronuncia, la Corte ha affermato (in astratto) ed hai poi utilizzato (in concreto) la propria capacità di risolvere in prima persona questioni relative a misure sanzionatorie illegittime anche mediante il ricorso a sentenze di accoglimento tout court. Riappropriandosi, in tal modo – per lo meno in parte qua – del suo tradizionale ruolo di giurisdizione di annullamento.


2021 - L’obbligo vaccinale dei lavoratori durante l’emergenza sanitaria. Atti del seminario di Modena svoltosi il 14 maggio 2021, Quaderni della Fondazione Marco Biagi - sezione saggi, fascicolo n. 1 del 2021 [Curatela]
Pinardi, R.
abstract

Atti di un Seminario svoltosi nel maggio del 2021 che ha visto confrontarsi, sulla tematica dell'obbligo vaccinale dei lavoratori a seguito della pandemai da Covid 19, docenti di diritto costituzionale e di diritto del lavoro, medici ed esperti di organizzazione sanitaria.


2021 - Pandemia da Covid-19 e obbligo vaccinale per i lavoratori: quali limiti costituzionali? [Capitolo/Saggio]
Pinardi, Roberto
abstract

Lo scritto riproduce una relazione tenuta nel corso del Seminario su: L'obbligo vaccinale dei lavoratori durante l’emergenza sanitaria, svoltosi il 14 maggio del 2021, ed analizza, alla luce dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale comune e costituzionale, i limiti che la Costituzione impone per la legittima previsione di trattamenti sanitari obbligatori (id est: l’«interesse della collettività», la salvaguardia della salute del soggetto vaccinato, la riserva di legge, il rispetto per la persona unama e la necessaria «determinatezza» del trattamento imposto). Vengono inoltre svolte considerazioni sul tema del riparto di competenze, in materia, tra Stato e Regioni.


2021 - Recensione a E. Cavasino, Scelte di bilancio e principi costituzionali. Diritti, autonomie ed equilibrio di bilancio nell’esperienza costituzionale italiana [Recensione in Rivista]
Pinardi, R.
abstract

Il volume di Elisa Cavasino si sostanzia in un’ampia analisi di tematiche attuali ed assai dibattute, sia nel contesto nazionale che sovranazionale, attinenti al “diritto del bilancio”. Il quale viene sinteticamente definito, nella prima pagina della trattazione, «come la Costituzione finanziaria di un dato ordinamento giuridico», ossia «la disciplina costituzionale delle decisioni politiche sulle pubbliche entrate, quella sulle pubbliche spese ed il modo con il quale le risorse sono effettivamente utilizzate dall’amministrazione in attuazione» di quelle decisioni. Si tratta di un contributo pregevole all’analisi del rapporto tra scelte di bilancio ed identità costituzionale che non si pone lo scopo velleitario di giungere a conclusioni definitive su questioni tanto delicate, cangianti e complesse, ma che ambisce, piuttosto, mediante un’analisi di taglio storico-culturale che non è limitata alle scienze giuridiche, a fornire al dibattito pubblico un quadro esaustivo e riflessioni personali su tutti i principali snodi tematici che emergono in materia.


2021 - Riflessioni a partire dalla vicenda del “bonus Covid” in favore dei titolari di cariche pubbliche: quale bilanciamento tra privacy e trasparenza? [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto; Scagliarini, Simone
abstract

Prendendo spunto della richiesta, presentata da alcuni parlamentari, consiglieri regionali ed amministratori locali, di usufruire del contributo di 600 euro a sostegno del reddito (c.d. "bonus Covid) gli Autori: innanzitutto, tratteggiano i caratteri principali degli interessi costituzionali che nella fattispecie risultano in tensione, ossia trasparenza amministrativa, da un lato, e riservatezza dei dati personali dall'altro; in secondo luogo, individuano le linee guida per un loro ragionevole bilanciamento quali desumibili dalla fondamentale sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019; infine procedono ad un’analisi critica di quanto dispone l’art. 26 del d. lgs. n. 33 del 2013 allo scopo di saggiare se e in che misura tale disposizione possa dirsi allineata con le indicazioni fornite dal giudice delle leggi o come potrebbe eventualmente essere modificata al fine di realizzare una più adeguata ponderazione degli interessi in parola.


2020 - Conflitto tra poteri e referendum confermativo: alcune annotazioni critiche sull’ordinanza della Corte costituzionale n. 195 del 2020 [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

L’ord. n. 195 del 2020 rappresenta il primo caso in cui la Corte costituzionale si è pronunciata su un conflitto tra poteri sollevato dai promotori di un referendum ex art. 138 Cost. Lo scritto analizza le argomentazioni della Consulta ponendone in luce omissioni ed errori. Questi, a parere dell’Autore, sono generati dal fatto che la Corte costituzionale procede o dalla acritica sovrapposizione oppure dalla apodittica differenziazione tra il caso in esame e la giurisprudenza pregressa in tema di conflitti sollevati in occasione di referendum abrogativi


2020 - Elementi di diritto pubblico. Materiali per la didattica con percorso di autoverifica. Sesta edizione [Monografia/Trattato scientifico]
Pinardi, Roberto
abstract

Il volume rappresenta la sesta edizione, modificata ed aggiornata, di una raccolta di materiali didattici, documenti originali ed approfondimenti specifici, ovvero racconti critici di alcuni casi tratti dalla vita giudiziaria o dalla prassi costituzionale, in tema di Stato, forme di stato, forme di governo, fonti del diritto, organi costituzionali, autonomie territoriali, magistratura e diritti di libertà


2020 - Incostituzionalità «sopravvenuta» vs. manipolazione degli effetti temporali: alcune precisazioni terminologiche e concettuali [Nota a Sentenza]
Pinardi, R.
abstract

La Corte costituzionale, nella sent. n. 246 del 2019, parla di una «eccezione» alla «naturale retroattività» delle sentenze di accoglimento «allorché è la stessa Corte che indica in dispositivo la data in cui si verifica l’incostituzionalità». L'autore critica siffatta affermazione ponendo in evidenza come l'utilizzo del criterio meramente formale in parola non consenta alla Consulta di distinguere tra loro tecniche decisionali assai diverse (incostituzionalità sopravvenuta e differita). Non si tratta, peraltro, di una questione meramente classificatoria o di pura dogmatica giuridica giacché la distinzione in oggetto comporta, al contrario, precise conseguenze sia in ordine alla legittimità dell’intervento della Corte sia sotto il profilo, più generale, del ruolo che dovrebbe svolgere l’organo di giustizia costituzionale nel nostro ordinamento.


2020 - La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale inaugurata col caso Cappato [Nota a Sentenza]
Pinardi, R.
abstract

Commento all'ord. n. 132 del 2020 con la quale la Corte costituzionale, per decidere una quaestio legitimitatis concernente il reato di diffamazione a mezzo stampa per l’attribuzione di un fatto determinato, utilizza nuovamente, dopo meno di due anni, la famosa ed assai discussa tecnica decisionale inaugurata per risolvere il Caso Cappato (v. in particolare l'ord. n. 207 del 2018). L'autore avanza alcuni rilievi nei confronti del modus argumentandi della Consulta in casi del genere ed evidenzia come l'orientamento giurisprudenziale in oggetto si inserisca (ed alimenti, a sua volta) una recente dinamica istituzionale che vede la Corte costituzionale sempre più spostata verso l’anima politica delle sue funzioni.


2020 - La durata del processo della Corte nei conflitti tra poteri dello Stato: spunti e riflessioni a partire da una ricerca empirica [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto; Scagliarini, Simone
abstract

Lo scritto analizza l’andamento della durata dei processi della Corte costituzionale, dal 1956 al 2019, per quanto riguarda i conflitti tra poteri dello Stato. Ne emerge un quadro in cui la Consulta dispone di un’ampia discrezionalità nella gestione dei tempi, la quale, se astrattamente potrebbe giustificarsi come strumento di difesa della propria legittimazione nel sistema, in realtà, laddove si accompagni ad un uso assai disinvolto delle regole processuali, come sta avvenendo attualmente, porta ad una sovraesposizione politica del giudice costituzionale, ben lontana dal modello disegnato nella Carta fondamentale.


2020 - Le pronunce Cappato: analisi di una vicenda emblematica della fase attualmente attraversata dal giudizio sulle leggi [Articolo su rivista]
Pinardi, R.
abstract

Lo scritto è dedicato all’analisi dell’innovativa tecnica decisionale che è stata utilizzata dalla Corte costituzionale, per decidere, dapprima con l’ord. n. 207 del 2018 e poi con la sent. n. 242 del 2019, sul cosiddetto “caso Cappato” (ossia sulla legittimità costituzionale del reato previsto, dall’art. 580 c.p., in tema di aiuto al suicidio). L’ord. n. 207, che l’Autore identifica come primo esempio di una terza species di pronunce di «incostituzionalità accertata ma non dichiarata» accanto alle decisioni di inammissibilità per discrezionalità del legislatore ed alle pronunce di «rigetto con accertamento di incostituzionalità», presenta, accanto ad alcuni pregi, numerose criticità. Che vanno da un uso “disinvolto” delle regole che presiedono al processo costituzionale, ad imprecisioni che riguardano il suo dispositivo, sino al fatto che la Corte si fa promotrice di una nuova disciplina legislativa nonostante il Parlamento, di recente, avesse affrontato la questione in oggetto escludendo in maniera consapevole il suicidio assistito dal novero delle fattispecie regolate dalla l. n. 219 del 2017. Si esaminano, inoltre, i (discussi) effetti del rinvio operato, dal giudice delle leggi, con l’ordinanza in parola, nonché gli scenari alternativi che dallo stesso potevano scaturire a seconda del “seguito” legislativo ottenuto dal monito formulato dall’organo di giustizia costituzionale. Con la sent. n. 242 del 2019, in seguito, la Corte, verificata l’inerzia del decisore politico, ha (finalmente) accolto la quaestio scrutinata mediante l’adozione di una pronuncia complessa e marcatamente manipolativa. Si tratta, infatti, di una decisione con cui la Consulta dichiara l’illegittimità parziale e sopravvenuta dell’art. 580 c.p. facendo ricorso ad un dispositivo doppiamente additivo – la Corte, infatti, differenzia il suo dictum a seconda del versante temporale cui lo stesso fa riferimento (prima o dopo la pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta ufficiale) – a rime solo “possibili” e con monito al legislatore. Anche questa pronuncia, peraltro, presta il fianco ad alcuni rilievi critici. Che riguardano la sua dubbia coerenza con quanto argomentato nell’ordinanza dell’anno precedente, il rispetto del principio processuale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, per quanto riguarda la componente additiva della decisione, l’osservanza dei principi di determinatezza del precetto penale e della sfera di discrezionalità politica che è riservata al legislatore. L’analisi si conclude con alcune riflessioni, di più ampio respiro, che inducono l’Autore a sostenere che la giurisprudenza Cappato si colloca in maniera esemplare all’interno della fase attualmente attraversata dalla giustizia costituzionale in Italia. Fase che, com’è risaputo, si caratterizza per una marcata prevalenza dell’“anima” politica della Corte costituzionale nell’esercizio delle sue funzioni con tutti i rischi che tale fenomeno inevitabilmente comporta.


2019 - Alcune annotazioni sul giudizio di legittimità-ammissibilità delle richieste di referendum costituzionale [Relazione in Atti di Convegno]
Pinardi, Roberto
abstract

L'Autore affronta alcune questioni che si pongono, all'interno della fase facoltativa ed eventuale del procedimento di approvazione delle leggi costituzionali che segue la fase parlamentare di adozione delle stesse, in relazione al giudizio, che è demandato alla competenza dell'Ufficio centrale per il referendum, istituito presso la Corte di cassazione, sulle richieste di consultazione popolare presentate ai sensi dell’art. 138, comma 2, Cost. Un focus particolare viene dedicato al tema della (necessaria?) omogeneità delle richieste di referendum costituzionale nonché al problema della corretta formulazione del quesito approvativo.


2019 - Diritti e risorse finanziarie: il ruolo della Corte costituzionale [Articolo su rivista]
Pinardi, R.
abstract

Lo scritto rappresenta la rielaborazione di una relazione tenuta ad un Convegno nell’ottobre del 2018 e riguarda il ruolo esercitato dalla Corte costituzionale italiana nel preservare diritti di prestazione pur in presenza di una crisi economica ormai perdurante. L'Autore, nell’affrontare una tematica così ampia e complessa, articola le sue riflessioni nei seguenti tre passaggi argomentativi principali. Chiedendosi, pertanto: a) se risulti, o meno, in sintonia con il ruolo che la Costituzione assegna alla Consulta il fatto che la stessa si preoccupi, in linea generale, dell’impatto sull’ordinamento delle proprie decisioni; b) se la risposta fornita al quesito sub a) possa valere anche nel caso, più specifico, di preoccupazioni di carattere finanziario; c) in che ipotesi è corretto sostenere che la presa in considerazione degli effetti finanziari che scaturirebbero da una sentenza di accoglimento, in tema di diritti, debba influire sul contenuto dispositivo della pronuncia adottata dalla Corte costituzionale.


2019 - La Corte e il suo processo: alcune preoccupate riflessioni su un tema di rinnovato interesse [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

L'articolo ricostruisce ed analizza criticamente uno dei fenomeni che caratterizzano, a parere dell'Autore, l’operato della Corte costituzionale negli ultimi anni, consistente nella tendenza, manifestata a più riprese, e del resto mai apertamente smentita, a non rispettare le regole, di varia provenienza (costituzionale, ordinaria, ma anche ricavabili dalle Norme integrative adottate dalla stessa Consulta), che disciplinano il processo costituzionale. In una prima parte, vengono dunque esaminate, in quest’ottica, alcune recenti e note vicende giurisprudenziali (ad esempio: ordinanza Cappato, sentenze costituzionali in materia elettorale, sent. n. 10 del 2015 ecc.), in cui il fenomeno si è manifestato. Nella seconda, l’A., dopo aver ricostruito il dibattito dottrinale che si è sviluppato, sul tema, a partire da un famoso Seminario di studi che si svolse, presso Palazzo della Consulta, nel 1989, argomenta la non bilanciabilità delle regole che presiedono allo svolgimento del processo costituzionale con gli interessi, di natura sostanziale, su cui la Corte si trova a giudicare. Per poi porre, inoltre, in rilievo come la prassi in parola incida in maniera negativa sia sulla tutela delle situazioni soggettive di volta in volta coinvolte nel controllo di costituzionalità sia, più in generale, sulla stessa legittimazione complessiva dell’organo garante della rigidità costituzionale nel sistema. Lo scritto si conclude con alcune riflessioni, di più ampio respiro, sul grado di politicità che contraddistingue la fase attualmente attraversata dal sistema di giustizia costituzionale italiano ed in cui si inserisce, a pieno titolo, l’orientamento criticato.


2019 - Recensione a L. CASSETTI - A. S. BRUNO (a cura di), I giudici costituzionali e le omissioni del legislatore. Le tradizioni europee e l’esperienza latino-americana [Recensione in Rivista]
Pinardi, R.
abstract

Si tratta di una recensione ad un recente volume curato da Luisa Cassetti e Anna Silvia Bruno dedicato al controllo da parte dei giudici costituzionali sulle inerzie del legislatore che risultino costituzionalmente rilevanti. Il tema è centrale nelle riflessioni della dottrina costituzionalistica, toccando, tra l’altro, il problema dell’effettività delle tutele predisposte a garanzia dei diritti costituzionali, la questione della stessa teorica possibilità di concepire la Carta costituzionale quale atto normativo che può essere violato non soltanto attraverso azioni, ma anche omissioni da parte degli organi di produzione legislativa ed al contempo il nodo problematico delle ripercussioni che può determinare l’esercizio di un controllo del genere sulle dinamiche che attengono al rapporto tra poteri. Entro siffatte coordinate generali il volume raccoglie sette saggi scritti in tre lingue diverse (italiano, inglese e spagnolo). Più in particolare la tematica in parola viene esaminata mediante un confronto tra le principali esperienze europee nonché l’analisi dell'ordinamento italiano e di alcuni ordinamenti latino-americani (Brasile, Argentina, Perù, Mexico ed Ecuador).


2019 - Recensione a Y. Mény, Popolo ma non troppo. Il malinteso democratico, Bologna, il Mulino, 2019 [Recensione in Rivista]
Pinardi, R.
abstract

Lo scritto rappresenta una recensione al recente volume con cui il politologo francese Yves Mény analizza, principalmente, un fenomeno che è al centro del dibattito politico e giuridico-costituzionale: il populismo. Nei primi cinque capitoli l'Autore si sofferma sull’evoluzione storica dell'idea democratica, sul suo “matrimonio” con il liberalismo, sul concetto polisemico di popolo e sul rapporto tra principio democratico e rappresentanza. Nel sesto vengono analizzate le ragioni dell’«esplosione populista», nel settimo Mény si occupa dell’attuale evoluzione dei movimenti populisti dalla protesta alla radicalizzazione. Nelle Conclusioni l'A. si sofferma sulla sfida più significativa che si prospetta, oggi, alle democrazie nazionali: quella di compiere ogni sforzo per “democratizzare” il piano sovranazionale.


2018 - Il caso Cappato e la scommessa della Corte (riflessioni su un nuovo modello di pronuncia monitoria) [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

Lo scritto è un commento all’ord. n. 207 del 2018, concernente il caso Cappato, con la quale la Corte costituzionale, dopo aver affermato a chiare lettere l’esistenza di un vulnus costituzionale, ma aver anche argomentato l’impossibilità di giungere all’adozione di una pronuncia di accoglimento, ha rinviato la trattazione di due questioni di legittimità costituzionale, concernenti il reato di aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), «all’udienza del 24 settembre 2019, in esito alla quale potrà essere valutata l’eventuale sopravvenienza di una legge che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela». Si tratta di una decisione di carattere monitorio che è destinata ad entrare nella storia della giurisprudenza costituzionale italiana per l’assoluta novità della tecnica decisionale adottata. L’A., quindi, ne analizza struttura, pregi e criticità al fine di valutarne legittimità ed efficacia.


2018 - La Consulta e i referendum sul lavoro [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Rassegna critica delle sentt. nn. 26, 27 e 28 del 2017, con le quali la Corte costituzionale si è pronunciata sull’ammissibilità di tre richieste di referendum abrogativo in tema di lavoro, sia sotto il profilo della loro interna coerenza logica sia alla luce dei casi precedenti in cui l’organo di giustizia costituzionale si è trovato ad applicare i medesimi criteri di giudizio (in particolare: carattere propositivo della richiesta avanzata dai promotori; mancanza della necessaria omogeneità, chiarezza ed univocità del quesito sottoposto al vaglio dei votanti). Seecondo l'A., a prescindere dai condivisibili esiti dispositivi cui perviene la Consulta nel caso di specie, anche la tornata referendaria del 2017 conferma l’ipotesi che la giurisprudenza costituzionale in tema di ammissibilità delle richieste di ablazione popolare si basa su criteri di giudizio non soddisfacenti.


2018 - La declaratoria d’incostituzionalità tra impatto ordinamentale ed effetti sul giudizio a quo: la Corte alla prova dei fatti [Relazione in Atti di Convegno]
Pinardi, Roberto
abstract

Lo scritto costituisce la relazione presentata dall’Autore al Convegno annuale del Gruppo di Pisa che si è tenuto presso l’Università statale di Milano nei giorni 9 e 10 giugno 2017. Per discutere le tre Relazioni svolte nel corso della seconda sessione dell’Incontro di studi l’A. dapprima esamina, alla luce del ruolo assegnato alla Corte costituzionale nel sistema, il problema della legittimità delle preoccupazioni più volte espresse dalla stessa, in sede di controllo di costituzionalità sulle leggi, circa l’impatto ordinamentale delle proprie pronunce di accoglimento. Soffermandosi, tra l’altro, sulla particolare nozione di illegittimità costituzionale che fa da premessa teorica al ragionamento sviluppato dalla Consulta in casi del genere. In secondo luogo, analizza alcune strategie decisionali oggetto di indagine da parte dei relatori (tra le quali le pronunce di «incostituzionalità differita», recentemente tornate sotto la lente della riflessione giuridica a seguito dell’adozione della assai nota sent. n. 10 del 2015) con le quali la Corte cerca di ovviare agli inconvenienti che potrebbero scaturire dall’adozione di una declaratoria di incostituzionalità che esplichi pienamente i suoi effetti retroattivi. La relazione si conclude con alcune riflessioni di più ampio respiro circa l’atteggiamento tenuto dalla dottrina costituzionalistica nei confronti delle soluzioni elaborate, al riguardo, dal giudice delle leggi.


2018 - Precisamos de uma nova Constituição? La Costituzione “vivente” quale parametro delle nostre riflessioni [Relazione in Atti di Convegno]
Pinardi, R.
abstract

Quando ci chiediamo se è necessaria una nuova Costituzione, oppure, più semplicemente, se è necessaria una modifica, più o meno incisiva, della Costituzione attualmente in vigore, qual è il parametro delle nostre valutazioni? Cosa intendiamo, cioè, più precisamente, per “Costituzione”? L'Autore, cercando di rispondere a siffatta domanda, si sofferma ampiamente sulle differenze riscontrabili tra le nozioni di Costituzione "vivente" e "documentale" per concludere che, in casi del genere, la prima (non soltanto normalmente è, ma) deve essere il parametro delle nostre valutazioni. Se noi consideriamo, infatti, nel loro complesso, tutte le revisioni, le inattuazioni, le prassi applicative e le interpretazioni che la Carta ha subito nel corso degli anni, occorre riconoscere che fare semplicemente riferimento al testo storico della Costituzione per progettarne la modifica o per valutare la necessità di una sua integrale sostituzione, potrebbe facilmente condurci a conclusioni che non colgono nel segno.


2017 - Brevi note su alcuni snodi procedurali in tema di referendum costituzionale [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Il procedimento referendario sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi ha messo in luce diverse questioni procedurali che potrebbero ripresentarsi, all’attenzione generale, in future occasioni analoghe. L'A., in quest'ottica, esamina i diversi ricorsi giurisdizionali cui hanno dato vita tali questioni e le risposte fornite, al riguardo, dai giudici aditi. Ne esce un quadro di grave difficoltà nel reperire una sede giurisdizionale presso cui discutere di (presunte) lesioni di un diritto fondamentale dei cittadini, qual è quello di pervenire ad una genuina espressione della propria volontà, nonché, più in particolare, la sostanziale impossibilità di sottoporre a giudizio le decisioni adottate dall'Ufficio centrale per il referendum. Lo scritto si conclude, pertanto, con alcune considerazioni critiche sul tradizionale orientamento della Corte costituzionale che ritiene insindacabili i vizi imputabili a pronunce dell'Ufficio centrale in sede di conflitto tra poteri dello Stato. .


2017 - Elementi di diritto pubblico. Materiali per la didattica con percorsi di autoverifica. Quinta edizione [Monografia/Trattato scientifico]
Pinardi, Roberto
abstract

Il volume rappresenta la quinta edizione, ampiamente modificata ed aggiornata, di una raccolta di materiali didattici, documenti originali ed approfondimenti specifici, ovvero racconti critici di alcuni casi tratti dalla vita giudiziaria o dalla prassi costituzionale, in tema di Stato, forme di stato, forme di governo, fonti del diritto, organi costituzionali, autonomie territoriali, magistratura e diritti di libertà


2017 - Il problema dell’impatto della declaratoria d’incostituzionalità alla luce del ruolo della Corte nel sistema [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Lo scritto si articola in due parti distinte ma complementari. Nella prima l’A., alla luce del ruolo assegnato alla Corte costituzionale nel sistema, esamina il problema della legittimità delle preoccupazioni più volte espresse dalla stessa, in sede di controllo di costituzionalità, circa l’impatto ordinamentale delle proprie pronunce di accoglimento. Soffermandosi, tra l’altro, sulla particolare nozione di illegittimità costituzionale che fa da premessa teorica al ragionamento sviluppato dalla Consulta in casi del genere. Nella seconda, invece, vengono analizzate alcune prassi (gestione dei tempi processuali ed utilizzo del potere di esternazione del Presidente della Corte) e soprattutto diverse strategie decisionali (tra le quali le pronunce di incostituzionalità differita, recentemente tornate sotto la lente della riflessione giuridica a seguito dell’adozione della assai nota sent. n. 10 del 2015) con le quali il giudice delle leggi cerca di ovviare agli inconvenienti che potrebbero scaturire dall’adozione di una declaratoria di incostituzionalità che esplichi pienamente i suoi effetti. Lo scritto si conclude con alcune riflessioni sull’atteggiamento che la dottrina costituzionalistica dovrebbe tenere nei confronti delle soluzioni elaborate, in materia, dal giudice costituzionale.


2017 - Sintesi dei lavori dell'atelier: gli effetti delle decisioni [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Lo scritto rappresenta una sintesi dei lavori dell'atelier presieduto dall'Autore nel corso del Convegno annuale del Gruppo di Pisa tenutosi presso il Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale dell'Università degli studi di Milano nei giorni 9 e 10 giugno 2017 sul tema: La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni


2016 - I tempi del processo costituzionale nei conflitti tra Stato e Regioni: una ricerca empirica [Capitolo/Saggio]
Pinardi, Roberto; Scagliarini, Simone
abstract

Nello scritto si analizza l'utilizzo che la Corte costituzionale ha sinora fatto dei margini di flessibilità concessi dalla normativa in materia circa i tempi del suo processo riguardante i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni o tra Regioni. Per far questo gli Autori hanno proceduto all'analisi empirica di tutte le decisioni adottate, sul tema, dai giudici della Consulta, tra il 1956 ed il 2014 (1394 pronunce). La conclusione è che anche nel conflitto tra enti la Corte gestisce i tempi del suo processo in maniera decisamente flessibile, dimostrando di ricorrere ad una gestione del ruolo attenta al merito del caso sottoposto al suo giudizio ed ai suoi risvolti di natura extraprocessuale.


2016 - Il giudizio sulla proseguibilità dell’iter referendario tra Ufficio centrale per il referendum e Corte costituzionale [Capitolo/Saggio]
Pinardi, Roberto
abstract

Lo scritto trae spunto dalla vicenda giurisprudenziale che ha preceduto lo svolgimento del referendum abrogativo sulla l. n. 51 del 2010 (recante: «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza»). con lo scopo: (A) di indagare su alcune questioni di natura procedurale emerse in maniera esemplare nel corso della vicenda de qua e determinate dalla circostanza che la Corte costituzionale, contemporaneamente al sindacato sull’ammissibilità della richiesta di ablazione popolare, era chiamata a giudicare anche sulla legittimità costituzionale (di parte) della normativa in essa ricompresa; (B) di riflettere su alcuni problemi che nascono dall’intreccio dei compiti svolti dall’Ufficio centrale per il referendum e dalla Consulta nelle ipotesi in cui, come è avvenuto nel caso di specie, la normativa oggetto della richiesta dei promotori venga annullata o modificata ad opera del giudice delle leggi. L'Autore giunge, pertanto, sotto questo profilo, a motivare, più in generale, la tesi dell’opportunità di una riforma della l. n. 352 del 1970 con cui si provveda a trasferire la competenza a sindacare sulla proseguibilità delle operazioni referendarie in capo all’organo di giustizia costituzionale.


2016 - La scrittura del quesito referendario ed il suo giudice [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Nell'individuare il quesito referendario relativo alla riforma Boschi-Renzi, l'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione ha utilizzato la formula prevista per le (altre) leggi costituzionali e non per le leggi di revisione costituzionale. Nonostante l'evidente errore nell’applicazione di quanto previsto dall’art. 16 della l. n. 352/70, il TAR del Lazio ha giustamente dichiarato inammissibile il ricorso sollevato sul punto in quanto l’atto impugnato (il D.P.R. di indizione della consultazione popolare) non è espressione di un potere amministrativo. Aumentando il rammarico in chi da tempo sostiene l’opportunità (e la giuridica esperibilità) di un superamento della tradizionale giurisprudenza della Corte costituzionale con la quale quest’ultima dichiara insindacabili i vizi cui mette capo un «cattivo uso» delle funzioni esercitate dall’Ufficio centrale in sede di conflitto tra poteri.


2016 - L’ILLEGITTIMITÀ DELLO IUS SUPERVENIENS ED IL SUO GIUDICE IN UNA PRONUNCIA DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

La sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2016 stimola alcune riflessioni sotto due distinti profili: 1) la sentenza in parola rappresenta il primo caso, in oltre quarant’anni di giurisprudenza in materia, in cui l’organo di giustizia costituzionale si pronuncia per l’estinzione di un giudizio sull’ammissibilità di richieste di referendum abrogativo. Ciò che sembra dipendere dalle peculiarità che caratterizzano l’iter referendario entro cui si inserisce la decisione della Corte; 2) la Consulta, pur sollecitata, in tal senso, dalle Regioni proponenti, non ha neppure preso in esame la possibilità di sollevare di fronte a se stessa una questione di costituzionalità concernente la nuova disciplina che aveva modificato la normativa sottoposta a referendum. Inducendo, tra l’altro, l’Ufficio centrale a dichiarare interrotto il relativo iter referendario. La Corte argomenta, al riguardo, limitandosi a ripetere la consueta motivazione che le consente di escludere, in casi del genere, che il giudizio di ammissibilità possa trasformarsi in una sorta di processo d’appello nei confronti delle valutazioni dell’Ufficio centrale circa la proseguibilità, o meno, del procedimento abrogativo. Nella fattispecie, tuttavia, non si trattava di controllare, nel merito, la fondatezza dei motivi che avevano indotto i magistrati della Cassazione a ritenere «sostanzialmente innovativa» la nuova disciplina adottata dal legislatore, quanto piuttosto di prendere in esame l’eventualità di sollevare, davanti a se stessa, una quaestio legitimitatis, nel corso di un giudizio di ammissibilità. Di modo che l’argomentazione utilizzata non risulta pertinente e la Consulta, in tal modo, viene meno, in ultima analisi, al suo ruolo di giudice delle leggi.


2016 - L’iter referendario costituzionale: funzioni e ruolo dell’Ufficio centrale per il referendum [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Il saggio analizza le funzioni svolte, dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, all'interno dell'iter che precede e segue la votazione popolare su referendum costituzionali. In quest’ottica, pertanto, l'Autore prende in esame, in maniera sistematica: a) il controllo che l’Ufficio svolge circa la legittimità delle richieste di referendum ex art. 138, comma 2, Cost. (verifica del rispetto dei limiti temporali e modali previsti dalla l. n. 352 del 1970; analisi della questione, oggi assai dibattuta, della - necessaria? - omogeneità delle richieste di referendum costituzionale); b) le funzioni esercitate dallo stesso Ufficio in ordine all’accertamento ed alla conseguente proclamazione dei risultati cui dà luogo, in casi del genere, la consultazione del corpo referendario. Lo scritto si conclude con alcune brevi considerazioni circa il ruolo che è venuto ad assumere l’Ufficio della Corte di cassazione all’interno del procedimento di revisione o integrazione costituzionale.


2015 - Effetti temporali e nesso di pregiudizialità in una decisione di accoglimento ex nunc [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

L'Autore si sofferma ad analizzare la tecnica decisionale utilizzata nella sent. n. 10/2015, con la quale la Corte costituzionale non soltanto è giunta all’adozione di un dispositivo di accoglimento totalmente “irretroattivo”, ma ha anche prima argomentato, per la prima volta in maniera così ampia ed articolata, sul fondamento del potere esercitato (anche) nella fattispecie nel limitare gli effetti pro praeterito delle dichiarazioni d’incostituzionalità


2015 - Esiti del giudizio di costituzionalità ed iter referendario [Capitolo/Saggio]
Pinardi, Roberto
abstract

Il saggio analizza il rapporto intercorrente tra gli esiti del giudizio di costituzionalità e la sorte di richieste di referendum abrogativo che abbiano ad oggetto la medesima normativa. L'A. procede all'indagine individuando, dapprima, e poi analizzando quattro ipotesi principali di studio (a seconda che la pronuncia della Corte costituzionale determini l'annullamento tout court oppure la modifica della disciplina sottoposta al vaglio popolare e che venga adottata prima o dopo l'iniziativa dei promotori) e soffermandosi inoltre sul caso di adozione di pronunce di carattere interpretativo. Ne emerge un quadro in cui la giurisprudenza dell'Ufficio centrale per il referendum - che è chiamato ad esprimersi, in casi del genere, sulla proseguibilità delle operazioni referendarie - appare priva di una visione sistematica (o quanto meno organica) del problema, sicuramente, nel suo complesso, ondivaga, addirittura, in taluni casi, contraddittoria.


2015 - La Consulta ed il blocco degli stipendi pubblici: una sentenza di «incostituzionalità sopravvenuta»? [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

Commento alla sent. n. 178 del 2015, sul "blocco" degli stipendi pubblici, ennesima e recente puntata del dialogo tra Consulta e Legislatore in tema di pronunce della Corte costituzionale che hanno (o possono avere) pesanti ripercussioni finanziarie sul bilancio dello Stato. In particolare l'Autore analizza la tecnica decisionale utilizzata nel caso in esame, ponendola a raffronto con quella che caratterizza casi recenti ed analoghi, concludendo che nonostante le contrarie affermazioni che si leggono tanto in motivazione come nel dispositivo, con l'odierna pronuncia il giudice delle leggi "manipola" gli effetti temporali della sua decisione spostando in avanti il dies a quo dell'illegittimità accertata dal 1° gennaio 2015 fino al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta ufficiale.


2015 - La Corte e la crisi tra bilanciamenti di interessi ed «impatto macroeconomico» delle pronunce d’incostituzionalità [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

Nello scritto l’Autore cerca di rispondere ai seguenti quesiti: a) quale seguito avrà, nella giurisprudenza costituzionale, la teorizzazione sviluppata nella sent. n. 10 del 2015 in ordine al potere del giudice delle leggi di modulare gli effetti “retroattivi” delle sentenze d’incostituzionalità? b) che posizione assumere nei confronti delle argomentazioni prospettate, nell’occasione, dalla Consulta, anche alla luce del dibattito dottrinale che si è già svolto, sul tema, tra le fine degli anni ’80 del secolo scorso ed il decennio successivo? c) le ragioni che hanno indotto la Corte ad adottare, nella fattispecie, un dispositivo di accoglimento totalmente “irretroattivo” sono di natura (esclusivamente) giuridica?


2015 - La modulazione degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una decisione di accoglimento con clausola di irretroattività [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

La sentenza n. 10 del 2015, con la quale la Corte costituzionale ha caducato la cosiddetta Robin Tax, si segnala all’attenzione del lettore soprattutto per alcune affermazioni di ampio respiro relative al potere dell’organo di giustizia costituzionale di modulare gli effetti “retroattivi” delle sue decisioni di accoglimento. Affermazioni che costituiscono la premessa teorica da cui discende, nel caso di specie, l’adozione di un’insolita dichiarazione di incostituzionalità con effetti esclusivamente pro futuro, e cioè «a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica». L’Autore, dopo aver ricostruito, brevemente, le motivazioni sviluppate dal giudice delle leggi, per un verso, giunge alla conclusione che la Corte, in casi del tutto eccezionali e comunque alla luce di quel «principio di stretta proporzionalità» che viene esplicitato, dalla stessa, in chiusura dell’odierna teorizzazione, può limitare gli effetti pro praeterito delle sue pronunce caducatorie quale esito di un giudizio bilanciato tra diversi i principi di rango costituzionale che entrano in gioco nella fattispecie; per l’altro, tuttavia, ritiene non esente da critiche l’adozione di dispositivi di accoglimento totalmente irretroattivi. Giacché, a tacer d’altro, pronunce del genere: a) si pongono in antitesi con quel carattere di pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale che costituisce, al contrario, uno degli aspetti che meglio caratterizzano il tipo di controllo sulle leggi che è stato accolto, nel nostro ordinamento, tramite l’adozione dell’art. 1 della l. cost. n. 1 del 1948; b) contrastano con il diritto «inviolabile» alla tutela giurisdizionale, nella misura in cui la Corte, con la sua decisione, disattende, in ultima analisi, le legittime aspettative di chi, nel processo principale, aveva eccepito, a giusta ragione, l’esistenza di un vizio di incostituzionalità.


2015 - La questione è fondata, anzi è inammissibile (ovvero: la Corte e la natura incidentale del suo giudizio) [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

La sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2015 si inserisce nel genus delle pronunce di “incostituzionalità accertata ma non dichiarata” ed in particolare nella species di decisioni con le quali la Consulta, dopo aver argomentato, a chiare lettere, la fondatezza delle censure avanzate dal giudice rimettente, dichiara, tuttavia, inammissibile la quaestio esaminata adducendo quale unica (o comunque decisiva) giustificazione esplicita della propria scelta dispositiva la necessità di non invadere la sfera di discrezionalità politica che è riservata al legislatore ordinario. L’Autore, da un lato, sulla base dell’analisi della più recente giurisprudenza costituzionale, rileva una ripresa di interesse per questo modus argumentandi; dall’altro ricorda, brevemente, le obiezioni di vario genere e spessore che sono state mosse a questa tecnica decisionale. In particolare, si sottolinea come l’orientamento di cui si discute finisca per porsi in contrasto con la stessa natura incidentale del giudizio sulle leggi. Inserendosi, tra l’altro, sotto questo profilo, all’interno di una tendenza più generale dell’odierna giurisprudenza della Corte a far sì che la sua decisione non sortisca effetto alcuno nel giudizio a quo (cfr. sent. n. 10 del 2015).


2014 - Recensione a CLAUDIO PANZERA, Interpretare, manipolare, combinare. Una nuova prospettiva per lo studio delle decisioni della Corte costituzionale, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2013 [Recensione in Rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Il libro di Panzera si compone di tre densi capitoli, raggruppabili, a loro volta, in due parti principali. Nella prima, corrispondente al Capitolo I, viene ricostruita la classificazione – per così dire – tradizionale cui ha dato vita l’analisi delle pronunce della Corte costituzionale italiana. Nella seconda (capitoli II e III) l'Autore approfondisce il tema dei limiti che contraddistinguono tale classificazione analizzando, in quest’ottica, alcuni fenomeni tra loro distinti, ma che concorrono, tutti, a suscitare rilievi e perplessità circa le reali capacità esplicative di quel modello. A prescindere da rilievi marginali, come anche dalla piena condivisione di tutte le specifiche riflessioni sviluppate da Panzera nell’analizzare e quindi catalogare ogni singola pronuncia presa in considerazione, l'analisi condotta su un piano essenzialmente descritivo dà vita ad un'opera monografica stimolante e pure coraggiosa, acuta in molti passaggi, che rappresenta un sicuro passo in avanti negli studi sul tema.


2014 - Sostituzione, con effetti retroattivi limitati nel tempo, di una disciplina solo originariamente incostituzionale (ovvero: la sent. n. 80 del 2014 come pronuncia “complessa”) [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

La sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014 si segnala all’attenzione del lettore per il dispositivo singolarmente “manipolativo”. Da un lato, infatti, il giudice delle leggi si pronuncia per l’illegittimità della normativa censurata limitando, tuttavia, gli effetti retroattivi della sua decisione. La Corte, infatti, accerta che il vulnus costituzionale che originariamente inficiava la disciplina sindacata è venuto meno, in seguito, quale conseguenza della modifica legislativa del tertium comparationis. La normativa impugnata, pertanto, viene annullata in relazione, esclusivamente, ad una specifica tranche temporale della sua vigenza (“sino al 17 settembre 2011”). Dando vita, così, sotto questo profilo - per la terza volta, a quanto risulta, nell’intera giurisprudenza costituzionale - ad una interessante pronuncia di “legittimità costituzionale sopravvenuta” - esattamente speculare alle ben più note decisioni di “incostituzionalità sopravvenuta” - la cui astratta configurazione merita, secondo l’Autore, approvazione. Dall’altro, va posto in evidenza come la Corte pervenga, contestualmente, ad una decisione di carattere “sostitutivo”. Sicché l’utilizzo di più tecniche decisionali distinte al fine di risolvere un’unica quaestio legitimitatis consente di inserire la pronuncia in commento all’interno del ristretto novero delle sentenze recentemente definite “miste” (ma che forse meglio potrebbero essere qualificate come “complesse”), ossia di decisioni nelle quali la Consulta “somma”, in un’unica pronuncia, gli effetti prodotti da strumenti differenti di rimodulazione della normativa sottoposta al suo sindacato e quindi altera in maniera particolarmente ampia ed approfondita la portata prescrittiva di tale disciplina. Accrescendo, pertanto, il grado di incisività con cui Essa è solita partecipare, mediante l’impiego di questa o quella tecnica decisionale singolarmente utilizzata, al rinnovamento, secondo Costituzione, del sistema normativo.


2013 - Ammissibilità e «completezza» delle richieste di consultazione popolare (ovvero: la Corte e la «pedagogia democratica»), [Capitolo/Saggio]
Pinardi, Roberto
abstract

L’A., dopo aver cercato di dimostrare che, contrariamente a quanto ritenuto da una parte della dottrina, il criterio della “completezza” delle richieste di referendum abrogativo riveste una permanente vitalità all’interno della giurisprudenza costituzionale, espone alcuni argomenti di vario genere e spessore che dovrebbero indurre, viceversa, la Consulta ad abbandonare il ricorso al canone in parola. Tramite il suo utilizzo, infatti, la Corte realizza, in ultima analisi, una duplice, criticabile “torsione”. Da un lato, infatti, il giudice costituzionale, in casi del genere, pare procedere da una concezione del referendum abrogativo quale strumento che dovrebbe risolvere da solo il problema normativo conseguente a un eventuale esito positivo della consultazione popolare, non tenendo, tuttavia, nella dovuta considerazione i limiti strutturali dell’istituto. Dall’altro, il ruolo svolto, dalla Consulta, in ipotesi siffatte, sembra «trascorrere ... dalla garanzia costituzionale alla pedagogia democratica», nella misura in cui il suo intervento non pare più preordinato alla «tutela di princìpi costituzionali intangibili», quanto piuttosto ad una sorta di «paternalismo costituzionale» in nome del quale, in definitiva, s’intende «preservare il popolo dalle cattive conseguenze dei suoi atti»: funzione, questa, che va affidata, tuttavia, alla politica, pur con l’ovvio limite del rispetto del dettato costituzionale, e non può essere, invece, svolta, dalla Corte, in sede di giudizio di ammissibilità.


2013 - L'inammissibilità di una questione fondata tra moniti al legislatore e mancata tutela del principio di costituzionalità [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

Con la sent. n. 23 del 2013 la Corte costituzionale, dopo aver argomentato, nella parte motiva della sua decisione, la fondatezza delle censure avanzate dal giudice a quo, ha però dichiarato inammissibile una questione relativa all’art. 159 comma 1 c.p. adducendo quale unica giustificazione esplicita della propria scelta dispositiva la necessità di non invadere – con una sentenza di tipo manipolativo al di fuori delle cosiddette «rime obbligate» – la sfera di discrezionalità politica che è riservata al legislatore ordinario. L'Autore critica la tecnica decisionale utilizzata dal giudice delle leggi ritenendo, da un lato, che la stessa non favorisca un «dialogo» più produttivo della Corte con il legislatore, e dall’altro che tale modus argomentandi si esponga ad alcuni rilievi che riguardano la sua dubbia compatibilità con il ruolo che la Costituzione assegna all’organo di giustizia costituzionale.


2012 - Elementi di diritto pubblico. Materiali per la didattica con percorsi di autoverifica. Quarta edizione [Monografia/Trattato scientifico]
Pinardi, Roberto
abstract

Il volume rappresenta la quarta edizione, modificata ed aggiornata, di una raccolta di materiali didattici, documenti originali ed approfondimenti specifici, ovvero racconti critici di alcuni casi tratti dalla vita giudiziaria o dalla prassi costituzionale, in tema di Stato, forme di stato, forme di governo, fonti del diritto, organi costituzionali, magistratura e diritti di libertà


2012 - I controlli di regolarità e di ammissibilità delle richieste di referendum regionale dopo la seconda stagione statutaria [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Il saggio si propone di tracciare un primo quadro complessivo e di svolgere qualche breve riflessione di sintesi in ordine ai controlli di ammissibilità e di regolarità delle richieste di referendum regionale dopo la seconda stagione statutaria.A tal fine l’A. analizza le previsioni adottate, in materia, dalle quindici Regioni ad autonomia ordinaria esaminando sia i loro statuti (o bozze di statuti) sia le relative leggi di attuazione.Ne esce un quadro complesso e articolato, che è senz'altro meritevole, in quanto tale, di ulteriori approfondimenti. E' possibile affermare, tuttavia, sin d'ora:a) che le Regioni hanno dato vita ad un sistema di controllo delle richieste referendarie connotato da un buon grado di eterogeneità, soprattutto se paragonate ad altri campi di intervento del legislatore regionale a seguito delle riforme costituzionali che si sono succedute a cavallo del secolo scorso;b) che le discipline in materia sono ispirate ampiamente a soluzioni già praticate in ambito statale, sia a livello normativo (l. n. 352 del 1970) che giurisprudenziale;c) che non mancano, però, alcune novità di non piccolo rilievo, ad iniziare dal fatto di aver generalmente affidato la verifica sull’ammissibilità e sulla regolarità delle richieste ad un unico "giudice", e cioè ai neo-istituiti organi di garanzia statutaria.


2012 - Iniziativa legislativa popolare e conflitto tra poteri [Capitolo/Saggio]
Pinardi, Roberto
abstract

Il saggio è dedicato all’analisi di un problema sinora mai presentatosi all’attenzione della Corte costituzionale e consistente nello stabilire l’ammissibilità di conflitti tra poteri che vengano sollevati dai rappresentanti dei 50.000 firmatari di un progetto di legge di iniziativa popolare.L’A., in quest’ottica, dapprima individua, sulla base della giurisprudenza costituzionale pregressa riguardante i conflitti di attribuzione che abbiano coinvolto poteri esterni allo Stato- apparato, i criteri di giudizio che la Consulta si troverebbe presumibilmente ad applicare nel decidere sull’ammissibilità di un conflitto del genere. In secondo luogo, inoltre, facendo applicazione di tali criteri, l'A.:a) giunge a sostenere l’ammissibilità, sul piano soggettivo, di un conflitto sollevato dai promotori dell’iniziativa in questione;b) individua, sul piano oggettivo, alcuni casi concreti in cui potrebbe effettivamente sorgere un conflitto in materia sottoponibile alla valutazione del giudice costituzionale. Si tratta comunque di ipotesi che riguardando un cattivo uso del potere assegnato alla Camera destinataria di valutare la ricevibilità del progetto di legge si collocano tutte all’interno di un arco temporale ben delimitato che va dal momento del deposito del progetto presso l’Assemblea legislativa sino al momento dell’assegnazione dello stesso alla commissione parlamentare competente. Dovendo infatti ritenersi che non esiste un obbligo, per il legislatore, di pronunciarsi nel merito dello specifico testo presentato, quanto piuttosto di prendere in esame l’atto di iniziativa popolare, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente che dà concreta attuazione alla previsione contenuta nell’art. 71, comma 2 Cost.


2012 - Volontà refendaria e legislazione successiva tra regime formale e forza politica della pronuncia popolare abrogativa [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

L'A. chiosa la sent. n. 199 del 2012, con la quale la Corte costituzionale ha annullato, per la prima volta, una disposizione di legge in quanto (sostanzialmente) riproduttiva di altra abrogata tramite referendum, argomentando la non correttezza della scelta dispositiva effettuata dai giudici della Consulta. Secondo l’A., infatti, nelle ipotesi in cui, come è avvenuto nel caso di specie, il legislatore approvi una nuova disciplina sostanzialmente analoga a quella abrogata in via referendaria con efficacia, tuttavia, esclusivamente pro futuro, il suo operato può risultare, sì, politicamente inopportuno ma non in contrasto con il dettato costituzionale.


2011 - Ancora sulla «completezza» delle richieste referendarie [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Lo scritto prende spunto dall'analisi della giurisprudenza con cui la Corte costituzionale ha giudicato le richieste di referendum abrogativo nel corso del gennaio del 2011 - ed in particolare delle due decisioni di inammissibilità adottate con le sentt. nn. 25 e 27 - per avanzare alcuni rilievi di più ampio respiro nei confronti del criterio di giudizio utilizzato nella fattispecie e denominato della "completezza" delle richieste referendarie.


2011 - Il ruolo degli organi di garanzia statutaria alla luce di una visione complessiva delle competenze loro assegnate: tra aspettative e pessimismi eccessivi? [Capitolo/Saggio]
Pinardi, Roberto; Aloisio, Salvatore
abstract

Complice le sentenze con cui la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi sulla tematica degli organi di garanzia statutaria, tali organi sono stati sinora studiati ponendo attenzione (esclusiva o prevalente) alla loro funzione (ritenuta) principale e consistente nel controllo sulla statutarietà delle fonti normative regionali. Il presente scritto, al contrario, rappresenta un’analisi complessiva delle “altre” funzioni assegnate alle Consulte statutarie nei diversi ordinamenti regionali (decisione sull'ammissibilità-regolarità delle richieste di referendum regionale; pareri sui conflitti di attribuzione sorti tra organi regionali oppure tra Regione ed enti locali, ecc.). Ciò che consente agli autori, per un verso, di porre in evidenza come tali attribuzioni rivestano, in realtà, un’importanza tutt’altro che marginale all’interno del complesso delle competenze affidate agli organi in parola; e per l’altro di elaborare qualche riflessione sul ruolo che potranno svolgere, in futuro, detti organi, entro un quadro di riferimento più ampio e dunque maggiormente significativo di quello sin qui utilizzato per procedere ad analoghi tentativi.


2011 - Sulla composizione degli organi di garanzia delle magistrature speciali (riflessioni a margine della sent. n. 16 del 2011 della Corte costituzionale) [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

L'A. procede dall'analisi critica della sent n. 16 del 2011 della Corte costituzionale per svolgere qualche riflessione di carattere più generale sui vincoli costituzionali che presiedono alla composizione prevista per gli organi di "autogoverno" delle magistrature speciali. Ne discende un giudizio di illegittimità costituzionale della composizione attualmente prevista per il Consiglio di presidenza della Corte dei conti nella parte in cui tale organo è formato, in parti uguali, da membri "laici" e "togati" elettivi.


2011 - «Popolazioni interessate» e «diritto all’autodeterminazione» delle comunità locali nel procedimento di creazione di nuove Regioni [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

L'A. commenta la sent. n. 278 del 2011 con la quale la Corte costituzionale si è pronunciata su una questione avente ad oggetto l'art. 42 comma 2 della l. n. 352 del 1970 nella parte in cui tale disposizione prescrive che, nell'ipotesi di distacco di enti locali da una Regione finalizzata alla creazione di una nuova entità regionale, la relativa richiesta di referendum debba venire presentata da tutti i Consigli delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco, nonché da tanti Consigli provinciali o comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione cedente. Lo scritto pone in luce alcune incongruenze riscontrabili nell'argomentazione sviluppata dal giudice delle leggi - anche in rapporto a quanto affermato nella sua precedente sent. n. 334 del 2004 - giungendo quindi a criticare la decisione della Consulta di non accogliere la quaestio esaminata visto il contrasto riscontrabile tra la disposizione sub iudice e l'art. 132 comma 1 Cost. Il quale si limita, infatti, a prevedere, che, nel caso di specie, la richiesta di consultazione popolare debba provenire da "tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate" alla creazione della nuova Regione.


2010 - Il «seguito» legislativo regionale alle pronunce della Corte costituzionale: prime riflessioni su un problema (largamente) sottovalutato [Capitolo/Saggio]
Pinardi, Roberto
abstract

Il saggio indaga il tema del seguito legislativo dato dalle Regioni a statuto ordinario alle pronunce che la Corte costituzionale adotta su ricorso (statale o regionale) in via diretta. L’A. dapprima descrive la situazione preesistente alla riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione in presenza di un controllo sulle delibere legislative regionali di natura preventiva: tenendo distinte, al riguardo, le risposte fornite dal legislatore regionale a seconda delle diverse tipologie di decisioni utilizzate dal giudice costituzionale (manipolative, accoglimento tout court, ecc.).Con il medesimo metodo, poi, viene analizzata la situazione successiva alla novella costituzionale del 2001 in presenza di un controllo di costituzionalità che diviene di natura successiva. Il dato normativo (nuovi Statuti regionali e regolamenti consiliari) nonché l’analisi della prassi consiliare mostra l’esistenza di una mancata razionalizzazione dei rapporti Corte-Consigli regionali, con un conseguente, marcato e censurabile disinteresse, da parte delle Regioni, a dar seguito alle pronunce del giudice delle leggi.L’A. cerca quindi di individuare le cause principali che hanno condotto all’attuale (e per molti versi insoddisfacente) stato di cose per poi concludere indicando alcune proposte de iure condendo atte a favorire, quanto meno sul piano giuridico, un (maggior) collegamento - e quindi dialogo - tra Corte e legislatori regionali.


2010 - La Corte, il matrimonio omosessuale ed il fascino (eterno?) della tradizione [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

L'A. commenta sfavorevolmente la sent. n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, con la quale la Consulta ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata una questione sollevata in relazione ad alcuni articoli del codice civile, nella parte in cui gli stessi non consentono a persone di orientamento omosessuale di contrarre matrimonio con persone del medesimo sesso.


2010 - Matrimonio, coppie omosessuali, principio di uguaglianza: per una lettura contestualizzata dell’art. 29, 1° comma, Cost. [Relazione in Atti di Convegno]
Pinardi, Roberto
abstract

L'intervento analizza le questioni di legittimità costituzionale che erano state sollevate all'attenzione del giudice delle leggi a proposito del divieto, sancito implicitamente dal codice civile, di celebrare matrimoni tra persone del medesimo sesso. La disciplina impugnata, nel pensiero dell'A., si pone in contrasto con il principio di uguaglianza - quale divieto di discriminazioni irragionevoli basate sul diverso orientamento sessuale degli individui (ex art. 3, comma 1, Cost.) - non essendo rinvenibili, infatti, interessi pubblici costituzionalmente rilevanti che si oppongano al riconoscimento del same sex marriage. E non risultando, del resto, decisivo il richiamo, in senso contrario, a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, Cost.


2010 - Migrazioni comunali e diritto all’«autodeterminazione delle collettività locali»: una «zona franca» nel giudizio sui conflitti? [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

L'A. commenta l'ord. n. 264 del 2010 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile un conflitto tra poteri che era stato sollevato nell'ambito di una procedura per la migrazione del Comune ricorrente in una Regione a Statuto speciale. Sotto il profilo oggettivo la Consulta non coglie l'occasione di pronunciarsi sulla prassi seguita dal Governo di presentare, in casi del genere, una proposta di legge costituzionale e non ordinaria, come invece previsto dall'art. 45 comma 4 della l. n. 352 del 1970. Ciò che rappresenta, tuttavia - secondo l'A. - un comportamento nè costituzionalmente nè legislativamente imposto, e dunque aggrava inutilmente l'iter previsto dall'art. 132 comma 2 Cost. Sotto il profilo soggettivo, la Corte nega la legittimazione al conflitto ai Comuni coinvolti nel procedimento di variazione territoriale con una motivazione, però, che appare solo parzialmente condivisibile. Certificando, in tal modo - dopo le aperture deducibili dalla lettura dell'ord. n. 99 (e 189) del 2008 - l'esistenza di una procedura che è, sì, costituzionalmente prevista e legislativamente disciplinata, ma che risulta, a questo punto, una "zona franca" nel giudizio sui conflitti di attribuzione.


2009 - Elementi di diritto pubblico [Monografia/Trattato scientifico]
Pinardi, Roberto
abstract

Il volume rappresenta una raccolta di materiali didattici, documenti originali ed approfondimenti specifici, ovvero racconti critici di alcuni casi tratti dalla vita giudiziaria o dalla prassi costituzionale, in tema di Stato, forme di stato, forme di governo, fonti del diritto, organi costituzionali, magistratura e diritti di libertà (terza edizione)


2009 - La legge Alfano e la sent. n. 24 del 2004 (ovvero: i «fantastici quattro» tra lodo ritrovato e Costituzione nuovamente violata) [Relazione in Atti di Convegno]
Pinardi, Roberto
abstract

Nel suo intervento al Seminario Amicus curiae del 2009, l'A. evidenzia i dubbi di incostituzionalità cui dà vita la lettura del cosiddetto lodo Alfano e analizza criticamente il comportamento tenuto nella vicenda della sua promulgazione da parte del Capo dello Stato


2009 - L’interpretazione adeguatrice tra Corte e giudici comuni: le stagioni di un rapporto complesso e tuttora assai problematico [Capitolo/Saggio]
Pinardi, Roberto
abstract

Lo scritto è dedicato all’analisi del rapporto che intercorre tra Corte costituzionale e giudici comuni con riguardo allo specifico compito di pervenire ad interpretazioni della legge conformi a Costituzione. L’analisi viene condotta con taglio diacronico, dando conto, dapprima, di quanto è avvenuto nel corso dei primi decenni di funzionamento della Corte, per poi focalizzarsi sulle (non poche) criticità che caratterizzano, in materia, la fase attualmente attraversata dal giudizio sulle leggi.


2009 - L’interpretazione conforme a Costituzione e la sua «radicalizzazione» quale tema (e problema) di natura istituzionale [Relazione in Atti di Convegno]
Pinardi, Roberto
abstract

L'intervento, svolto all'annuale Convegno del Gruppo di Pisa, si sostanzia in un'analisi diacronica del problema dell'interpretazione conforme a Costituzione sotto lo specifico profilo dei riflessi che lo stesso presenta nei rapporti istituzionali tra Corte costituzionale e giudici comuni


2008 - Ancora un conflitto inammissibile in tema di distacco-aggregazione [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

L'A. commenta l’ord. n. 434 del 2008, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile un conflitto di attribuzione in tema di distacco di alcuni Comuni da una Regione e loro aggregazione ad un altro ente regionale, ai sensi della procedura prevista dall'art. 132 comma 2 Cost.


2008 - Le opinioni politiche dei magistrati [Relazione in Atti di Convegno]
Pinardi, Roberto
abstract

Nella comunicazione presentata in occasione del XIX Convegno annuale dell'Associazione italiana dei costituzionalisti l'A. procede all'analisi critica della giurisprudenza costituzionale e disciplinare in tema di opinioni politiche espresse da magistrati e conseguentemente individua alcuni limiti che dovrebbero presiedere alle opinioni espresse da componenti dell’ordine giudiziario su questioni politiche.


2008 - Sindacato sulle leggi e tecnica legislativa: un giudizio senza parametro? [Capitolo/Saggio]
Pinardi, Roberto; Scagliarini, Simone
abstract

Lo scritto si occupa del rapporto tra tecnica legislativa e controllo di costituzionalità cercando di rispondere ad un quesito che appare preliminare in materia e che concerne l'esistenza o meno di norme o i princìpi costituzionali che possano fungere da parametro in un giudizio del genere di fronte alla Corte costituzionale.Gli autori forniscono una risposta positiva a tale quesito, e questo sia in rapporto a quei parametri costituzionali che potrebbero essere invocati, di fronte alla Consulta, in relazione a specifici casi di legge "oscura", sia, più generale, per quel che riguarda norme o principi utilizzabili, al medesimo fine, in rapporto ad ogni caso di violazione costituzionalmente censurabile della tecnica legislativa.


2008 - Un nuovo «potere» esterno allo Stato-apparato? Promotori di referendum e conflitti interorganici nella procedura di variazione territoriale ex art. 132 comma 2 Cost. [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

La nota è dedicata all'analisi dell’ord. n. 99 del 2008 della Corte costituzionale, con cui la Consulta dichiara inammissibile un conflitto di attribuzione in tema di distacco di alcuni Comuni da una Regione e loro aggregazione ad un altro ente regionale, adombrando l'ipotesi - che l'A. commenta favorevolmente - che legittimati a sollevare conflitto siano, in casi del genere, gli enti locali promotori della variazione territoriale


2007 - Introduzione [Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sui conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo.Atti del convegno di Modena svoltosi il 13 ottobre 2006] [Prefazione o Postfazione]
Pinardi, Roberto
abstract

Prefazione introduttiva al volume: Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sui conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo. Atti del convegno di Modena svoltosi il 13 ottobre del 2006


2007 - Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sui conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo. Atti del seminario di Modena svoltosi il 13 ottobre 2006 [Curatela]
Pinardi, Roberto
abstract

Curatela del volume che riproduce gli atti del convegno di Modena del 13 ottobre del 2006, nell'ambito delle iniziative scientifiche del Gruppo di Pisa per lo studio della giustizia costituzionale, ed avente ad oggetto i casi in cui non si esplica appieno la possibilità di adire la Corte costituzionale all'interno di due delle sue specifiche competenze: i giudizi sui conflitti di attribuzione e sull’ammissibilità del referendum abrogativo.


2007 - Lex superveniens e blocco delle operazioni referendarie nel caso di richieste su leggi elettorali [Capitolo/Saggio]
Pinardi, Roberto
abstract

Il saggio si propone di capire come dovrebbe articolarsi una nuova disciplina elettorale – la quale venga approvata, ovviamente, prima dello svolgimento della consultazione popolare – per configurare quella «sufficiente abrogazione» della normativa sottoposta a referendum di cui parla l’art. 39 della l. n. 352 del 1970 (così come "riscritto", dalla Corte costituzionale, con la famosa sent. n. 68 del 1978). E dar vita, dunque, ad un blocco delle operazioni referendarie . L'A. tenta, quindi, di comprendere se e come il carattere (necessariamente) manipolativo che la Consulta richiede per ritenere ammissibili richieste che incidono su leggi elettorali debba influire sulle valutazioni affidate all’Ufficio centrale per il referendum in ordine al giudizio che lo stesso compie sulla "sostanziale" novità dei princìpi che ispirano la nuova disciplina e dunque sulla necessità, o meno, di bloccare l'iter referendario.


2007 - L’esito del referendum abrogativo e le richieste di referendum costituzionale tra limiti di natura giuridica e dinamica politico-istituzionale [Relazione in Atti di Convegno]
Pinardi, Roberto
abstract

Nell’intervento svolto al Convegno di Modena nell'ottobre del 2006 l'A.: a) esamina criticamente la proposta, emersa anche nel corso dell'Incontro modenese, di stabilire positivamente un limite temporale alla reintroduzione di una legge abrogata tramite referendum che vincoli il legislatore a non intervenire, in tal senso, per almeno cinque anni; b) discute dei rimedi esperibili per far valere l’esigenza che anche le richieste di referendum costituzionale Cost. risultino omogenee e quindi sottoponibili al vaglio popolare senza coartazioni del diritto di voto.


2007 - L’horror vacui nel giudizio sulle leggi. Prassi e tecniche decisionali utilizzate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare all’inerzia del legislatore [Monografia/Trattato scientifico]
Pinardi, Roberto
abstract

Non c’è forse timore di fondo che abbia maggiormente influito sui comportamenti tenuti dalla Corte costituzionale e quindi sul ruolo effettivamente svolto dalla stessa nella nostra forma di governo, della preoccupazione, da sempre presente, del mancato intervento legislativo a seguito di pronunce d’incostituzionalità. Tanto che proprio la considerazione di questa specifica evenienza rappresenta - come l'A. tenta di dimostrare - un filo rosso che lega, sotto il profilo teleologico, alcune prassi e strategie, ma anche (rectius: soprattutto) l’elaborazione di varie tecniche decisionali che risultano prive, per il resto, di punti di contatto o di analogia.Il volume, in quest'ottica, si articola in tre parti distinte ma complementari. Nella prima, anche con l'ausilio di riferimenti di natura comparata, vengono individuati i più precisi confini che delimitano il problema tradizionalmente definito dell’horror vacui.Nella seconda, viene illustrato come l’intenzione di ovviare a tale problema abbia influito sulla nascita di alcuni comportamenti o prassi seguite dalla Corte italiana (o dal suo Presidente), come anche sull’elaborazione dei più importanti modelli decisionali che sono stati «creati», dal nostro organo di giustizia costituzionale, al di là della rigida (ed inappagante) dicotomia accoglimento-rigetto.Da ultimo, focalizzando l’attenzione sul modus operandi di queste specifiche tipologie di decisioni, ne viene studiato il «seguito», e quindi il grado di «efficacia», nel raggiungere l’obiettivo perseguito. Ciò che consente all'A. di avanzare, in conclusione del lavoro, qualche ipotesi ricostruttiva circa la posizione attualmente occupata dalla Corte nei confronti dei suoi due interlocutori istituzionali (i giudici comuni ed il legislatore) e dunque, in ultima analisi, all’interno della nostra forma di governo.


2007 - Una «zona d’ombra» nel conflitto tra poteri: il giudizio sulle pronunce adottate dall’Ufficio centrale per il referendum [Relazione in Atti di Convegno]
Pinardi, Roberto
abstract

Lo scritto intende innanzitutto dimostrare l’esistenza di una «zona d’ombra» nella tutela predisposta a favore del diritto al referendum, per quel che concerne, più in particolare, i rimedi utilizzati (od in astratto praticabili), davanti alla Corte costituzionale, nei confronti di pronunce dell’Ufficio centrale che impediscano – in ipotesi, per errore – la prosecuzione dell’iter referendario.Viene indagato, inoltre, se ed entro che limiti sia possibile pervenire, in casi del genere, ad una espansione del sindacato che viene attualmente svolto dal giudice costituzionale in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ciò che porta l’A. a concludere come, al di là delle motivazioni di politica del diritto che hanno indotto i giudici della Consulta a configurare il rimedio in oggetto in maniera alquanto restrittiva, prevalenti ragioni di ordine giuridico consiglino, viceversa – o meglio impongano – l’abbandono di siffatto orientamento.


2006 - Brevi note sull’«effettività» delle tecniche decisionali elaborate dalla Corte costituzionale allo scopo di ovviare all’inerzia legislativa [Capitolo/Saggio]
Pinardi, Roberto
abstract

Nel contributo al volume collettaneo celebrativo dei 50 anni di funzionamento della Corte costituzionale, l'A. si occupa delle tecniche decisorie con cui la Corte cerca di ovviare ai problemi che talvolta si determinano a seguito di una sentenza di mero accoglimento - stante la nota inerzia del legislatore nel colmare il vuoto normativo determinato da pronunce del genere - sotto un duplice e specifico profilo: da un lato, metterne in evidenza il "seguito" effettivamente ottenuto; dall’altro, individuare le principali ragioni che possono aver determinato il loro diverso grado di "effettività".


2006 - Istituzioni di diritto. Parte prima: elementi di diritto pubblico (seconda edizione) [Monografia/Trattato scientifico]
Pinardi, Roberto
abstract

Il volume rappresenta una raccolta di materiali didattici, documenti originali ed approfondimenti specifici, ovvero racconti critici di alcuni casi tratti dalla vita giudiziaria o dalla prassi costituzionale, in tema di Stato, forme di stato, forme di governo, fonti del diritto, organi costituzionali, magistratura e diritti di libertà (seconda edizione ampiamente modificata)


2006 - Poteri «della Repubblica» e promotori di referendum «costituzionalmente previsti» nel giudizio sui conflitti tra poteri dello Stato [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

L'A. commenta l'ord. n. 479 del 2005 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile un ricorso per conflitto tra poteri che era stato sollevato dai promotori di un referendum sullo Statuto dell’Umbria ai sensi dell'art. 123, comma 3, Cost.


2005 - I giudici costituzionali [Capitolo/Saggio]
Pinardi, Roberto
abstract

Nel contributo l'A. indaga la ratio, gli aspetti procedurali ed i casi concreti di possibile applicazione dell'immunità sostanziale che l'art. 5 della l. cost. n. 1 del 1953 garantisce ai membri della Consulta («I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni»).


2005 - I rapporti Governo-Parlamento in tema di legislazione di spesa dopo l’approvazione del decreto « blocca-spese» [Relazione in Atti di Convegno]
Pinardi, Roberto
abstract

Il contributo descrive, per poi analizzare criticamente, alcune disposizioni adottate in tema di gestione della spesa pubblica ed in particolare alcune previsioni contenute nella l. n. 246 del 2002, di conversione del d. l. n. 194 dello stesso anno, meglio conosciuto con l’appellativo di decreto “blocca-spese”. Le conclusioni cui giunge l’A. è che i meccanismi esaminati incidono in maniera significativa sui rapporti tra Governo e Parlamento in tema di gestione della finanza pubblica, e dunque sul sistema delle fonti che formalizza tale rapporto, ponendo, da questo specifico punto di vista, più di un dubbio circa la loro compatibilità con il dettato costituzionale. Lo scritto si conclude con alcune riflessioni di più ampio respiro circa le preoccupanti - secondo l’A. - linee-guida di politica sociale ed istituzionale cui sembrano ispirarsi le previsioni criticate.


2005 - Il potere di «concentrazione» dei quesiti referendari tra forma e sostanza delle proposte abrogative [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

L'analisi prende spunto dall’ordinanza adottata dall’Ufficio centrale per il referendum il 10 dicembre del 2004 per ripercorrere criticamente la giurisprudenza dell’organo della Corte di cassazione in tema di concentrazione dei quesiti presentati da promotori di referendum abrogativi. In quest’ottica, pertanto, l’A. individua (e mostra di condividere) l’impostazione di fondo che ispira la giurisprudenza dell’Ufficio centrale in materia e che privilegia, per procedere all’accorpamento delle richieste referendarie, l’esistenza di analogie di natura sostanziale tra le diverse discipline sottoposte al vaglio popolare, non risultando, viceversa, sufficiente il mero riscontro di analogie di carattere formale.


2005 - Immunità procedurale garantita ai giudici della Corte costituzionale [Capitolo/Saggio]
Pinardi, Roberto
abstract

Nello scritto l'A. procede all'analisi della ratio, dei caratteri generali e della disciplina sia di carattere sostanziale che procedurale che caratterizza l'immunità garantita ai giudici della Corte costituzionale dall'art. 3, comma 2, della l. cost. n. 1 del 1948 (autorizzazione a procedere per i reati commessi dai membri della Consulta) tramite rinvio a quanto disponeva, prima della riforma del 1993, l'art. 68, comma 2, Cost., per i parlamentari.


2005 - La libertà di manifestazione del pensiero dei magistrati nella giurisprudenza costituzionale e disciplinare [Relazione in Atti di Convegno]
Pinardi, Roberto
abstract

Lo scritto riproduce la relazione tenuta dall'A. al terzo convegno italo-spagnolo di giustizia costituzionale e rappresenta un'analisi sia descrittiva che prescrittiva della giurisprudenza costituzionale e della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura in tema di manifestazione del pensiero dei magistrati nell'ordinamento italiano


2004 - La ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di lavoro: spunti comparatistici [Working paper]
Aloisio, Salvatore; Pinardi, Roberto; Scagliarini, Simone
abstract

Lo scritto analizza il problema del riparto di competenze Stato-Regioni in materia di diritto del lavoro (inteso, in senso ampio, come comprensivo anche del diritto sindacale e della previdenza sociale) all’indomani della riforma costituzionale del Titolo V della seconda parte della Costituzione. Il tema viene affrontato in rapporto sia alle Regioni a Statuto ordinario sia alle Regioni ad autonomia differenziata.I risultati così ottenuti vengono poi comparati con la situazione esistente in altri Paesi europei - in particolare: Spagna e Germania - che vantano, in materia, una maggior elaborazione normativa e giurisprudenziale allo scopo di verificare se diversi assetti generali (Stato regionale/federale) del riparto di competenze centro-periferia incidano, o meno, e se sì in che misura, anche nella materia oggetto di analisi.


2004 - La «completezza» delle richieste referendarie: un criterio da abbandonare [Capitolo/Saggio]
Pinardi, Roberto
abstract

Il saggio analizza la ratio, la struttura logico-argomentativa nonché l'applicazione concreta (più che ventennale) di uno dei criteri più importanti ed utilizzati dalla Corte costituzionale allo scopo di decidere sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo: il cosiddetto canone della "completezza" delle richieste referendarie. Giungendo a chiederne l'abbandono da parte del giudice costituzionale


2004 - L’iniziativa del referendum per distacco-aggregazione dopo la riforma del Titolo V, in Giurisprudenza costituzionale [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

L'A. commenta favorevolmente la sent. n. 334 del 2004, con la quale la Corte costituzionale ha accolto una questione sollevata dall'Ufficio centrale per il referendum ed ha quindi annullato l’art. 42 comma 2 della l. n. 352 del 1970 nella parte in cui tale disposizione prevedeva la necessità che la richiesta di referendum per il distacco di alcuni Comuni da una Regione e la loro aggregazione ad un altro ente regionale fosse presentata anche da enti che risultano, viceversa, espressamente esclusi dallo svolgimento della consultazione popolare.


2004 - Prime osservazioni sul problema dei ritardi parlamentari nell’elezione dei giudici della Corte costituzionale [Relazione in Atti di Convegno]
Pinardi, Roberto
abstract

Il problema dei ritardi con cui il Parlamento in seduta comune giunge all’elezione dei cinque membri della Corte costituzionale di sua competenza appare meritevole di attenta riflessione, alla luce sia dei valori di rilievo costituzionale lesi (o comunque posti in gioco) dalla mancata completezza del plenum della Corte, sia della circostanza - più volte paventata ed ora effettivamente verificatasi, per lo meno in un frangente, nel 2002 - di una possibile ripercussione negativa della pigrizia parlamentare sulla stessa possibilità di funzionamento dell'organo di giustizia costituzionale. Lo scritto, quindi, riproducendo un intervento svolto dall'A. ad un convegno tenutosi a Roma nel marzo del 2003, si pone due obiettivi principali: a) verificare se e quanto sia importante la vigenza, in materia, di una regola convenzionale su cui le forze politiche basino l’elezione dei giudici costituzionali; b) esaminare le linee generali che dovrebbero guidare l’interprete nella scelta degli strumenti più efficaci al fine di ovviare all’attuale stato di cose: in quest’ordine di idee l’A. giunge ad ipotizzare, de iure condendo, l’eventualità che il potere di nomina venga trasferito, dopo un certo termine - ed in funzione sanzionatoria dell’inerzia parlamentare - al Presidente della Repubblica.


2004 - Quando l’«immagine» del magistrato si «appanna» [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

L'a. cerca di dimostrare, in estrema sintesi, l'incompatibilità con l'art. 98, comma 3 e 21 Cost. di una previsione normativa contenuta nella legge delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario la quale individua come illecito disciplinare «l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque appannare l’immagine del magistrato».


2003 - Ancora un conflitto di attribuzione su atto legislativo (ovvero: la legge sul referendum alla luce della modifica dell’art. 132 comma 2 Cost.), [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

Con lo scritto l'A. commenta l’ordinanza della Corte costituzionale n. 343 del 2003. Tale pronuncia si segnala all’attenzione del lettore: a) perchè rappresenta la prima decisione su un conflitto di attribuzione in materia referendaria che non sia stato sollevato dai promotori di una richiesta abrogativa ex art. 75 Cost.; b) perchè si inserisce nel copioso filone giurisprudenziale delle decisioni su conflitti da atto legislativo, risultando, tuttavia, secnondo l'A., più restrittiva nell’indicare i requisiti necessari per l’ammissibilità del ricorso, rispetto a quanto poteva desumersi dalla lettura di alcuni passaggi-chiave della (pur richiamata) sent. n. 457 del 1999; c) perché per la prima volta la Corte riconosce, in maniera esplicita, la natura (sia soggettivamente che oggettivamente) giurisdizionale che dev riconoscersi all’Ufficio centrale per il referendum.


2003 - Il Presidente e la guerra: un’esternazione «sopra le righe»? [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Lo scritto prende spunto dall’analisi dell’esternazione resa «a titolo personale» dal Presidente della Corte costituzionale Riccardo Chieppa durante l’udienza pubblica del 25 marzo del 2003. La prima parte, in cui il Presidente si sofferma sugli orrori della guerra come tale, non sembra porre problemi particolari circa la sua legittimità. La seconda, tuttavia, risulta criticabile perché, consistendo in un giudizio negativo (non più sulla guerra in generale, ma) sullo specifico conflitto in corso in Iraq, rappresenta, per il Presidente, l'occasione per schierarsi nell'infuocato dibattito politico in corso in quei giorni circa la legittimità del conflitto in parola e va quindi oltre i limiti tracciati per il potere di esternazione del Presidente della Consulta anche dalle tesi dottrinali che appaiono, in materia, più estensive. Lo scritto si conclude con qualche riflessione circa i pericoli che possono derivare per la legittimazione complessiva dell’organo di giustizia costituzionale da un utilizzo non rigoroso del potere di esternazione del suo Presidente.


2003 - Il problema dei ritardi parlamentari nell’elezione dei giudici costituzionali tra regole convenzionali e rimedi de iure condendo [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Il saggio è dedicato all’analisi del problema dei ritardi con cui il Parlamento in seduta comune procede all’elezione dei giudici costituzionali di sua competenza. Esso è suddiviso in due parti distinte ma complementari.Nella prima l’A., dopo aver ricordato, brevemente, il contenuto della regola convenzionale su cui si basava l’elezione dei giudici costituzionali nel corso della cosiddetta prima Repubblica, nega, viceversa, che oggi possa dirsi ricostituito, sul punto, un analogo accordo tra le forze politiche parlamentari. Confrontando, inoltre, l’entità dei ritardi verificatisi nel corso dei due periodi presi in considerazione (e cioè prima e dopo il 1991), si constata come la presenza di una regola del genere sia sì condizione utile, ma non sufficiente, al fine di evitare che il plenum della Corte risulti incompleto per periodi di tempo anche molto lunghi. Nella seconda, quindi, verificata l’insufficienza di un patto tra i partiti allo scopo di risolvere il problema in esame, l’A. sottopone ad analisi critica i diversi istituti o strumenti che potrebbero essere utilizzati, anche nel nostro ordinamento, allo scopo di ovviare all’attuale, insoddisfacente stato di cose. Per far questo, dopo aver individuato i valori lesi (o comunque posti in gioco) dall’inerzia del Parlamento, e quindi le coordinate di rilievo costituzionale che dovrebbero guidare l’interprete nella ricerca di soluzioni adeguate, l’A. analizza i pregi e i difetti dei rimedi in astratto ipotizzabili suddividendoli in due grandi categorie (a seconda che mirino, comunque, all’elezione dei giudici da parte del Parlamento, oppure che procedano, pragmaticamente, dal dato di fatto della loro mancata elezione, allo scopo di ovviare, alla stessa, per altra via).La soluzione alla fine prescelta prevede il trasferimento al Presidente della Repubblica del potere di nomina dei giudici costituzionali, attraverso la modifica dell’art. 5 comma 2 della l. cost. n. 2 del 1967, una volta trascorso infruttuosamente il termine previsto per la loro elezione.


2003 - Istituzioni di diritto. Parte prima: elementi di diritto pubblico [Monografia/Trattato scientifico]
Pinardi, Roberto
abstract

Il volume rappresenta una raccolta di materiali didattici, documenti originali ed approfondimenti specifici, ovvero racconti critici di alcuni casi tratti dalla vita giudiziaria o dalla prassi costituzionale, in tema di Stato, forme di stato, forme di governo, fonti del diritto, organi costituzionali, magistratura e diritti di libertà


2003 - La «completezza» delle richieste referendarie [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

L'a. espone, in estrema sintesi, alcuni spunti e rilievi critici opponibili all'utilizzo fatto dalla Corte costituzionale del criterio della "completezza" delle richieste di referendum abrogativo nel giudizio sull'ammissibilità delle stesse svoltosi nel corso del 2003.


2003 - Lo strano caso del senatore-Presidente (ovvero: dell’impossibile frammentazione diacronica di un potere dello Stato) [Relazione in Atti di Convegno]
Pinardi, Roberto
abstract

Lo scritto riproduce un intervento svolto dall'A. nell'ambito di un Convegno svoltosi a Ferrara sul cosiddetto "caso Cossiga" e analizza l’ammissibilità di un conflitto tra poteri sollevato dall’ex Presidente della Repubblica - e deciso, da lì a poco, dalla Corte costituzionale, con la sent. n. 154 del 2004 - contro alcune sentenze della Cassazione rese nel corso di un procedimento in cui l’ex Capo dello Stato doveva rispondere per alcune dichiarazioni ritenute ingiuriose dai destinatari.L’A. sostiene, in particolare, la tesi dell'inammissibilità del ricorso in parola, per carenza dei suoi requisiti di natura soggettiva, ma auspica, comunque, che la Consulta trovi il modo di pronunciarsi - magari tramite un (lungo) obiter dictum - sul merito della questione, allo scopo di non perdere l’occasione di un intervento chiarificatore su alcuni temi delicati evocati nel ricorso introduttivo e concernenti: a) la natura ed i limiti del “potere” di esternazione del Capo dello Stato; b) i confini entro cui opera l’irresponsabilità ricollegabile alla funzione presidenziale ex art. 90 Cost.; c) alcuni aspetti processuali relativi al potere di sollevare conflitto in casi analoghi.


2003 - Stato sociale e forma di governo alla luce del decreto blocca-spese [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Breve analisi critica della legge 31 ottobre 2002, n. 246, con la quale il Parlamento ha convertito il d. l. n. 194 del 2002 - meglio noto con l’appellativo di “decreto blocca-spese” - sia rispetto ai dubbi di legittimità costituzionale che alcune sue disposizioni suscitano, sia rispetto alla concezione di Stato sociale che sembra ispirarne l'impianto complessivo


2002 - Il mutato atteggiamento della Corte costituzionale di fronte all’inerzia legislativa quale causa di una maggior «diffusione» del giudizio sulle leggi in via incidentale [Relazione in Atti di Convegno]
Pinardi, Roberto
abstract

Con lo scritto, che riproduce un intervento svolto al Convegno del Gruppo di Pisa nel 2001, l'A. intende dimostrare che alcuni atteggiamenti di recente tenuti dalla Corte costituzionale allo scopo di risolvere l’eterno problema del seguito legislativo delle sue pronunce contribuiscono a far sì che il giudizio sulle leggi si caratterizzi, sempre più, per la sua “diffusione”. Da un lato, infatti, si può sostenere che il sostanziale abbandono dell’esperienza collegata alle decisioni di «incostituzionalità accertata ma non dichiarata» comporta, in entrata, un maggior tasso di “diffusione” del controllo sulle leggi nella misura in cui il declino di quell’esperienza fa venir meno anche il vincolo che insorgeva a carico dell’autorità giudiziaria di ritenere «non manifestamente infondate» le questioni di legittimità costituzionale che venivano sollevate, sulla medesima disciplina, a seguito della prima pronuncia dei giudici della Consulta.Dall’altro, occorre rilevare che a seguito dell’adozione di sentenze additive «di principio», il giudice, oggi – proprio per ovviare agli inconvenienti che nascono dall’inerzia degli organi legislativi – è chiamato ad operare in assenza di una regola ben definita e quindi a porre a base della propria decisione (direttamente) un principio costituzionale. Ciò che porta pertanto a concludere che, anche in casi del genere, il diverso approccio tenuto dalla Corte nell’affrontare (e cercare di risolvere) il problema dell’interpositio legislatoris ha l’effetto di aumentare il grado di “diffusione” che oggi caratterizza il controllo di costituzionalità.


2002 - Il nuovo disegno costituzionale delle autonomie: note minime in tema di potestà legislativa ed amministrativa dopo la riforma del Titolo V [Working paper]
Pinardi, Roberto
abstract

Lo scritto riproduce, in sintesi, un Seminario aperto al pubblico tenuto presso la Facoltà di Economia dell'Università di Modena e Reggio emilia all'indomani della riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione. L'A., dopo aver ricordato la genesi e le linee guida della riforma in parola ed aver posto in luce come l’analisi “a caldo” del mero dato normativo dovrà trovare riscontro nella prassi dei rapporti Stato-Regioni-autonomie locali e nella giurisprudenza del giudice costituzionale, si sofferma, principalmente, su seguenti tre nodi problematici:a) se possa definirsi “federalista” - e se sì in che senso - il disegno complessivo della forma di Stato che esce dalla novella costituzionale;b) a quali principi si ispira il nuovo riparto di competenze Stato-Regioni in ambito legislativo;c) quali criteri presiedano alla riorganizzazione delle funzioni amministrative anche alla luce del canone della "sussidiarietà verticale".


2002 - La Corte ed il gratuito patrocinio tra recenti innovazioni normative ed immutate preclusioni giurisprudenziali [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

Nota di commento all’ord. n. 186 del 2002, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione relativa agli artt. 1 e 12 della l. n. 217 del 1990, nella parte in cui tali disposizioni non estendono il beneficio del patrocinio a spese dello Stato al di fuori dei giudizi penali (o civili connessi a reati) e quindi determinano - nell’opinione del giudice rimettente - un’irragionevole disparità di trattamento tra il difensore del non abbiente nel procedimento penale ed il difensore del non abbiente nel procedimento civile per la separazione personale dei coniugi.


2002 - Rogatorie internazionali, imputati eccellenti e principio di continuità della funzione giurisdizionale (ovvero: riflessioni sull’illegittimità costituzionale di una norma retroattiva dal sapore provvedimentale) [Relazione in Atti di Convegno]
Pinardi, Roberto
abstract

Con il suo intervento all'annuale seminario di studi "Amicus curiae" di Ferrara, l'A. si pone quale obiettivo principale quello di dimostrare l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della l. n. 367 del 2001, che sancisce la (parziale) retroattività della disciplina contenuta negli artt. 12 e 13 della stessa legge, ed in particolare estende anche ai giudizi in corso la sanzione della inutilizzabilità dei documenti e degli altri mezzi di prova che siano stati acquisiti, a seguito di rogatoria all’estero, in violazione del nuovo testo dell’art. 696, comma 1 c. p. p., così come sostituito dall’art. 9 della legge in parola. La norma, infatti, non pare giustificata sul piano della ragionevolezza e sembra inoltre contrastare con alcuni interessi costituzionalmente protetti quali la tutela dell’affidamento nella sicurezza giuridica ed il principio di “continuità” della funzione giurisdizionale.


2001 - Corte costituzionale e libertà personale dello straniero tra vecchie logiche e nuove misure coercitive [Relazione in Atti di Convegno]
Pinardi, Roberto
abstract

Lo scritto riproduce un intervento svolto all'annuale seminario "Amicus curiae" di Ferrara nel gennaio del 2001. L'A., più in particolare, dopo aver sostenuto che la Corte costituzionale non dovrebbe giudicare inammissibli per irrilevanza i dubbi sollevati dai giudici a quibus in ordine alla legittimità costituzionale di alcune previsioni normative contenute nel d. lgs. n. 286 del 1998, esamina, nel merito, tali doglianze, giungendo (in parte) a condividerle. E questo sia per quel che concerne la disciplina prevista per l’espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica sia per quel che riguarda il trattenimento dello stesso presso un centro di permanenza temporanea.


2001 - La nuova composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa alla luce delle modifiche introdotte dalla l. n. 205 del 2000 [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Il saggio esamina alcune questioni di ordine interpretativo ed applicativo che appaiono ricollegabili alla riforma della composizione prevista per il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.L’A., a tal fine, dopo aver ricordato alcune critiche che erano state avanzate nei confronti della legittimità costituzionale della vecchia conformazione dell’organo in parola, analizza in maniera specifica la nuova disciplina contenuta, in materia, nell’art. 18, 1° c. della l. n. 205 del 2000, con la quale si è inteso riequilibrare la composizione prevista per l’organo di “autogoverno” della magistratura amministrativa: a) mediante l’esclusione di due membri di diritto, nelle persone dei due presidenti di sezione più anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato; b) introducendo in seno al Consiglio di presidenza una componente non togata di origine parlamentare. Lo scritto si conclude con alcune riflessioni sulla nuova figura del Vicepresidente elettivo e sui tempi di applicazione della riforma in oggetto.


2001 - Osservazioni in tema di potere disciplinare e diritto alla difesa del militare incolpato [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

L'indagine prende spunto dall’ord. n. 295 del 2001, con cui la Corte costituzionale ha rigettato una questione relativa alle modalità di scelta, da parte del militare inquisito, di un ufficiale difensore, nel corso del procedimento preordinato all’irrogazione di sanzioni disciplinari, per argomentare un profilo di illegittimità costituzionale che caratterizza la disposizione impugnata e che non era, peraltro, oggetto delle doglianze sollevate dal giudice a quo. Profilo che attiene alla necessità che il sottufficiale incolpato scelga il proprio difensore all’interno dell’ordinamento militare, con esclusione, quindi, della facoltà di avvalersi di un difensore di professione. Questa limitazione, infatti, risulta in contrasto, secondo la tesi prospettata dall’A.: a) con il principio proclamato dall’art. 52, comma 3 Cost.;b) con i valori sottesi all’art. 24, comma 2 Cost.; c) col principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Di modo che - si conclude - qualora la Corte, in futuro, venisse investita di una questione al riguardo, essa dovrebbe ritenerla fondata, pronunciandosi, quindi, per l’illegittimità dell’art. 73, comma 2 della l. n. 599 del 1954, «nella parte in cui non prevede che il sottufficiale sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere da un avvocato».


2001 - Quando l'arbitro diventa portiere (della Corte): notazioni minime sulla naturale elasticità della nozione di giudice a quo [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

La sent. n. 376 del 2001 della Corte costituzionale costituisce un precedente significativo in quanto con essa la Consulta riconosce, per la prima volta, agli arbitri rituali la qualifica di giudici a quibus. Tale decisione, a parere dell’A., merita consenso, in ragione sia di rilievi opponibili alle tesi contrarie a siffatto riconoscimento, sia di argomenti che militano, in positivo, a favore della soluzione in concreto prescelta dal giudice delle leggi. Viene rilevato, inoltre, che il risultato prodotto dall’odierna pronuncia può dirsi in sintonia con esigenze (e princìpi) di più ampio respiro, quali la necessità di pervenire ad una tutela soddisfacente dei diritti delle parti coinvolte nel procedimento arbitrale e l’esigenza di tutelare il principio di legittimità costituzionale che informa il nostro ordinamento.


2000 - L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione. Natura, organizzazione, funzioni, ruolo [Monografia/Trattato scientifico]
Pinardi, Roberto
abstract

Il volume, suddiviso in quattro parti, si propone di analizzare, nei suoi diversi aspetti, organizzativi e funzionali, l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione. Particolare attenzione viene riservata allo studio sistematico della sua giurisprudenza (per la maggior parte inedita) adottata a partire dal 1971. Nella prima parte l'A. si occupa, in particolare:(1) di individuare la ratio istitutiva dell'Ufficio centrale;(2) di esaminare i profili organizzativi dell'organo, quali si sono venuti evolvendo a partire dall'adozione della legge sul referendum;(3) di dimostrare la natura (soggettivamente ed oggettivamente) giurisdizionale dell'Ufficio in parola, precostituendosi, in tal modo, un'indispensabile "chiave di lettura" per l'indagine condotta nelle pagine successive. La seconda parte dello scritto, suddivisa in tre capitoli, è dedicata all'analisi delle funzioni esercitate dall'Ufficio centrale, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale. Nel capitolo II, viene studiato il sindacato sulla legittimità-regolarità delle richieste di consultazione popolare, avendo riguardo sia alle proposte di referendum abrogativo, sia alle proposte di referendum territoriale e costituzionale. Nel capitolo III, viene analizzato il compito che è affidato ai magistrati della Cassazione di giudicare sull'abrogazione "sufficiente" della normativa ricompresa nella richiesta referendaria ai sensi dell’art. 39 della l. n. 352 del 1970, così come “riscritto”, dalla Corte costituzionale, con la sent. n. 68 del 1978. Nel quarto capitolo si esamina, invece, la competenza assegnata all'Ufficio centrale circa il giudizio sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, il successivo accertamento dell'esito (definitivo) della consultazione popolare e la conseguente proclamazione dei risultati del referendum. Nella terza parte l'A. si occupa del regime giuridico delle pronunce adottate dall'Ufficio centrale. Particolare risalto viene riservato all'analisi critica della giurisprudenza con cui la Corte costituzionale è solita negare la sindacabilità nel merito delle pronunce adottate dall'organo della Cassazione in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Lo scritto si conclude con una quarta parte dedicata all'individuazione del ruolo svolto dall'Ufficio centrale all'interno della dinamica referendaria. E questo sia in relazione ai rapporti tra il giudizio di legittimità ed il sindacato di ammissibilità delle richieste di ablazione popolare; sia per quel che concerne l'atteggiamento complessivo sinora tenuto dall'Ufficio della Cassazione nei confronti dei promotori dell'iniziativa referendaria.


2000 - Un avvocato per il giudice od un giudice come avvocato? Luci ed ombre di una pronuncia (comunque) apprezzabile [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

Con la sent. n. 497 del 2000 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 comma 2 del r. d. lgs. n. 511 del 1946 nella parte in cui tale disposizione escludeva che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere, per la sua difesa, da un avvocato del libero Foro. L’A., da un lato, elogia la filosofia istituzionale che appare sottesa a questa decisione – e che si riassume nella formula del ‘prestigio’ dell’ordine giudiziario inteso in senso sostanziale e non formale – mettendone in rilievo, in particolare, accanto agli aspetti di novità rispetto alla pregressa giurisprudenza della Corte, l’esatta portata ed alcune possibili conseguenze; dall’altro, tuttavia, critica un passaggio logico-argomentativo che caratterizza, a mo’ di obiter dictum, il punto 5 della Considerato in diritto nel quale si sostiene la permanente ragionevolezza della norma che consente, nel giudizio in oggetto, l’autodifesa ed anche la difesa corporativa. Dato che, in senso contrario, appare possibile argomentare che tale norma contrasta con l’art. 24, 2° c. Cost., in quanto non garantisce al magistrato inquisito una tutela “effettiva” delle sue ragioni.


1999 - Il giudizio sull'abrogazione «sufficiente» della normativa sottoposta a referendum nel caso di richieste su leggi elettorali [Relazione in Atti di Convegno]
Pinardi, Roberto
abstract

Nel suo intervento ad un Convegno svoltosi a Ferrara nel novembre del 1998, l’A. cerca di dimostrare come il carattere necessariamente propositivo che devono rivestire, in accordo con la giurisprudenza della Corte costituzionale, le richieste di referendum su leggi elettorali, non possa non influire sul giudizio sulla “sufficienza” dell’abrogazione della disciplina sottoposta a referendum, che è atta ad interrompere le relative operazioni ex art. 39 della l. n. 352 del 1970, così come riscritto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978. In questo caso, infatti, contrariamente a quanto avviene in generale, gli intendimenti soggettivi dei promotori della richiesta referendaria hanno rilevanza, come s’è detto, anche in positivo. Dovendo quindi ritenersi, da un lato, che il “verso” politico della domanda referendaria debba anche servire ad orientare le valutazioni che vengono compiute dall’Ufficio centrale sulla “sostanziale” novità dei principi che ispirano la nuova disciplina; nonché, dall'altro, che è onere di chi intenda impedire la consultazione popolare adottare una nuova legge che tenga conto di tali intendimenti.


1998 - Argomentazioni espresse e preoccupazioni sottese all'adozione di un'ordinanza di manifesta inammissibilità [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

Si tratta di un commento all’ord. n. 377 del 1998 con cui la Corte costituzionale si è pronunciata per la manifesta inammissibilità di alcune questioni concernenti l’art. 7 della l. n. 186 del 1982 nella parte in cui tale disposizione, per un verso, non prevede una componente “laica” all’interno dell’organo di autogoverno della magistratura amministrativa e per l’altro disegna una struttura “verticistica” di tale organo, per la irragionevole prevalenza di componenti che provengono dal Consiglio di Stato. L’A., dopo aver mostrato come lo schema argomentativo utilizzato dalla Consulta presenti diverse analogie con le decisioni di “incostituzionalità accertata ma non dichiarata”, e che dunque il mancato esame nel merito dei dubbi sollevati dai giudici a quibus deve presumibilmente farsi risalire a timori relativi ad un eccessivo impatto demolitorio della dichiarazione di incostituzionalità, argomenta, tuttavia, che, nel caso di specie, tali timori potevano essere superati attraverso l’utilizzo di alcune tecniche decisionali che rientrano già nell’arsenale del giudice delle leggi. Senza dover rinunciare, pertanto, ad annullare una disciplina che presenta, in effetti, più di un dubbio circa la sua compatibilità con il dettato costituzionale.


1998 - Eliminazione, sostituzione o modifica della normativa sottoposta a referendum e poteri dell'Ufficio centrale [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Il saggio è dedicato all'analisi delle conseguenze che si determinano sul procedimento referendario ogniqualvolta la normativa sottoposta a referendum venga eliminata, sostituita o modificata prima dello svolgimento della consultazione popolare. L'indagine rivela:da un lato, l'estrema varietà delle conseguenze prodotte sull'iter abrogativo dalle diverse vicende (di natura legislativa o giurisprudenziale) che possono incidere sulla vigenza o sulla portata prescrittiva di tutta o parte della disciplina oggetto della richiesta referendaria (e questo a seconda del tipo di modifica cui viene sottoposta tale disciplina nonché del momento in cui la stessa si verifica); dall’altro, l'inadeguatezza della risposta sinora fornita, in materia, dall'Ufficio centrale per il referendum, la cui giurisprudenza, infatti, si caratterizza, nel suo complesso, per la mancanza (quasi totale) di argomentazioni di carattere generale, che testimonino - se non altro - l'intenzione dell'Ufficio della Cassazione di andar oltre l'angusta logica del singolo caso deciso. Ciò che comporta, inevitabilmente, il manifestarsi di incongruenze di non piccolo spessore, le quali giungono sino all'elaborazione di filoni giurisprudenziali intrinsecamente contraddittori, in quanto caratterizzati dal fatto che l'Ufficio centrale decide, talvolta, fattispecie identiche, utilizzando, tuttavia, caso per caso, logiche (e quindi anche tecniche decisionali) sostanzialmente diverse.


1998 - Le decisioni di «incostituzionalità sopravvenuta», di «incostituzionalità differita» e le tecniche monitorie [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Nell’ambito di un’indagine più generale, pubblicata, a cura di R. Romboli, sul Foro italiano, e relativa al processo costituzionale e alle sue decisioni, lo scritto si propone di identificare le principali caratteristiche strutturali: a) delle diverse tipologie di moniti al legislatore; b) delle sentenze con cui la Corte costituzionale accerta e del tutto conseguentemente dichiara che l’illegittimità della legge sub iudice si è manifestata a partire da un momento successivo a quello della sua entrata in vigore (incostituzionalità sopravvenuta); c) delle decisioni con cui la Consulta sposta in avanti, nel tempo, il momento del sorgere del vulnus accertato al fine di evitare un impatto troppo traumatico dell’accoglimento sull’ordinato sviluppo dell'ordinamento giuridico (incostituzionalità differita).


1997 - Prestigio dell'ordine giudiziario vs. tutela dei diritti del giudice incolpato: il procedimento disciplinare a carico dei magistrati nella giurisprudenza della Corte costituzionale [Relazione in Atti di Convegno]
Pinardi, Roberto
abstract

Lo scritto, che riproduce un intervento svolto nell'ambito dell'annuale Convegno del Gruppo di Pisa, è dedicato all'analisi della giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati. Esso si compone di una prima parte di carattere ricostruttivo delle principali motivazioni di ordine logico-argomentativo che la Corte è solita porre a fondamento delle sue decisioni in materia e di una seconda in cui l’A. espone i motivi del suo dissenso nei confronti dell'operazione di bilanciamento tra valori che appare tipicamente sottesa all'orientamento giurisprudenziale in parola. Questo, infatti, appare criticabile sia in ragione della nozione meramente formale del concetto di "prestigio" dell'ordine giudiziario che emerge dall'analisi del ragionaento condotto dal giudice delle leggi, sia perchè la Consulta non sembra tenere nella dovuta considerazione il fatto che la tutela della posizione processuale del giudice incolpato risulta funzionale, nel caso di specie, alla garanzia di altri (e ben più ampi) beni di rilievo costituzionale.


1997 - Riflessioni a margine di un obiter dictum sulla costituzionalità delle leggi successive all'abrogazione referendaria [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

L'ord. n. 9 del 1997 si segnala all'attenzione del lettore per un obiter dictum che potrebbe preludere a significativi sviluppi nella giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di rapporti tra referendum abrogativo e legislazione (ordinaria) successiva.La Consulta, infatti, con tale passaggio argomentativo, sembra avallare la tesi prospettata dai ricorrenti circa l'esistenza di un divieto assoluto, per il legislatore ordinario, di adottare una nuova disciplina che risulti (sostanzialmente) analoga a quella abrogata in sede referendaria. Questa tesi, tuttavia, non convince: a) per i suoi presupposti di natura teorica; b) perchè non distingue tra diverse fattispecie cui potrebbe dar vita la legislazione successiva all'abrogazione popolare; c) perchè si pone in contrasto con la ricostruzione complessiva dell'istituto referendario quale emerge da una più attenta lettura della precedente giurisprudenza della Corte costituzionale.


1997 - Sul ruolo della Corte costituzionale come giudice dei conflitti di attribuzione in materia referendaria: la sent. n. 102 del 1997 come espressione contraddittoria di due diverse tendenze [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

Nel suo complesso, la sent. n. 102 del 1997 si configura come espressione contraddittoria di due diverse tendenze della giurisprudenza costituzionale in tema di conflitti di attribuzione tra comitato promotore ed Ufficio centrale per il referendum. Da un lato, infatti, la Consulta non soltanto ha ritenuto ammissibile (dopo quasi vent'anni) un conflitto tra poteri in materia referendaria, ma è anche entrata nel merito delle valutazioni sviluppate dall'Ufficio della Cassazione. Dall'altro, la Corte, nel momento stesso in cui opera siffatta apertura, conclude, tuttavia, per la “piena ...correttezza” delle argomentazioni sviluppate dall'Ufficio cemtrale ed in tal modo non censura un utilizzo del potere di 'rettifica' del quesito abrogativo che risulta, al contrario, di dubbia legittimità. Rendendo in tal modo evidente, nei fatti, che un conto è individuare, in astratto, strumenti ed occasioni di intervento che le consentano di valutare, in sede di conflitto, le argomentazioni prospettate dai magistrati della Cassazione, altra cosa, invece, è utilizzare, in concreto, quegli stessi strumenti, al fine (non soltanto di esaminare, approvando, ma anche) di censurare, laddove necessario, il modo di esercizio dei poteri attribuiti, a quell’Ufficio, dalla l. n. 352 del 1970.


1996 - Alcune brevi considerazioni sulle linee evolutive della difesa civica in sede locale [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Lo scritto analizza l'attuazione data dagli statuti comunali all'art. 8 della l. n. 142 del 1990, in tema di difesa civica locale, evidenziando, da un lato, le analogie riscontrabili con il modello regionale, e dall'altro i rischi di frammentazione (e quindi di inefficacia) dell'istituto ricollegabili ad una sua previsione generalizzata in ambito comunale.L'analisi si conclude con alcune brevi riflessioni in cui si evidenzia la necessità di pervenire ad una ridefinizione complessiva delle prerogative e delle funzioni (e dunque del ruolo) assegnato al difensore civico locale.


1996 - Appunti in tema di autorizzazione a procedere per i giudici della Corte costituzionale [Relazione in Atti di Convegno]
Pinardi, Roberto
abstract

Vale ancora, per i giudici costituzionali, l'immunità procedurale che era prevista, a loro favore, tramite un rinvio all'art. 68, comma 2, Cost., anche dopo che tale disposizione è stata profondamente modificata con la riforma intervenuta, con riferimento ai parlamentari, nel 1993?L.' A. esamina il problema della natura (formale o recettizia) del rinvio in oggetto e sulla base di argomenti di natura letterale, storica ed attinenti alla normativa di attuazione conclude per la seconda delle ipotesi menzionate e dunque per il mantenimento della prerogativa in parola a favore dei membri della Corte. Se questo è sostenibile sulla base di un'analisi del diritto vigente, si può invece discutere, secondo l'A., in una prospettiva de iure condendo, circa la necessità di un'apposita autorizzazione a procedere per sottoporre a procedimento penale i componenti della Consulta. Come dimostra, del resto, l'analisi della disciplina prevista per altri tribunali costituzionali che vengono generalemente accumunati al nostro, dato che i membri di tali Corti non godono, al contrario, della prerogativa di cui si discute.


1996 - Su alcuni problemi di costituzionalità del procedimento davanti alla sezione disciplinare del CSM: per una nozione sostanziale del concetto di «prestigio» dell'ordine giudiziario [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Lo scritto analizza la giurisprudenza costituzionale in tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati.In particolare l'A. giunge a criticare il bilanciamento di valori tra "prestigio" dell'ordine giudiziario e tutela dei diritti del giudice incolpato che la Corte è solita effettuare in casi del genere. Tali critiche si appuntano, principalmente: 1) sull'utilizzo, da parte del giudice costituzionale, di una nozione formale del concetto di "prestigio" dell'ordine giudiziario che appare in contrasto con i dettami della Carta costituzionale; 2) sulla constatazione che la Consulta non sembra tenere nella dovuta considerazione che un'insufficiente tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito al giudice incolpato finisce per ledere altri interessi e valori, più generali, del medesimo rango.


1996 - «Autogoverno» ed indipendenza dei giudici speciali: riflessioni sulla composizione prevista per il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Il saggio intende dimostrare l'incostituzionalità dell'art. 7 della l. n. 186 del 1982, nella parte in cui non prevede la presenza di membri "laici" all'interno del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (C.P.G.A.). Due, al riguardo, le censure principali.Con la prima, si sottolinea l'esistenza di un contrasto tra la composizione prevista per il C.P.G.A. ed il principio sancito nell'art. 101, comma 1 Cost. E questo sulla base di una lettura di questa disposizione costituzionale che fa discendere dalla stessa l'esigenza di evitare che gli organi di "autogoverno" delle diverse magistrature (e quindi anche il C.P.G.A.) possano assumere un ruolo di rappresentanza meramente corporativa del rispettivo ordine giudiziario.Con la seconda, invece, l'A. - dopo aver argomentato, più in generale, la tesi secondo cui la disciplina prevista per gli organi di "autogoverno" delle magistrature speciali può (legittimamente) discostarsi dallo schema costituzionale tratteggiato per il C.S.M. solo laddove le modifiche di volta in volta apportate risultino ragionevoli in rapporto alle peculiarità che contraddistinguono ciascuna giurisdizione o all'esigenza di tutelare l'indipendenza dei singoli giudici (art. 108, comma 2 Cost.) - pone in evidenza come talune caratteristiche della giurisdizione amministrativa rendano, viceversa, opportuna e finanche indispensabile la presenza di membri "laici" all'interno del C.P.G.A.: risultando così dimostrata l'incostituzionalità dell'art. 7 cit. (anche) sulla base del combinato disposto degli artt. 108, comma 2 e 104, comma 4 della Carta costituzionale.Lo scritto si conclude con alcune riflessioni sugli strumenti utilizzabili dal giudice delle leggi al fine di censurare la composizione prevista per il C.P.G.A. senza per questo ledere il principio di "continuità" dell'ordinamento normativo.


1995 - Il problema dell'assistenza difensiva nel giudizio disciplinare a carico dei magistrati alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Lo scritto analizza criticamente la giurisprudenza con la quale la Corte costituzionale ha sinora respinto (nella sua quasi totalità) le questioni sollevate in relazione all'art. 34, comma 2, del r. d. lgs. n. 511 del 1946 (Guarantigie della magistratura), il quale dispone che nel giudizio disciplinare a carico dei magistrati "non è ammessa l'assistenza di difensori o di consulenti tecnici, ma l'incolpato può farsi assistere da altro magistrato di grado non inferiore a giudice o equiparato".In quest'ottica, pertanto, l'A., in primo luogo, evidenzia alcune specifiche obiezioni che appaiono opponibili alle argomentazioni addotte dalla Corte nelle sentt. nn. 12 del 1971, 220 del 1994 e (soprattutto) 119 del 1995. E questo sia in relazione alla lesione del diritto di difesa del giudice incolpato che la disciplina in oggetto sembra configurare; sia in relazione a quel profilo di irragionevolezza dell'art. 34 che si ricava da un raffronto di tale disciplina con il principio di obbligatorietà della difesa tecnica che vige invece per il processo penale.In secondo luogo, inoltre, da un punto di vista più generale, l'A. critica - nei suoi singoli passaggi e nel suo risultato complessivo - il bilanciamento di valori che appare sotteso all'orientamento giurisprudenziale in parola. Tali critiche si basano: 1) sull'utilizzo, da parte della Consulta, di una nozione formale del concetto di "prestigio" dell'ordine giudiziario; 2) sulla constatazione che la Corte, nel caso di specie, non sembra tenere nella dovuta considerazione il fatto che un'insufficiente tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito al giudice incolpato comporta una lesione di altri beni e valori del medesimo rango.


1995 - L'autorizzazione a procedere per i giudici della Corte costituzionale dopo la riforma delle immunità parlamentari [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

L'art. 3, comma 2 della l. cost. n. 1/48 dispone che "finchè durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono della immunità accordata dal secondo comma dell'art. 68 Cost. ai membri delle due Camere". A seguito della revisione dell'art. 68 - intervenuta con l. cost. n. 3 del 1993 - si pone dunque il problema di stabilire se l'abolizione dell'autorizzazione a procedere per i parlamentari abbia o meno una qualche influenza sull'analoga garanzia predisposta, tramite rinvio, per i giudici costituzionali.In quest'ottica, pertanto, in primo luogo, lo scritto si propone di rispondere al quesito - di carattere più strettamente tecnico-giuridico - circa la natura (formale o recettizia) del rinvio di cui si discute.In secondo luogo, una volta argomentata la natura recettizia di tale rinvio - e quindi la permanenza, per i giudici della Corte, della garanzia prevista dall'originaria versione dell'art. 68, comma 2 Cost. - viene esaminata la questione di politica legislativa se l'abolizione dell'autorizzazione a procedere per i parlamentari non debba indurre il legislatore costituzionale a rivedere la stessa configurazione delle garanzie predisposte per i membri della Consulta. A tale quesito l'A. fornisce, in ultima analisi, una risposta positiva, in quanto ragioni che appaiono prevalenti, e che tengono conto anche di alcuni dati di natura comparata, sembrano comprovare che la garanzia dell'autorizzazione a procedere non risulta imprescindibile allo scopo di assicurare alla Corte costituzionale un'effettiva autonomia nell'esercizio delle funzioni svolte.


1995 - La Corte accoglie una questione fondata: verso un nuovo modello di risposta giurisprudenziale al protrarsi dell'inerzia legislativa? [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

Il principale motivo di interesse della sent. n. 284 del 1995 risiede in alcune affermazioni di carattere generale che sono contenute nella sua parte motiva. La Corte costituzionale, infatti, si era già pronunciata su una analoga questione con la sent. n. 279 del 1987. Nella quale, tuttavia, se da un lato aveva accertato l'incostituzionalità della norma impugnata, dall'altro si era limitata a dichiarare inammissibile la quaestio sub iudice in ragione dell'impossibilità di adottare una pronuncia additiva "a rime obbligate" e dunque della necessità di preservare la sfera di discrezionalità politica che è riservata al legislatore ordinario.Oggi, al contrario, la Consulta, dopo aver ribadito il giudizio di incostituzionalità della disciplina sindacata, ha accolto il dubbio prospettato dal giudice a quo rilevando: 1) che i problemi che possono sorgere a seguito della lacuna prodotta da una sentenza di accoglimento non devono essere addebitati al decisum della Corte, quanto piuttosto all'inerzia degli organi legislativi; e di conseguenza 2) che in casi del genere "l'impraticabilità di un intervento additivo .. non è, però, di ostacolo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale" della norma impugnata. Utilizzando, quindi, un modo di vedere assai diverso da quello che ha finora presieduto alla sua giurisprudenza in casi analoghi, e dimostrando, altresì, di non voler più pervenire a quella sorta di "iperprotezione" della discrezionalità politica delle Assemblee legislative, che si è talvolta dimostrata, in simili frangenti, come una delle cause (non secondarie) dell'ulteriore protrarsi della loro inerzia.


1995 - Scelta del tertium comparationis ed individuazione del momento dell'insorgere del vizio di incostituzionalità in un giudizio sulla ragionevolezza della norma impugnata [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

L'iter argomentativo seguito dalla Corte costituzionale nella sent. n. 508 del 1995 presenta spunti di interesse per un duplice ordine di motivi tra loro connessi. In primo luogo, infatti, la Corte riconosce in maniera esplicita che anche l'adozione di una precedente sentenza di accoglimento può dar luogo all'insorgere di un vizio di incostituzionalità sopravvenuta nella disciplina sottoposta al suo sindacato. In secondo luogo, con la sentenza in oggetto, la Consulta dimostra a chiare lettere come la scelta di diversi termini di raffronto all'interno di un giudizio sulla ragionevolezza della norma impugnata possa determinare non soltanto, com’era già noto, l'esito finale del suo giudizio, ma anche, più specificamente, la scansione temporale del vizio censurato. Da cui l'esigenza che la Corte dia vita, in casi del genere, ad un particolare sforzo di natura argomentativa nel motivare la scelta del tertium comparationis.


1995 - Sull'interpretazione diacronica della disposizione impugnata e su alcune sue possibili applicazioni: la sent. n. 126 del 1995 come pronuncia di legittimità costituzionale sopravvenuta [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

La sentenza n. 126 del 1995 della Corte costituzionale si segnala per la peculiare delimitazione temporale degli effetti ricollegabili all'accoglimento della questione sindacata. La Corte, infatti, da un lato, ha riconosciuto (e conseguentemente dichiarato) l'illegittimità costituzionale non originaria ma "sopravvenuta" della norma impugnata. Dall'altro, tuttavia, ha anche evidenziato che il vizio di tale disciplina era "venuto meno", sempre nel passato, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 241 del 1990. Pronunciandosi, quindi, per l'incostituzionalità di tale disciplina esclusivamente in rapporto ad un ben preciso intervallo temporale e cioè non soltanto "a partire da un certo momento", ma anche "fino al momento in cui". La sentenza in oggetto, pertanto, costituisce un precedente significativo in quanto avvalora la tesi dottrinale concernente l'astratta configurabilità di pronunce di "legittimità costituzionale sopravvenuta". Fornendo, altresì, una buona occasione per discutere del fondamento teorico e di alcune possibili, ulteriori applicazioni della nozione di interpretazione diacronica delle disposizioni sottoposte al controllo di costituzionalità.


1994 - Brevi note in tema di rapporti tra referendum abrogativo e legislazione successiva [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Il saggio è dedicato all'analisi dei principali problemi che si pongono, all'interno del nostro ordinamento costituzionale, in tema di rapporto tra referendum abrogativo e legislazione successiva.In quest'ottica, pertanto, in primo luogo vengono criticate le premesse di natura dogmatica da cui procede quel filone di pensiero che riconosce alla pronuncia referendaria una sorta di primato o "plusvalore democratico" nei confronti della legislazione successiva.In secondo luogo, inoltre, l'A. individua ed esamina tre diversi "casi" di legislazione superveniens alternativamente ipotizzabili a seguito dell'espletamento di una consultazione referendaria. Vengono quindi tratteggiati e discussi analiticamente i limiti di un possibile intervento successivo del legislatore ordinario - con il quale lo stesso intenda (sostanzialmente) reintrodurre la disciplina abrogata dal voto popolare, oppure viceversa intenda (sostanzialmente) modificare la disciplina "confermata" dalla pronuncia referendaria - a seconda che tale intervento sia giustificato, o meno, dal mutare delle condizioni oggettive relative alla materia sottoposta a referendum e dia vita ad una nuova disciplina che rivesta efficacia ex tunc oppure (esclusivamente) pro futuro.Lo scritto si conclude con alcune riflessioni relative al rapporto intercorrente tra vincoli di natura giuridica e di natura politica insorgenti a carico delle Assemblee legislative a seguito dell'espletamento di un referendum abrogativo.


1994 - Riflessioni sul giudizio di ragionevolezza delle sanzioni penali, suggerite dalla pronuncia di incostituzionalità della pena minima prevista per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Lo scritto prende spunto dall'analisi della tecnica argomentativa utilizzata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 341 del 1994 per svolgere alcune riflessioni di carattere più generale in ordine sia ai motivi che hanno indotto la Consulta a non accogliere, in passato, le numerose questioni sollevate in relazione alla pena prevista per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale sia per evidenziare alcuni possibili sviluppi cui potrebbe approdare il sindacato del giudice delle leggi qualora venisse impugnato, in maniera specifica, uno dei limiti edittali della pena prevista per un certo reato.Allargando ulteriormente lo sguardo, infine, l’A. si sofferma sui possibili riflessi dell’utilizzo della tecnica in parola sulle modalità di svolgimento del controllo di costituzionalità concernente scelte assiologiche complessive poste in essere dal legislatore penale nonchè sul giudizio circa la conformità al dettato costituzionale della c. d. "legislazione di emergenza".


1994 - Una pronuncia di inammissibilità (doppiamente) contraddittoria [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

La sent. n. 373 del 1994 si segnala all'attenzione del lettore per il tentativo, posto in essere dalla Corte costituzionale, di rendere meno evidente il contrasto logico che si determina, nelle pronunce di "incostituzionalità accertata ma non dichiarata", tra il riconoscimento di incostituzionalità operato dalla Corte nella parte motiva della sentenza e la mancata adozione (nonostante questo) di un dispositivo di accoglimento. A tale scopo, infatti, la Consulta inserisce un nuovo passaggio logico-argomentativo all'interno dello schema 'classico' di tale tipologia di decisioni di inammissibilità, nel quale evidenzia che la disciplina impugnata deve ritenersi legittima in ragione del suo carattere di intrinseca transitorietà (in questa parte della motivazione, pertanto, la sentenza sembra richiamarsi allo schema tipico delle pronunce di "costituzionalità provvisoria"). Il tentativo, tuttavia, non pare sortire gli effetti sperati. Non soltanto, infatti, la Corte non sembra ovviare, in tal modo, a quel carattere di intima contraddittorietà che tipicamente contraddistingue le sentenze in parola, ma sembra addirittura aggiungere, a questo, un elemento di ulteriore incoerenza, nel momento in cui qualifica, in motivazione, come "non irragionevole" la disciplina impugnata, ma poi non adotta, nonostante questo, un dispositivo di rigetto. Ciò che porta l'A. a concludere che il risultato finale cui giunge la Corte appare l'esatto contrario di quello perseguito.


1993 - Il difensore civico comunale dopo l'attuazione statutaria della l. n. 142 del 1990 [Capitolo/Saggio]
Pinardi, Roberto
abstract

Nella prima parte del contributo l'A. verifica se e come siano stati tradotti, all'interno di un campione di 180 statuti comunali di Regioni diverse (Emilia-Romagna, Lombardia e Calabria) quelle linee-guida dell'impianto costituente locale che l'art. 8 della l. n. 142/90 individua con riferimento all'istituto del difensore civico. A tal proposito, l'analisi condotta evidenzia come le scelte degli statuti esaminati appaiano caratterizzate - salvo alcune eccezioni - da uno scarso grado di diversificazione, limitandosi, spesso, a riprendere "alla lettera" le medesime regole e previsioni che erano già state codificate da tempo nella quasi totalità delle leggi regionali in materia.Nella seconda parte, invece, l'A. cerca di capire a quale dei diversi "modelli" di difensore civico si siano prevalentemente ispirati gli statuti-campione. Dall'analisi effettuata sembra emergere una configurazione del nuovo istituto come "autorità indipendente", collocata in una posizione di sostanziale estraneità sia nei confronti della funzione di controllo politico che viene svolta dal consiglio comunale; sia nei confronti dell'apparato burocratico verso cui si rivolge la sua azione di garanzia. Dovendo quindi rigettarsi l'ipotesi di un difensore civico con ruolo e funzioni di "commissario consiliare". Lo scritto si conclude con alcune brevi considerazioni sulle possibili linee evolutive della difesa civica in sede locale.


1993 - La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze d'incostituzionalità [Monografia/Trattato scientifico]
Pinardi, Roberto
abstract

Preoccupata dalla necessità di non provocare, attraverso le proprie decisioni, “lacune" nell’ordinamento normativo, non facilmente e prevedibilmente colmabili a causa della tradizionale inerzia del legislatore, la Corte costituzionale ha da sempre elaborato varie soluzioni giurisprudenziali allo scopo di evitare o (quanto meno) ridurre gli inconvenienti che si potrebbero determinare a seguito di una sentenza d’accoglimento "meramente demolitoria". In questa comune linea di tendenza che percorre tutto il giudizio sulle leggi si inserisce ora il tentativo, esperito dai giudici della Consulta, di circoscrivere gli effetti nel tempo delle pronunce d’incostituzionalità. L’A., pertanto, in primo luogo, analizza le caratteristiche principali, i profili di illegittimità e l’efficacia nel risolvere il problema in oggetto delle nuove tipologie decisionali definite “temporalmente manipolative”. Vengono quindi esaminate, anche alla luce di dati di natura comparata, nonché distinte da tecniche (solo apparentemente) simili le sentenze di incostituzionalità “sopravvenuta”, “differita”, “accertata ma non dichiarata”.Nella seconda parte del volume l’A. evidenzia, inoltre, come la critica mossa ai caratteri strutturali ed al modus operandi delle sentenze oggetto di analisi critica non implichi necessariamente che il medesimo giudizio negativo debba essere esteso alla ratio che ne ha ispirato l’adozione. Essendo necessario, viceversa, recuperare tale motivazione consistente nell’esigenza di preservare il principio costituzionale di “continuità” dell’ordinamento normativo.Proprio in quest’ottica, infine, l’A. individua alcune soluzioni alternative alla giurisprudenza “temporalmente manipolativa” tenendo distinti i due versanti (pro futuro e pro praeterito) della tematica in questione. E cercando inoltre di mostrare, nella parte conclusiva del volume, come solo un atteggiamento “dialogante” da parte della dottrina giuridica può contribuire, in materia, a scongiurare un duplice pericolo, consistente, da un lato, nella circostanza che la Corte si avventuri per sentieri impercorribili, elaborando, dunque, tecniche decisionali chiaramente illegittime, oppure finisca per cadere preda dell’horror vacui, decidendo, quindi, di non accogliere questioni pur evidentemente fondate. Tanto da rinunciare, in ultima analisi, al suo ruolo di custode della Costituzione.


1993 - Osservazioni a margine di una pronuncia di inammissibilità (ovvero: quando la Corte utilizza la necessità di rispettare la discrezionalità legislativa quale argomento non pertinente) [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

La sent. n. 431 del 1993 appartiene a quella species di decisioni costituzionali con le quali la Corte, pur accertando l'illegittimità della normativa sub iudice, si pronuncia per l'inammissibilità della quaestio sindacata adducendo quale unica giustificazione (esplicita) della propria scelta dispositiva la necessità di non invadere - con l'adozione di una pronuncia manipolativa al di fuori delle cosiddette "rime obbligate" - la sfera di discrezionalità politica riservata al legislatore ordinario. L'A., in primo luogo, evidenzia che la pronuncia in oggetto sembra confermare la vitalità dell'indirizzo giurisprudenziale in parola, smentendo, quindi, l'opposta tesi sostenuta da una parte della dottrina. A tal proposito, infatti, oltre alla sentenza de qua, appare possibile individuare - all'interno della (sola) giurisprudenza costituzionale del 1993 - altri 7 esempi di utilizzo della medesima tecnica decisionale.In secondo luogo, inoltre, il particolare tenore delle censure mosse, nella fattispecie, alla normativa impugnata sembra dimostrare con particolare efficacia quel profilo di intrinseca contraddittorietà che tipicamente caratterizza le decisioni in oggetto. Nelle quali la Corte dovrebbe (quanto meno) esplicitare, secondo l'A., i termini del bilanciamento tra valori costituzionali che appare sottesa all'adozione di un dispositivo non caducatorio, evidenziando non solo le ragioni che la spingono a rifiutare l'adozione di una sentenza "creativa", ma anche le ragioni che la inducono a non annullare la legge sindacata nonostante la sua acclarata illegittimità.


1993 - Sul carattere di «insindacabilità» della delibera parlamentare in tema di autorizzazione a procedere per reati ministeriali [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Il saggio è dedicato all'analisi dei problemi interpretativi ricollegabili alla lettura dell'art. 9, comma 3 della l. cost. n. 1 del 1989, nella parte in cui tale disposizione statuisce l'"insindacabilità" delle valutazioni sottese all'adozione delle delibere parlamentari in tema di autorizzazione a procedere per reati ministeriali. In quest'ottica, pertanto, dapprima l'A. confuta la tesi che fa discendere da tale previsione l'assoluta impossibilità, per l'autorità giudiziaria, di impugnare delibere di diniego dell'autorizzazione a procedere in sede di conflitto di attribuzione. Individuando, al contrario, alcune ipotesi in cui, in presenza di vizi procedurali o sostanziali delle delibere in oggetto, la possibilità di adire la Corte non dovrebbe ritenersi (totalmente) esclusa. In secondo luogo, inoltre, si analizza il problema dell'ammissibilita di conflitti di attribuzione sollevati dal ministro (od ex ministro) inquisito oppure dal Consiglio dei ministri - a tutela della configurazione costituzionale delle attribuzioni assegnate ad un proprio membro - nel caso, inverso, di concessione dell'autorizzazione a procedere da parte dell'Assemblea legislativa. Lo scritto si conclude con alcune considerazioni di carattere più generale in ordine ai due orientamenti principali che contraddistinguono la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia parlamentare.


1992 - Discrezionalità legislativa ed efficacia temporale delle dichiarazioni di incostituzionalità: la sentenza n. 125 del 1992 come decisione di «incostituzionalità accertata ma non dichiarata» [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

La nota si propone di analizzare criticamente la tecnica argomentativa utilizzata nella sent. n. 125 del 1992, con la quale la Corte costituzionale si è pronunciata per l'inammissibilità di una quaestio concernente l'art. 79, comma 1, della l. n. 354 del 1975 (recante norme sull'ordinamento penitenziario).L'analisi viene condotta, dapprima, esaminando le singole "unità argomentative" che compongono la motivazione della pronuncia in oggetto, e successivamente tali argomentazioni nel loro complesso.L'A. conclude evidenziando che la sent. n. 125 costituisce un precedente significativo sia perchè la Corte giunge a motivare in maniera più precisa ed esauriente, rispetto al passato, la propria scelta dispositiva di pronunciarsi per l'inammissibilità della questione sindacata in ragione dell'esigenza di proteggere la sfera di discrezionalità politica riservata al legislatore ordinario, nonostante l'acclarata incostituzionalità della disciplina sub iudice; sia perchè, così facendo, la Consulta rende esplicito che la ratio sottesa all'utilizzo di questa tecnica di giudizio consiste, contrariamente alle apparenze, nel tentativo di differire gli effetti caducatori di una dichiarazione di incostituzionalità.


1992 - La sentenza n. 256 del 1992 e l'efficacia monitoria delle decisioni di rigetto con accertamento di incostituzionalità [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

Lo scritto si propone di svolgere alcune riflessioni in ordine alla tecnica argomentativa utilizzata nella sent. n. 256 del 1992, con la quale la Corte costituzionale ha (tra l'altro) rigettato diverse questioni concernenti l'art. 31 della l. n. 41 del 1986 e l'art. 10 della l. n. 67 del 1988, nella parte in cui tali disposizioni impongono, a carico di lavoratori autonomi e liberi professionisti, il pagamento della c.d. "tassa sulla salute". In primo luogo, infatti, la pronuncia in oggetto presenta profili di interesse perché appartiene tipicamente a quella categoria di decisioni - definita di "rigetto con accertamento di incostituzionalità" - con le quali la Consulta, pur riconoscendo l'illegittimità certa ed attuale della disciplina sub iudice, preferisce non accogliere la quaestio esaminata nel tentativo di preservare l'ordinamento giuridico dal determinarsi di pericolose "lacune" normative. In secondo luogo, l’odierna sentenza sembra fornire una dimostrazione in rebus della scarsa efficacia monitoria che deve riconoscersi (anche in linea teorica) a quegli "avvertimenti", rivolti al legislatore, che la Corte spesso inserisce all'interno di decisioni del genere. Se è vero che la Consulta minaccia, ma al tempo stesso riconosce, implicitamente, come altamente improbabile un accoglimento della medesima quaestio legitimitatis qualora la stessa si ripresentasse alla sua attenzione.


1991 - Incostituzionalità sopravvenuta e natura eccezionale della normativa denunciata (a margine di un'altra pronuncia di accoglimento solo parzialmente retroattiva) [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

Si tratta di un commento alla sent. n. 124 del 1991 della Corte costituzionale che si appunta sulla tecnica decisionale utilizzata dal giudice delle leggi. In questo frangente, infatti, la Consulta non soltanto ha riconosciuto in motivazione, ma si è anche pronunciata esplicitamente, nella parte dispositiva della decisione, per l'illegittimità costituzionale "sopravvenuta" della disciplina sottoposta al suo controllo. Individuando, inoltre, con estrema precisione il momento dell’insorgere del vulnus costituzionale (a partire “dal 28 febbraio 1986”) sulla base (per la prima volta) dell’accertata natura eccezionale della normativa impugnata giudice a quo.


1991 - La Corte e il legislatore: spunti e riflessioni in tema di efficacia pro futuro delle sentenze di accoglimento [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Il saggio si articola in due parti distinte ma complementari. Nella prima vengono analizzati i caratteri strutturali, i profili di legittimità e l'efficacia monitoria di una recente tipologia di decisioni della Corte costituzionale che l'A. definisce di "rigetto con accertamento di incostituzionalità". Si tratta di pronunce con le quali la Consulta: a) riconosce (più o meno) esplicitamente in motivazione l'illegittimità costituzionale della normativa impugnata; anche se poi b) rigetta la questione sottoposta al suo giudizio al fine di evitare pericolose lacune legislative.Nella seconda, individuata la ratio sottesa al tentativo esperito dalla Corte, l'A. esamina criticamente le diverse soluzioni prospettate in dottrina allo scopo di evitare che l'annullamento di una disciplina giudicata incostituzionale possa ledere il principio di continuità dell'ordinamento normativo. Tra le altre, viene particolarmente puntualizzata ed approfondita la possibilità che la Corte adotti decisioni "manipolative" a contenuto "normativo minimo e transitorio".Lo scritto si conclude con una breve riflessione sui diversi modi di intendere il ruolo e i compiti del giudice costituzionale di fronte all'inerzia del legislatore.


1991 - Spunti e riflessioni per una nuova «regionalizzazione» dell'amministrazione centrale dello Stato [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

L'indagine affronta un aspetto specifico del versante amministrativo del rapporto Stato-Regioni, consistente nell'individuazione di eventuali incongruenze di carattere organizzativo che risultino determinate dal mantenimento di strutture ministeriali tuttora operanti in aree funzionali viceversa riservate alla competenza delle Regioni. In quest'ottica, pertanto, l'A., dopo aver ripercorso le vicende inerenti alla problematica de qua in relazione alla prima ed alla seconda regionalizzazione, individua alcune incongruenze organizzative e propone, conseguentemente, alcune ipotesi di riforma dell'amministrazione centrale dello Stato le quali, a suo avviso, laddove accolte, potrebbero rendere più efficiente, sotto il profilo in esame, il rapporto centro-periferia.


1988 - Giudizio di ammissibilità e razionalità delle richieste di referendum [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Il saggio sottopone ad analisi critica la giurisprudenza della Corte costituzionale sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo con particolare riguardo all'applicazione del criterio di giudizio che viene contestualmente definito della "razionalità" dei quesiti referendari.Per far questo l'A., dopo aver argomentato, più in generale, la sua personale adesione all'orientamentro restrittivo inaugurato dalla Consulta con la storica sent. n. 16 del 1978, individua, all'interno del ricorso al canone della "razionalità", quattro diversi aspetti del giudizio effettuato dal giudice costituzionale. Descrivendo, quindi, i caratteri essenziali e la prassi applicativa ed individuando, altresì, i limiti che dovrebbero presiedere alle valutazioni effettuate dalla Corte costituzionale ogni qual volta questa si pronunci sulla "chiarezza", "omogeneità", "esaustività" o sulla "finalità intrinseca" di una richiesta di referendum abrogativo.


1988 - La questione di legittimità costituzionale nel procedimento arbitrale [Working paper]
Pinardi, Roberto
abstract

Lo scritto analizza criticamente le diverse tesi sostenute in dottrina circa l'ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale che vengano sollevate nel corso di un arbitrato rituale.


1988 - L’insindacabilità parlamentare tra controllo della Corte e (presunta) potestà «inibente»: una decisione non priva di contraddizioni [Nota a Sentenza]
Pinardi, Roberto
abstract

La sent. n. 1150 del 1988 della Corte costituzionale si segnala all'attenzione del lettore per un duplice ordine di motivi.Da un lato, infatti, la decisione in parola rappresenta un precedente di grande importanza perchè con essa la Consulta si è pronunciata, per la prima volta, per l'effettiva configurabilità di un conflitto tra poteri concernente la corretta delimitazione dell'ambito delle cosiddette immunità parlamentari. Dall'altro appare meritevole di una qualche sottolineatura critica l'assunto che ha permesso all'organo di giustizia costituzionale di dichiarare, nel caso di specie, la sussistenza di un "attuale interesse al ricorso" e quindi l'ammissibilità del conflitto che era sottoposto alla sua attenzione: ci riferiamo, più specificamente, alla particolare efficacia "inibente" che la Consulta ha riconosciuto alla delibera del Senato nei confronti dello svolgimento ulteriore delle funzioni giurisdizionali civili che erano esercitate, nella fattispecie, dal ricorrente. Al fine di inserire in un quadro di riferimento organico le diverse valutazioni che l'analisi critica della sent. n. 1150 ha sollecitato la nota si conclude con alcune riflessioni di più ampio respiro sulla giurisprudenza costituzionale in materia parlamentare.


1987 - Corte costituzionale e referendum sulla caccia: una questione ancora aperta [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

L'analisi prende spunto dalla dichiarazione di inammissibilità di due quesiti referendari in materia di caccia, cui dà luogo la sent. n. 28 del 1987 della Corte costituzionale, per svolgere alcune considerazioni di più ampio respiro sui criteri che presiedono alla giurisprudenza della Corte in tema di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo.In quest’ottica, pertanto, l’A., dapprima, esprime la sua approvazione, in linea generale ed a prescindere dalla validità delle motivazioni addotte dalla Consulta nelle sue singole decisioni, sull’atteggiamento censorio da essa assunto a partire dalla storica sent. n. 16 del 1978. Successivamente, focalizza lo sguardo su uno dei canoni di giudizio utilizzati dal giudice costituzionale, descrivendo, quindi, la struttura logico-giuridica che caratterizza il criterio della “omogeneità” delle richieste, mostrandone, inoltre, le differenze irriducibili rispetto ad un altro canone, che viene invece comunemente fatto derivare dal primo, e che riguarda le valutazioni effettuate dalla Corte in ordine alla cosiddetta “coerenza” o “completezza” del quesito abrogativo. Tanto da giungere ad esprimere un giudizio complessivamente favorevole all’introduzione del primo requisito, ma critico nei confronti del secondo, dato che questo non pare rispondere alla medesima ratio consistente nella necessità di garantire una corretta espressione della volontà del corpo elettorale.


1987 - Il gratuito patrocinio nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale [Articolo su rivista]
Pinardi, Roberto
abstract

Lo scritto cerca di rispondere alla domanda se - ed entro che limiti - sia garantito ai non abbienti il gratuito patrocinio nei procedimenti che si svolgono davanti alla Corte costituzionale.Per far questo l'A., dapprima, esamina la risalente normativa che regola, in generale, il beneficio in parola (senza fare, peraltro, esplicito riferimento al processo costituzionale), individuando, in tal modo, le possibili ipotesi (e modalità) di applicazione di tale disciplina nei giudizi instaurati di fronte alla Consulta; per poi formulare alcune proposte che dovrebbero servire a garantire, de iure condendo, una più specifica (e quindi efficace) regolamentazione della fattispecie esaminata.