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MASSIMO DONINI

CULTORE DELLA MATERIA
Dipartimento di Giurisprudenza


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Pubblicazioni

2020 - Il processo di Verona [Articolo su rivista]
Diamanti, Francesco; Donini, Massimo
abstract


2019 - Garantismo penale oggi [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Sommario: 1. Epistemologie garantiste dichiarate del sistema penale. 2. Garantismo in the facts e dottrina dello Stato. 3. Il garantismo penale tra politica e scienza. Vincoli giuridico-costituzionali e programmi politico-costituzionali. 4. Culture garantiste del secondo Novecento italiano. Scienza e politica del diritto da Bricola a Baratta. 5. (segue). Il paradigma del garantismo penale di Luigi Ferrajoli. 6. Contro il normativismo integrale e il separatismo Sein/Sollen: l’unica base epistemologica del diritto oggi possibile. 7. Dalla Costituzione-legge alla Costituzione-fonte. 8. Lex e ius in un paradigma post-illuministico, tra vittimo-centrismo e giurisprudenza-fonte. 9. Il garantismo penale a tre soggetti, tra leges minus quam perfectae e limiti ermeneutici. 10. Prassi e garantismo: a) le colpe della dottrina penalistica; b) la passione estensivo-punitiva della magistratura; c) i doveri ermeneutici del giudice. 11. Perché il diritto penale è una politica, e la scienza penale solo una piccola parte di questa politica.


2018 - COMPLIANCE, NEGOZIALITÀ E RIPARAZIONE DELL’OFFESA NEI REATI ECONOMICI. IL DELITTO RIPARATO OLTRE LA RESTORATIVE JUSTICE [Capitolo/Saggio]
Donini, Massimo
abstract

: Lo studio esamina prima il ruolo dell’idea negoziale e del collaborazionismo normativo nel sistema penale dall’introduzione del patteggiamento in poi, attraverso una serie di istituti che ne hanno diffuso e accresciuto la presenza normativa e culturale. In tale contesto idea negoziale e compliance vengono collegate al ruolo della riparazione dell’offesa nel sistema del d.lgs. 231 del 2001, della sicurezza del lavoro, delle ipotesi di normazioni affidate ad autorità indipendenti, etc. Segue una illustrazione del movimento di decodificazione del modello codicistico della riparazione dell’offesa come attenuante comune attraverso un’imponente espansione extracodicistica delle ipotesi riparative a varia incidenza estintiva, attenuante o di non punibilità. L’affermarsi di figure sempre più vaste di pena agìta e non subìta è infine posta in diretto raffronto con il modello della responsabilità degli enti: un paradigma perfetto di adesione a una figura di delitto riparato (con esclusione in tal caso di pene interdittive e riduzione fino a 1/3 di quelle pecuniarie) dove il profilo retributivo classico della pena meritata cede chiaramente rispetto alle logiche riparatorie e specialpreventive che contrassegnano la modernità di questo apparato sanzionatorio orientato alla non punibilità e alla neutralizzazione delle situazioni di pericolo responsabilizzanti. Si ridefiniscono le differenze culturali tra giustizia riparativa e ipotesi di riparazione dell’offesa, approfondendo i diversi gradi di determinatezza del danno rispetto all’offesa ed evidenziando la speciale praticabilità nei reati economici di logiche di riparazione dell’offesa, anche economicistiche e utilitaristiche, senza un’adesione necessaria a forme di mediazione rispetto alla vittima.


2018 - El derecho jurisprudencial penal. Colisiones verdaderas y aparentes con la legalidad y sanciones por ilícitos interpretativos [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

El trabajo analiza el concepto, el desarrollo actual y casos paradigmáticos del Derecho jurisprudencial penal, en relación a las cuestiones de la jurisprudencia-fuente, del precedente, y de los límites constitucionales de la reserva de ley, la taxatividad y la prohibición de la analogía. La consolidación de la categoría del ilícito interpretativo por violación del principio de irretroactividad de las modificaciones (o de los productos) jurisprudenciales imprevisibles, pero legítimos, se analiza, por lo tanto, en relación a los casos sustraídos a dicho principio (Derecho-concretización e individualizador, es decir, analogía oculta) y a aquéllos que, en cambio, están sometidos a él, en la distinta incidencia de la regulación de la ignorantia legis y del papel nomofiláctico de las Secciones Unidas y de las Cortes supremas. El estudio concluye con una revisión reconstructiva de la relación entre previsibilidad del Derecho y silogismo judicial. Der vorliegende Beitrag thematisiert den Begriff, die gegenwärtige Entwicklung sowie die wichtigsten Fälle des strafrechtlichen richterlichen Rechts. Dabei werden die Fragen der Rechtsprechung als Quelle, des Präzedenzfalls sowie der verfassungsrechtlichen Grenzen des Gesetzesvorbehalts, des Bestimmtheitsgebots sowie des Analogieverbots angegangen. Die Konsolidierung der Kategorie des Auslegungsunrechts durch den Verstoß gegen das Verbot der rückwirkende Anwendung von unvorhersehbaren, jedoch legitimen richterlichen Änderungen bzw. Auslegungen wird deshalb anhand der Fälle thematisieren, die diesem Verbot entgehen (verborgene Analogie), sowie der Fälle, die sich an dieses Verbot halten, anhalnd der unterschiedlichen Auswirkung der Regelung der ignorantia legis sowie des von den Secciones Unidas sowie den höchsten Gerichtshöfen geleisteten Normenschutzes. Schließlich wird eine neue Formulierung der Beziehung zwischen Vorhersehrbarkeit des Rechts und richterlichem Syllogismus vorgeschlagen. This paper aims to analyze the concept, the contemporary developments and the paradigmatic cases from the case law in criminal offenses. This will be done by relating such case law to the jurisprudence-source, to the cases, to the constitutional restraints of the legal reserve, to the principal of legal clarity and to the prohibition of analogy. The strengthening of a category such as the interpretive illicit derived from the violation of the principle of non-retroactivity of the unforeseeable, but legitimate, case law changes, is submitted to the analysis in relation to the cases excluded from such principle (law-in-force and individualized, that means, hidden analogy). It is also analyzed with reference to cases that, on the other hand, are submitted to the principle, regarding the different regulation of the ignorantia legis and to the role of protector of the law that holds both the United Sections and the Supreme Courts. The study concludes with a constructive revision of the relation between foreseeability of the Law and the judicial syllogism.


2018 - Le sentenze Taricco come giurisdizione di lotta, tra disapplicazioni “punitive” della prescrizione e stupefacenti amnesie tributarie [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Lo studio affronta l’analisi del caso Taricco come problema di cultura e limiti della giurisdizione in prospettiva eurounitaria, esamina l’impossibilità di applicare l’art. 325.2 TFUE a tale caso, alla luce della disciplina tributaria di dazi, IVA e accise in rapporto al bilancio UE, rilegge entrambe le sentenze della CGUE come esempi paradigmatici di diritto penale di lotta (dove l’interprete persegue scopi esterni alla fattispecie), anche per l’uso indebito di analogia da norme penali di eccezione, e individua i limiti all’uso retroattivo di nuove regole sulla prescrizione anche nel caso di una sua disciplina di natura processuale.


2018 - L’art. 3-bis c.p. in cerca del disegno che la riforma Orlando ha forse immaginato [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

1. La riforma Orlando e la Commissione sulla “riserva di codice”. Una rivoluzione timida. 2. I lavori della Commissione, la democrazia penale e lo snodo dei rapporti fra codice e leggi speciali. 3. Il concetto di riserva di codice. Perché non è un’idea romantica della penalistica del Novecento. 4. La portata del nuovo art. 3-bis c.p. 5. L’attuazione della legge-delega, tra esiguità oggettiva, cavalli di Troia e speranze costituzionali. 6. Segue. La nuova riserva di codice come principio costituente, non topografico. L’alternativa dei quorum rafforzati. 7. Dal codice-decalogo all’Air, alla lotta mediante il diritto penale. Può la norma incriminatrice “disciplinare” fenomeni generali? 8. Le tecniche redazionali, tra codice e leggi speciali. 9. Le nuove decodificazioni: la rete delle fonti multilivello e la “decodificazione” ermeneutica, cioè il diritto giurisprudenziale. 10. I “beni di rilevanza costituzionale” e quelli non di rilevanza costituzionale diretta, tutelati extra codicem.


2018 - SEPTIES IN IDEM. DALLA «MATERIA PENALE» ALLA PROPORZIONE DELLE PENE MULTIPLE NEI MODELLI ITALIANO ED EUROPEO [Articolo su rivista]
Donini, M.
abstract

The study deals with the subject of “criminal matter” together with that of the double jeopardy, analyzing the Italian sanctioning system of the multiplication of both criminal and administrative sanctions for the same basic conduct, and comparing it with the European case-law of ECHR and CJEU. The scientific fragility of ne bis in idem applied to the “matière pénale” is strengthened in view of the need for an overall proportion of the sanctioning response. The Italian system, which knows up to at least seven afflictive (partly punitive) penalties for the same fact, alongside the model of the sanctioning degradation (progressive reduction of the punishment), requires a thinning of the san- ctioning system (civil, criminal and administrative all together). The meaning of what is or is not “criminal” stays in the focus of the analysis carried out.


2017 - An impossible Exchange? Prove di dialogo tra civil e common lawyers su legalità, morale e teoria del reato [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Lo studio ha per oggetto le difficoltà e gli equivoci della comparazione, emergenti anche dopo decenni di tentativi di dialogo, sul modello del rapporto tra common e civil law, e viene condotto attorno ai temi della legalità (e del precedente), della morale (e del rimprovero) e dell'analisi del reato (scriminanti vs. scusanti, illecito e colpevolezza). Il banco di prova del processo, e della conoscenza dei formanti, in tutti e tre i casi, si rivela decisivo per evitare dialoghi apparenti e per cercare uno scambio reale. L'opera di G.P. Fletcher rappresenta un termine costante di riferimento nel corso dell'indagine.


2017 - Die Notwendigkeit unglücklicher Rechte. Die Grundrechte derf Kranken und die Regelung der Sterbehilfe [Capitolo/Saggio]
Donini, Massimo
abstract

Ich befasse mich hauptsächlich mit dem Thema der Rechte von Kranken auf dem Weg zum Tode und dessen Tabuisierung sowie mit der Befreiung ihrer Entscheidungen vom Strafrecht. Die große Mehrheit der Menschen, die sich in der extremen Situation einer sehr schmerzhaften Krankheit oder einer fortschreitenden Demenz befinden oder unfähig sind, sich zu bewegen, gut zu atmen, sich zu unterhalten, Gedanken zu fassen oder sich zu erinnern, zieht dennoch das Überleben der Vernich-tung der Existenz vor. Ich möchte im Folgenden die Perspektive der Entscheidung „für das Leben auf jeden Fall“ weder schwächen noch begrenzen, auch wenn ich sie nicht immer verstehen kann, sondern die legitime Position der anderen (oder derselben, in fieri der Krankheit) verteidigen und das Grundrecht der Kranken (selbst) juristisch unterstützen, die dies nicht (mehr) akzeptieren und nicht (weiter) für eine bloße würdige Sterbevorbereitung, Sterbebegleitung und ein Aufschieben des Sterbens eintreten, sondern um das Sterben selbst als Befreiung bitten. Dieses Verlangen zu respektieren, kann als Ausdruck des Fürsorgeprinzips, sogar der Menschenliebe, und nicht eines gleichgültigen Individualismus oder programmierten Aufgebens der Gesellschaft und des Staates bewertet werden. Vor der Entwicklung einer Medizin, die das Leben künstlich oder sinnlos extrem verlängern kann, ohne es zu retten, hätte dieses Verlangen nie auf der Ebene von Grundrechten gerechtfertigt werden können, als diese Grundrechte noch nicht entdeckt worden waren. Die Natur des Menschen wird also durch die Technik entdeckt oder verwandelt. Wer keine Krankheit hat, kann weiter von den traditionellen Strafvorschriften geschützt werden, wenn auch mit entscheidenden Reformen im Bereich des Sanktionensystems und in Italien mit einer radikalen Unterscheidung zwischen Anstiftung zum Suizid, die strafbar bleiben sollte/könnte , und blosser Beihilfe zum Suizid, die nicht strafbar oder stark vemindert strafbar sein sollte. Ich befürworte insoweit kein Bedürfnis nach Anerkennung eines „allgemeinen“ Rechts zum Suizid; gäbe es dieses Recht, so dürfte man im Fall eines versuchten Suizids nicht einschreiten – eine Konsequenz, welche die meisten Mitmenschen für inakzeptabel halten. Eine ganz andere Frage ist die „Ethik des Suizids“ , die „Strafbarkeit“ (oder verminderte Strafbarkeit) der Beihilfe zum Suizid und sogar der Tötung auf Verlangen, wenn sie selbstlos stattfindet, oder in den Fallkonstellationen der oben genannten schwierigsten Krankheiten. Die Befreiung vom Strafrecht in solchen Fällen soll hier nicht im Allgemeinen, sondern in Bezug auf die Existenz des Rechts sowohl auf ein menschliches und würdiges Sterben, wie auch auf den Tod an sich überprüft werden, was direkt in Verbindung steht mit dem Prinzip der Einwilligungsbedürftigkeit ärztlicher Behandlungen, mit deren Wohltätigkeit, mit der Menschenwürde und mit der Pietas (Mitleid)


2017 - Il concorso esterno “alla vita dell’associazione” e il principio di tipicità penale [Capitolo/Saggio]
Donini, Massimo
abstract

Il lavoro analizza, partendo dalla recente sentenza Contrada della Corte EDU, la figura del concorso esterno nell'associazione di stampo mafioso, alla luce del principio di tipicità e del diritto di creazione giurisprudenziale.


2017 - Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell’illecito interpretativo [Relazione in Atti di Convegno]
Donini, Massimo
abstract

Lo studio analizza concetto, sviluppo attuale ed eventi paradigmatici del diritto giurisprudenziale penale, in relazione ai temi della giurisprudenza-fonte, del precedente, e ai limiti costituzionali di riserva di legge, tassatività e divieto di analogia. La ricerca indaga la categoria dell’illecito interpretativo per violazione del principio d’irretroattività dei mutamenti (o dei prodotti) giurisprudenziali imprevedibili, ma legittimi. L’attenzione si concentra sui casi sottratti a tale principio (diritto-concretizzazione e individualizzante, ovvero analogia occulta) e a quelli che invece sono a esso sottoposti, nella diversa incidenza della disciplina dell’ignorantia legis e del ruolo nomofilattico delle Sezioni Unite e delle Corti supreme. Conclude lo scritto un aggiornamento ricostruttivo del rapporto tra prevedibilità del diritto e sillogismo giudiziale.


2017 - Massimo Pavarini e la scienza penale. Ovvero, sul valore conoscitivo dell’antimoderno sentimento della compassione applicato allo studio della questione criminale [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

1. Una premessa quasi personale. – 2. La scienza penale come mera tecnica o come disciplina teorico-critica orientata alla riduzione del male? – 3. Tesi (Pulitanò, Ferrajoli) che si oppongono alla scientificità del garantismo o al riconoscimento della dogmatica come sapere fattualmente verificabile o che persegua finalità (non solo scientifico-ricostruttive). – 4. Contro il normativismo integrale e la separatezza incomunicabile dei paradigmi scientifici. – 5. Perché la realtà dialoga con le norme e le può delegittimare. – 6. La realtà della pena come messa in crisi della scienza. – 7. La fragilità della costruzione garantista di fronte alla democrazia penale del populismo. – 8. Un arte abyecto. Un’arte schifosa? – 9. Il modello post-riparatorio della pena e il sentimento critico (la “compassione”) come strumento conoscitivo della penalità.


2016 - Critica dell’antigiuridicità e collaudo processuale delle categorie. I bilanciamenti d’interessi dentro e oltre la giustificazione del reato [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

L'A. ricostruisce la dimensione attuale della categoria dell'antigiuridicità, evidenziando come essa risulti oggi svuotata di contenuto in favore della tipicità e della colpevolezza, e come neppure la logica processuale ne giustifichi l'inserimento come categoria autonoma e generale nella scomposizione del reato.


2016 - Das Recht auf den Tod als Grenze zum Strafrecht. Die Grundrechte der Kranken und dier Regelung der Sterbehilfe [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

The study clarifies that the condition of the sick in irreversible situations and cruel suffering because of an incurable disease, enabled by the same medicine that allows an extraordinary, but also artificial or unnatural life extension, is quite different from the condition of any other person who is preserved by the laws protecting life. In the refusal of medical treatment, internationally recognized as full right even when its exercise leads to death after a few minutes, is already included the right to die. In Englaro’s case (as well as in the Cruzan, Schiavo, Bland and Lambert cases) that right has even been recognized through a third person, in order to achieve an intentional killing and not a “consensual” one. The construction of unhappy rights, as fundamental rights of the sick, can not be left only to the judge-made law, although thanks to it, rights, that already limit the criminal provisions, have emerged (assisted suicide, consent-killing, homicide). The comparison with German, Swiss, Dutch, Belgian legal systems, offers a variety of experiences oriented to compassion and not to indifference towards the autonomy and the suffering of patients who are not treatable with palliative care, or wishing it. It also helps to understand the relativity of the distinction between act and omission as well as the distinction between the conduct of the perpetrator and of the accomplices in such justified situations of help to die and not only in dying.


2016 - Health protection and food safety regulation in Italy: From the current legislation to the reform project of 2015 [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Il contributo ricostruisce la legislazione vigente in tema di diritto penale agroalimentare ed analizza l'ultimo progetto di riforma in materia.


2016 - Il caso Contrada e la Corte Edu. La responsabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva. [Nota a Sentenza]
Donini, Massimo
abstract

Il commento chiarisce le ragioni della sentenza della C. Edu 14 aprile 2015, caso Contrada c. Italia, nel definire il "concorso esterno" nei reati associativi come un'ipotesi di costruzione giurisprudenziale di un nuovo tipo di partecipazione, una figura autonoma di parte speciale del reato di associazione mafiosa che si pone accanto alla partecipazione interna e non già come normale applicazione di criteri generali del concorso di persone (art. 110 ss. c.p.). La Corte europea non ha valutato la specifica prevedibilità individuale-soggettiva del ricorrente come parametro, ma una prevedibilità obiettiva e generale del titolo di reato ascritto, essendo detta fattispecie non ancora sorta come "tipo" di reato, almeno fino alla sentenza Cass. SU Demitry del 1994, e in realtà diversamente ricostruita dalle successive Cass. SU Carnevale (2002) e Mannino (2005). Viene così stabilita una figura di illecito interpretativo/applicativo a corresponsabilità statuale-giurisprudenziale che pone con urgenza il tema della soluzione istituzionale dei conflitti sincronici di giurisprudenza, ma anche del controllo di costituzionalità sulle fattispecie indeterminate, come ancora oggi è l'art. 416-bis c.p.


2016 - Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell'illecito interpretativo [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Lo studio analizza concetto, sviluppo attuale ed eventi paradigmatici del diritto giurisprudenziale penale, in relazione ai temi della giurisprudenza-fonte, del precedente, e ai limiti costituzionali di riserva di legge, tassatività e divieto di analogia. L'affermarsi della categoria dell'illecito interpretativo per violazione del principio d'irretroattività dei mutamenti (o dei prodotti) giurisprudenziali imprevedibili, ma legittimi, viene quindi analizzata in rapporto ai casi sottratti a tale principio (diritto-concretizzazione e individualizzante, ovvero analogia occulta) e a quelli che invece sono a esso sottoposti, nella diversa incidenza della disciplina dell'ignorantia legis e del ruolo nomofilattico delle Sezioni Unite e delle Corti supreme. Conclude lo scritto un aggiornamento ricostruttivo del rapporto tra prevedibilità del diritto e sillogismo giudiziale.


2016 - La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limite all’intervento penale [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Lo studio mette in chiaro che la situazione del malato in condizioni irreversibili e di crudele sofferenza per malattie incurabili, resa possibile dalla stessa medicina che consente un prolungamento della vita straordinario, ma anche artificiale o innaturale, è diversa da quella di qualsiasi altro soggetto che viene protetto dalle norme a tutela della vita. Nel rifiuto delle cure, riconosciuto a livello internazionale come diritto pieno anche quando il suo esercizio conduca a morire dopo pochi minuti, è contenuto già il riconoscimento del diritto dimorire.Nel casoEnglaro(comein quelliCruzan, Schiavo,Bland e Lambert) quel diritto è stato addirittura riconosciuto attraverso un terzo, per realizzare un omicidio doloso e non “del consenziente”. La costruzione di dirittiinfelici come dirittifondamentali del malato non può essere lasciata al solo diritto giurisprudenziale, anche se grazie a esso sono nati come diritti che già ora limitano le incriminazioni (aiuto al suicidio, omicidio del consenziente, omicidio). La comparazione con gli ordinamentitedesco,svizzero, olandese, belga, offre un ventaglio di esperienze diverse orientate alla compassione e non all’indifferenza rispetto all’autonomia e alle sofferenze di malati che non sono suscettibili o desiderosi di sole cure palliative. Essa aiuta anche a comprendere la relatività della distinzione tra agire e omettere e tra condotta di autore e di partecipe in queste situazioni scriminate di aiuto a morire e non solo nel morire


2016 - La situazione spirituale della ricerca giuridica penalistica. Profili di diritto sostanziale. [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Sommario  1. Una necessaria premessa sullo stato delle cose. — 2. Il contesto delle fonti e dell’internazionalizzazione. — 3. L’oggetto della ricerca. — 4. Dall’oggetto al metodo. E dal metodo all’oggetto. Per l’apertura a un più consapevole pluralismo (più che “anarchismo”) metodologico. — 5. (Segue) L’esempio della comparazione nelle ricerche penalistiche. — 6. Il pluralismo dei metodi. — 7. L’eredità del secolo della dogmatica e il principio della condivisione dei saperi quale chiave di rilettura della separazione dei poteri. — 8. I soggetti. — 9. Sulla ridotta centralità, ma permanente vitalità, dello studio accademico del diritto. — 10. La teoria generale di matrice tedesca e la lingua inglese. Approccio costituzionalistico e strumenti per la costruzione di un polo scientifico europeo: un “terzo sistema” tra civil law e common law. — 11. Quesiti di autovalutazione per giovani, e meno giovani, ricercatori, tra scoperte e invenzioni. — 12. La ricerca di gruppo come àncora di salvezza del metodo comparato e “integrato” in senso empirico. — 13. La ricerca applicata alla didattica, tra aristocrazia e democrazia penale.


2016 - Lotta al terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice penale delle indagini preliminari a quello postdibattimentale [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

1. Definizioni e strategie: nemici, criminali, Stato di diritto; 2. Sed contra ... Tre premesse di politica del diritto e di sincerità nelle risposte; 3. Il gioco dei ruoli e la giurisdizione-ostacolo. Chi “paga il biglietto”, tra campioni e free riders della sicurezza; 4. La giurisdizione non è uno strumento di lotta contro fenomeni generali; 5. L’oggettivizzazione normativa dello scopo di neutralizzare soggetti e l’assunzione da parte della magistratura di funzioni di polizia, a fianco delle forme extragiudiziarie di lotta e di guerra; 6. La consapevolezza della necessità di una doppia risposta, giudiziaria e non, al terrorismo; 7. Il versante garantista, e meno garantista, della giurisdizione. Le oscillanti risposte della Corte di Cassazione; 8. The right answer di fronte al diritto di eccezione e la posizione del terrorismo nel diritto penale della sicurezza;


2016 - Strafrecht als öffentliche Moral. Betrachtungen über den Politiker als "Tätertyp" [Monografia/Trattato scientifico]
Donini, Massimo
abstract

Sommario: 1. La sovraesposizione della magistratura penale oltre il repubblicanesimo: specificità di un fenomeno italiano. 2. Lo scenario storico-filosofico della distruzione della ragione classica. 3. La ricerca di valori comuni e la linea Maginot del diritto “che proibisce” una violazione, anziché “fissare il prezzo” per poterla commettere: prohibiting vs. pricing. 4. Verso l’etica pubblica. Tutte le etiche non giuridiche sono visioni private del mondo? 5. Criminally innocent = politically correct. Se l’unica etica pubblica rimasta è quella penalistica. 6. Un pluralismo trasferito nel processo penale e fonte di conflitti giuridici. 7. Incorrotto come competitivo. Quando la lotta alla corruzione istituzionale è presentata come problema utilitaristico e condizione di efficienza economica. 8. Il corrotto come associato per delinquere e l’esenzione del politico da questa qualificazione. 9. Le cause non giuridiche della corruzione istituzionale. 10. Il tipo d’autore politico, tra valore generale della legge e uso della pena come strumento di lotta politica. 11. Perché è necessaria un’etica pubblica non penalistica. ABSTRACT: L’idea che l’etica pubblica sia oggi circoscritta al diritto penale può sembrare una provocazione che risente di una deformazione professionale nel punto di osservazione. Nondimeno, la permanente messa sotto accusa della classe politica, insieme a quella imprenditoriale, da parte della magistratura non è solo segno di una crisi della politica, ma anche espressione del controllo della sua moralità. In un contesto culturale dove ogni etica tradizionale (cattolici, laici, comunisti, socialisti, liberali etc.) è ormai declassata a morale privata, e dove il pluralismo e il multiculturalismo impongono che solo il diritto, mediando tra stranieri morali, sia espressione di un’etica pubblica, che pure, finché giuridica, non obbliga in coscienza, il comando più autoritario ed espressivo di un prohibiting non riducibile a onere o a tassa, è quello penale. Pur non concedendo nulla al pensiero che se una condotta è penalmente irreprensibile sia politicamente corretta, occorre peraltro recuperare le virtù repubblicane senza le quali ogni legge è inerme, come regola senza costume. Tali virtù non sono l’effetto di una macchina giudiziaria, dove tutti sono sottoponibili a un controllo di “moralità pubblica” attraverso un processo penale. Questo stato delle cose ha invece prodotto l’effetto di un uso strumentale del processo penale, e dunque una sorta d’indiretta privatizzazione della giustizia, usata via via da vari protagonisti come strumento di lotta politica. Se non è detto che la ragione pubblica si esprima solo attraverso una qualche Corte suprema, certo sarebbe grave se l’etica pubblica fosse riconosciuta e praticata solo per effetto dei processi penali che la sanciscono


2016 - Techniken und regulative Modelle eines verfassungsorientierten Strafrechts [Capitolo/Saggio]
Donini, Massimo
abstract

1. Erste Stufe – Ein neues Verhältnis zwischen Recht und Politik; 2. Zweite Stufe – Welche Dogmatik übrig bleibt; 3. Die Akteure und die Kultur der neuen Wendung; 4. Politische Richtungen des Verfassungsstrafrechts zwischen Rechtspositivismus und Rechtsrationalismus; 5. Das Erbe der italienischen Erfahrung; 6. Das Offensivitätsprinzip; 7. Die Verfassung, ihre Reform und die regulativen Strafrechtsmodelle.


2015 - Das Offensivitätsprinzip. Von der italienischen Strafrechtswissenschaft zu europäischen Programmen [Capitolo/Saggio]
Donini, Massimo
abstract

1. Offensivitätsprinzip und Rechtsgueterschutzgedanke. Unterschiede; 2. Noch einmal zu "Güterschutz versus Normenschutz" Mindest-Wesensgehalt des Offensivitätsprinzip und seine normativen Quellen; 3. (Fortsetzung:) Strafrechtliche Schutzmechanismen und objektive Maßstäbe, mit denen die Offensivität festgestellt wird; 4. Der heutige demonstrative Teil des Prinzips, der seine Prämissen als Ausdrucksform des Tatstrafrechts und seinen ganz spezifischen Kern betrifft; 5. Offensivität un Verhältnismäßigkeit. Rechtspositivische Natur der Offensivität auf verfassungsrechtlicher Grundlage und Exportfähigkeit des Modells; 6. Von Deutschland nach Italien, von den Kategorien zu den Prinzipien. Merkmale des italienischen konstitutionalistischen Ansatzes zur Offensivität; 7. (Mehr oder minder) aktuelle Erfahrungen. Zwei-Kammer-Entwurf (1997), Reformentwürfe für das Strafgesetzbuch, spanisches Strafgesetzbuch (1995), Umsetzung der europäischen Richtlinie über Umweltstraftaten (2012); 8. Post-konstitutionalistische Konkretisierungen der Verknüpfung Unrecht/Strafe. (Materiell) nichtkriminelle Strafen un (bloss) materiell kriminelle Sanktionen; 9. Ein Beitrag Europas zur Offensivität: a) Begründungslast für Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität; b) Katalog der Straftaten aus Art. 83 AEUV. Der mehr nationale als europäische Charakter der Modelle für Bagatelle-Straftatbestaende; 10. Von den Übertretungen zu den "materiellen" Modellen des strafrechtlichen Sekundärunrechts in der Nebenstrafgesetzgebung. Die Bedeutung der Verantwortlichkeit von Körperschaften; 11. Die geringe Anzahl von "extensive" Anwendung des Rechtsgutsbegriffes sind kein Argument gegen die Offensivität; 12. Gesetzesvorbehalt, hermeneutisches Möglichkeiten und Grenzen der offensivitätskonformen Interpretation; 13. Das epistemologisch-kausale Paradigma der Offensivität im Spannungsfeld von Demokratie und Strafrechtswissenschaft.


2015 - Il controllo penale sulla politica e l’etica pubblica contemporanea [Capitolo/Saggio]
Donini, Massimo
abstract

1. La sovraesposizione della magistratura penale: specificità di un fenomeno italiano; 2. La ricerca di valori comuni e la linea Maginot del diritto: prohibiting vs pricing; 3. Verso la ragione pubblica: tutte le etiche non giuridiche sono visioni private del mondo?; 4. Criminally innocent = politically correct. Se l'unica etica pubblica rimasta è quella penalistica; 5. Incorrotto come competitivo. Quando la lotta alla corruzione istituzionale è presentata come problema utilitaristico e condizione di efficienza economica; 6. Il corrotto come associato per delinquere e l'esenzione del politico da questa qualificazione; 7. Il tipo d'autore politico, tra valore generale della legge e uso della pena come strumento di lotta politica; 8. Perché è necessaria un'etica pubblica non penalistica


2015 - Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

1. La vecchia ideologia della pena subìta, retrospettiva e reocentrica. 2. L’incapacità limitatrice della retribuzione passatista, e il pieno di prevenzione generale. 3. La realtà delle ipotesi di “perdono”, di riparazione e di “non punibilità” disciplinate. 4. Vetustà e residualità del modello codicistico del rapporto pena-riparazionerisarcimento rispetto a quello delle leggi penali complementari. 5. L’obbligo del risarcimento, il dovere della pena subìta, la riparazione come onere. 6. Dalla riparazione come “terzo binario” alla pena agìta post-riparatoria. 7. La riparazione dell’offesa e del danno come base epistemologica della pena criminale, alternativa alla proporzione, duplicante il male. 8. Delitto riparato ≤ delitto tentato. 9. Riparazione e determinatezza. La riduzione complessiva del male per autore e vittima insieme. 10. Riparazione e laicità. 11. La riparazione possibile tra processo di cognizione e di esecuzione.


2015 - La riforma dei reati alimentari: dalla precauzione ai disastri. Per una modellistica pentapartita degli illeciti in materia di salute e sicurezza alimentare [Relazione in Atti di Convegno]
Donini, Massimo
abstract

1. Dalla precauzione ai disastri. Premessa. – 2. Ciò che conta è la prevenzione, mediante controlli, ma anche mediante interventi sanzionatori. – 3. Il piano amministrativo e quello contravvenzionale di tutela. Imprese lecite e illecite: il modello del d.lgs. n. 758/1994, la responsabilità degli enti e il commercio all’ingrosso di prodotti nocivi. – 4. Come rileva il principio di precauzione: dalle cautele all’illecito, tra penale e amministrativo. – 5. Segue: il riparto tra il principio di libertà di produzione, e i suoi possibili abusi, e la regola di una disciplina autorizzativa a normazione continua. La nocività conosciuta al solo produttore e quella sconosciuta a tutti. – 6. Le informazioni commerciali false o incomplete, pericolose per la salute. – 7. Il Progetto 2009 più in generale: la revisione dei delitti e l’introduzione della fattispecie di disastro sanitario. – 8. La riscrittura dei modelli preventivi (di rischio) esistenti e la riforma dell’art. 5, legge n. 283/1962. – 9. I cinque modelli di tutela penale esistenti e in fieri. – 10. Le prestazioni e la tenuta di questi modelli.


2015 - Poder judicial y ética pública. La crisis del legislador y de la ciencia penal en Europa [Monografia/Trattato scientifico]
Donini, Massimo
abstract

Cap. I. El problema del método penal: de Arturo Rocco al europeísmo judicial* Sumario: 1. La imagen consolidada del tecnicismo jurídico desde la crítica de sus detractores. 2. Si la interpretación del tecnicismo corresponde al Manifiesto (1910) y a la obra de su más original representante: Arturo Rocco. 3. ¿Es la orientación constitucional una forma de positivismo jurídico aplicado a la Constitución? 4. La edad de la alianza entre la dogmática y la política criminal: del desencanto a la pérdida de un rol del saber académico. 5. De la dogmática clásica a la moderna y a la post-constitucional, como un elemento y no un sinónimo de la ciencia penal. 6. La “crisis” de la dogmática en la actualidad. 7. La edad de la democracia penal de los medios masivos de comunicación y del europeísmo judicial y de las fuentes. 8. Los cambios genéticos del discurso penal: la jurisprudencia como fuente y la variedad de los actores jurídicos. 9. ¿Una ciencia exclusivamente de los límites a la intervención punitiva? Punto de vista externo e interno. 10. Más allá de la herencia del iuspositivismo. Por una ciencia penal discursiva y crítica. Cap. 2. El Derecho penal como ética pública Reflexiones acerca del político como “tipo de autor”. Sumario: 1. La sobreexposición de la magistratura penal más allá del republicanismo: especificidad de un fenómeno italiano. 2. El escenario histórico-filosófico de la destrucción de la razón clásica. 3. La búsqueda de valores comunes y la línea Maginot del Derecho “que prohíbe” una violación, en vez de “fijar el precio” para poderla cometer: prohibiting vs. pricing. 4. Hacia la ética pública. ¿Todas las éticas no jurídicas son visiones privadas del mundo? 5. Criminally innocent = politically correct. Si la única ética pública que queda es la penal. 6. Un pluralismo traspasado al proceso penal y fuente de conflictos jurídicos. 7. Incorrupto como competitivo. Cuando la lucha a la corrupción institucional es presentada como un problema utilitarista y condición de eficiencia económica. 8. El corrupto como asociado para delinquir y la exención del político en esta calificación. 9. Las causas no jurídicas de la corrupción institucional. 10. El tipo de autor político, entre valor general de la ley y uso de la pena como instrumento de lucha política. 11. Por qué es necesaria una ética pública no penal. Cap. 3 DISPOSICIÓN Y NORMA EN LA HERMENÉUTICA PENAL CONTEMPORÁNEA* Sumario: 1. La centralidad del Derecho penal en todo análisis de la interpretación jurídica «general». 2. La (pre)supuesta «diversidad» del Derecho penal: verdad y límites de la tesis. 3. La «normalización» del Derecho penal en el universo jurídico. 4. La tesis del «carácter necesariamente judicial del Derecho penal». 5. Problemas de escasa cognoscibilidad ex ante del Derecho casuístico. Interpretaciones analógicas de los «casos» en civil law y en common law: diferencias. 6. Casos fáciles y casos difíciles. 7. La diversidad del juez penal y el problema del juez «de finalidad». 8. La ley penal como «Derecho» y la aplicación a casos como corolario de la división de poderes. 9. La reinterpretación de la ley «general y abstracta» tras la aplicación a casos. Del subsupuesto de hecho (case, example, precedent) al nacimiento de la nueva norma general (rule). 10. Disposición y norma en Derecho penal. 11. La acogida de la distinción entre disposición y norma por parte de los tribunales supremos a nivel europeo (TJUE y TEDH) y nacional (Corte constitucional y Corte de casación) y los arts. 374.3 CPC y 99.3 CPAdm. 12. La fundamental identidad entre doctrina (Juristenrecht) y jurisprudencia (Richterrecht) cuando son generalizadoras y no vinculantes. Del precedente individuado, pero normativo (no mera quaestio facti ni mero ejemplo) al nacimiento de la jurisprudenci


2015 - Scienza penale e potere politico [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

L’idea che la scienza penale sia qualcosa di più di una tecnica solo se, oltre alla dogmatica e ai principi, impiega anche conoscenze empiriche e criminologiche, ha un buon fondamento, ma suppone il superamento di varie aporie e offre alla scienza la possibilità di instaurare una forte dialettica critica con il potere politico. L’episteme della dottrina penalistica estende così l’interpretazione e la dogmatica normativista verso una scienza penale integrale che supera la dicotomia fatto/valore, la questione essere/dover essere e la cultura monistica tanto del positivismo logico quanto del solo sapere ermeneutico tradizionale. La great division è oggi tra ricerche individuali e di gruppo, tra scoperte e invenzioni di singoli o di un collettivo di pensiero. Nel momento in cui il potere di costruire il diritto è diviso tra molti autori, il compito di scrivere la trama della ragione pubblica non è riservato alle sole Corti Supreme. Infatti, è sempre fondamentale il ruolo della scienza penale, attraverso saperi condivisi e non separati tra i pubblici poteri e i cittadini, nel senso di una riduzione massima del livello di sofferenza di autore, vittima e terzi possibili destinatari della legge penale.


2014 - IL CORR(EO)INDOTTO TRA PASSATO E FUTURO. NOTE CRITICHE A SS.UU., 24 OTTOBRE 2013-14 MARZO 2014, N. 29180, CIFARELLI, MALDERA E A., E ALLA L. N. 190 DEL 2012. [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Sommario1. Sul senso ambiguo di una riforma e del suo impatto mediatico. — 2. La divisione di una fattispecie in due al prezzo della perdita di una vittima. Non una “scoperta”, ma una “invenzione”. — 3. Verso una teoria del corr(eo)indotto. — 4. Il caso Ruby. — 5. Altre ipotesi di discontinuità per concussione implicita: i danni ingiusti (senza vantaggi certi) prodotti mediante induzione non “minacciosa” da parte del soggetto pubblico. — 6. L'opzione apparente delle Sezioni unite per una distinzione “obiettiva”. Profili critici. — 7. Se le ipotesi non più coperte dalle nuove regole siano fattispecie concrete o astratte. — 8. Il rapporto con l'istigazione all'autocorruzione. — 9. Un aumento di fattispecie che, come congegnato, accresce la discrezionalità del giudice e indebolisce il potere dell'accusa. — 10. La copertura ideologica della teoria dei rapporti logico-strutturali. — 11. Verso uno spostamento dell'asse di tutela dei reati contro la p.a. dal disvalore di evento al disvalore di azione.


2014 - Il diritto penale come etica pubblica. Considerazioni sul politico quale 'tipo dìautore' [Monografia/Trattato scientifico]
Donini, Massimo
abstract

Sommario: 1. La sovraesposizione della magistratura penale oltre il repubblicanesimo: specificità di un fenomeno italiano. 2. Lo scenario storico-filosofico della distruzione della ragione classica. 3. La ricerca di valori comuni e la linea Maginot del diritto “che proibisce” una violazione, anziché “fissare il prezzo” per poterla commettere: prohibiting vs. pricing. 4. Verso l’etica pubblica. Tutte le etiche non giuridiche sono visioni private del mondo? 5. Criminally innocent = politically correct. Se l’unica etica pubblica rimasta è quella penalistica. 6. Un pluralismo trasferito nel processo penale e fonte di conflitti giuridici. 7. Incorrotto come competitivo. Quando la lotta alla corruzione istituzionale è presentata come problema utilitaristico e condizione di efficienza economica. 8. Il corrotto come associato per delinquere e l’esenzione del politico da questa qualificazione. 9. Le cause non giuridiche della corruzione istituzionale. 10. Il tipo d’autore politico, tra valore generale della legge e uso della pena come strumento di lotta politica. 11. Perché è necessaria un’etica pubblica non penalistica. ABSTRACT: L’idea che l’etica pubblica sia oggi circoscritta al diritto penale può sembrare una provocazione che risente di una deformazione professionale nel punto di osservazione. Nondimeno, la permanente messa sotto accusa della classe politica, insieme a quella imprenditoriale, da parte della magistratura non è solo segno di una crisi della politica, ma anche espressione del controllo della sua moralità. In un contesto culturale dove ogni etica tradizionale (cattolici, laici, comunisti, socialisti, liberali etc.) è ormai declassata a morale privata, e dove il pluralismo e il multiculturalismo impongono che solo il diritto, mediando tra stranieri morali, sia espressione di un’etica pubblica, che pure, finché giuridica, non obbliga in coscienza, il comando più autoritario ed espressivo di un prohibiting non riducibile a onere o a tassa, è quello penale. Pur non concedendo nulla al pensiero che se una condotta è penalmente irreprensibile sia politicamente corretta, occorre peraltro recuperare le virtù repubblicane senza le quali ogni legge è inerme, come regola senza costume. Tali virtù non sono l’effetto di una macchina giudiziaria, dove tutti sono sottoponibili a un controllo di “moralità pubblica” attraverso un processo penale. Questo stato delle cose ha invece prodotto l’effetto di un uso strumentale del processo penale, e dunque una sorta d’indiretta privatizzazione della giustizia, usata via via da vari protagonisti come strumento di lotta politica. Se non è detto che la ragione pubblica si esprima solo attraverso una qualche Corte suprema, certo sarebbe grave se l’etica pubblica fosse riconosciuta e praticata solo per effetto dei processi penali che la sanciscono.


2014 - Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Il saggio è stato pubblicato come studio che concludeva e in parte anche sintetizzava il dibattito che ha preceduto la decisione delle SS.UU penali nel caso ThyssenKrupp, che largamente hanno ripreso le tesi ivi esposte. SOMMARIO: PARTE PRIMA. DAL NORMATIVISMO OGGETTIVISTA ALLA SUA CRISI, NELLA TEORIA E NELLA PRASSI DEL DOLO EVENTUALE – 1. Premessa. Un problema di garanzie, non di sole scoperte scientifiche, e un corollario di metodo – 2. Origini storiche della figura del dolus eventualis – 3. La svalutazione del dolo eventuale nel codice Rocco – 4. Il dolo eventuale come figura basica del dolo, anziché eccezione – 5. Il dolo eventuale come figura a sé stante, o normotipo – 6. La “normalizzazione” dei tipi d’autore e il passaggio dalla cultura del versari a quella del nullum crimen sine culpa: la costante tentazione della prevenzione generale – 7. Segnali di allarme e rischi irragionevoli tra argomentazione e dogmatica. Verso l’abbandono del dolo come stato mentale oggetto di prova? – 8. Concezioni o declinazioni normativo-oggettivistiche del dolo eventuale (o del dolo in generale) nella dottrina straniera contemporanea – 9. Incostituzionalità delle concezioni oggettivistiche del dolo. Specificità “motivazionale” del dolus eventualis tra pericolo di dolo e dolo di pericolo – 10. Stato di dubbio e dolo eventuale. La svolta segnata da Cass., SS.UU., 26 novembre 2009, n. 12433 – PARTE SECONDA. L’ILLECITO TIPICO DEL FATTO COMMESSO CON DOLO EVENTUALE – 11. I limiti del sistema classico (oggettivo-soggettivo) nella gestione del dolo – 12. Profili esterni del dolo in genere, disposizioni e indicatori, tra illecito e colpevolezza – 13. Il carattere oggettivo del rischio concreto del verificarsi dell’evento o dell’offesa – 14. Ulteriori selezioni oggettive del dolo eventuale, consistenza garantista e limiti dell’idea di un “rischio doloso” (rectius: del rischio proprio di un tipo d’illecito doloso) – 15. L’insuperabile momento volitivo della decisione nel dolo eventuale, tra formule di Frank e indicatori del dolo – PARTE TERZA. IL VALORE DECISIVO DELLA COLPEVOLEZZA DOLOSA – 16. La specificità del dolo eventuale rispetto al dolo generico intenzionale e diretto: l’impossibilità di provare il dolo (come elemento soggettivo) senza la colpevolezza dolosa in senso stretto – 17. Rifiuto del modello oggettivistico e definizione del dolo eventuale in quattro punti – 18. Progetti di riforma, illecito del dolo eventuale e ruolo della prova controfattuale – 19. Persistenti tentazioni politico-criminali e generalpreventive. Il delitto di omicidio stradale tra democrazia penale e cultura dei media – 20. Formulazione dell’imputazione e prova del dolo eventuale – 21. Una domanda finale.


2013 - Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Sommario: 1. Principio di offensività e idea del bene giuridico. Differenze. 2. Ancora su tutela di beni vs. tutela di regole. Il contenuto essenziale, minimo, del principio di offensività e le sue fonti normative. 3. (Segue). Tecniche di tutela penale e parametri oggettivi che identificano l’offesa. 4. La parte oggi dimostrativa del principio riguardante le sue premesse quale espressione del diritto penale del fatto e il suo nucleo più specifico. 5. Offensività e proporzione. Natura giuspositivistica dell’offensività a base costituzionale ed esportabilità del modello. 6. Dalla Germania all’Italia, dalle categorie ai principi. Caratteristiche dell’approccio costituzionalistico italiano all’offensività. 7. Esperienze (più o meno) recenti. Bicamerale (1997), Progetti di riforma del codice penale (Pagliaro, Grosso, Nordio, Pisapia), codice penale spagnolo (1995), attuazione (con d. l.gs. n. 121/2011) della direttiva europea sui reati ambientali, legge-quadro 24 dicembre 2012, n. 234. 8. Concretizzazioni post-costituzionali sul nesso illecito/sanzione. Pene (sostanzialmente) non criminali, e sanzioni (solo) sostanzialmente criminali. 9. Un contributo dall’Europa all’offensività: a) onere di motivazione su proporzione e sussidiarietà; b) catalogo dei reati dell’art. 83 TFUE. Il carattere nazionale, più che europeo, dei modelli d’illecito penale minore. 10. Dalle contravvenzioni ai modelli “sostanziali” d’illecito penale minore nella legislazione penale complementare. Il ruolo della responsabilità degli enti. 11. La scarsità delle pronunce “di accoglimento” della Corte costituzionale, e l’uso del bene giuridico in chiave “estensiva”, non sono un argomento contro l’offensività. 12. Riserva di legge, potenzialità ermeneutiche e limiti all’interpretazione conforme (all’offensività). 13. Il paradigma epistemologico-causale dell’offensività, tra democrazia e scienza penale. 14. Conclusione.


2013 - L’elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Il contributo analizza il profilo soggettivo della colpa esaminando con metodo critico la teorica della cd. doppia misura della colpa.


2013 - Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Sommario. 0.0. Premessa. IA PARTE. LA CRISI DELLE BASI EPISTEMOLOGICHE 1.1. Giustificazione della pena e giustificazione del diritto penale sono collegate, ma non coincidono. 1.2. Il concetto di pena e l’eventualità dell’utile. 1.3. Carattere retrospettivo della pena e finalità preventive solo individuali. 1.4. L’assenza di base scientifica della pena-proporzione, anche se declinata in senso finalistico. IIA PARTE. PREMESSE GARANTISTICHE E TEORICHE DI UNA RICOSTRUZIONE. 2.1. Le contraddizioni tra una fondazione generalpreventiva (apparentemente senza proporzione) e un’applicazione senza prevenzione generale. 2.2. Il fondamento del diritto penale (funzioni della pena) e il rapporto con la pena applicata (fini della pena). La prevenzione generale come mera funzione. 2.3. La moralità della prevenzione come tutela di beni, le sue condizioni giuridiche e il diritto penale moderno. 2.4. Natura politica, non scientifica, della pena. 2.5. Dalla non giustiziabilità dell’ultima ratio (politicità “esterna”) alla verifica di legittimità delle scelte interne al sistema sanzionatorio (scientificità “interna”), alla scienza della legislazione. IIIA PARTE. LE RIFORME URGENTI DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN ATTUAZIONE DELLA SUSSIDIARIETA’ PENALE. 3.1. Le specificità negative del sistema punitivo italiano tra commisurazione e colpevolezza. 3.2. I rimedi. A) Restaurazione dei principi di legalità (primato del titolo legale della responsabilità sulla pena giudiziale), e di colpevolezza (primato della colpevolezza sulla prevenzione generale e sulla capacità criminale) nella commisurazione in senso lato. 3.3. B) Il principio che “il delitto non paga” e il rapporto tra confisca per equivalente e tutela della vittima. 3.4. C) Il rapporto tra sospensione della pena, risarcimento del danno e riparazione dell’offesa. 3.5. Il rapporto tra patteggiamento e sospensione della pena e il nesso fatto/autore. IVa PARTE. OLTRE IL POLIFINALISMO, NEL SEGNO DI UNA PROPORZIONE POST-RIPARATORIA: 4.1. Il superamento del polifinalismo verso una sussidiarietà penale integrata. 4.2. L’abbattimento dei massimi delle cornici edittali. Per una diversa idea di proporzione post-riparatoria.


2013 - Reati di pericolo e salute pubblica. Gli illeciti di prevenzione alimentare al crocevia della riforma penale [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Il contributo analizza i reati contro la salute pubblica alla luce della categoria dei reati di pericolo.


2013 - Rechtstechnizismus und Strafrechtswissenschaft 100 Jahre danach. Arturo Roccos Vortrag von 1910 im Zeitalter des richterlichen Europäismus [Capitolo/Saggio]
Donini, Massimo
abstract

1. Das etablierte Bild des Rechtstechnizismus in der Kritik seiner Gegner; 2. Entspricht die Interpretation des Technizismus dem Manifest von 1910 und dem Werk seines Schöpfers Arturo Rocco?; 3. Ist der konstitutionalistische Ansatz eine Form des Rechtspositivismus, angewandt auf die Verfassung?; 4. Die Zeit der Verbindung von Dogmatik und Kriminalpolitik: Von der Entzauberung zum Niedergang der Bedeutung des akademischen Wissens; 5. Von der klassischen zur modernen Dogmatik und zur postkonstitutionellen Dogmatik als bloßer Bestandteil, nicht mehr Synonym der Strafrechtswissenschaft; 6. Die „Krise“ der Dogmatik heute; 7. Das Zeitalter der massenmedialisierten Strafrechtsdemokratie und des Europäismus der Justiz und der Rechtsquellen; 8. Genetische Veränderungen des strafrechtlichen Diskurses – Rechtsprechung als Rechtsquelle und die Verschiedenheit der richterlichen Akteure; 9. Eine Wissenschaft nur zur Begrenzung des strafrechtlichen Eingriffs? Externe und interne Betrachtung; 10. Jenseits der Erbschaft des Rechtspositivismus. Für eine diskursive und kritische Strafrechtswissenschaft;


2012 - Certezza della pena e certezza del diritto. Una riforma chirurgica per dissolvere il non-sistema [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

il nucleo duro dell’irreformabilità “costituzionale” del sistema penale, fonte della sua mutazione in non-sistema, è costituito, nel codice (per le leggi complementari il discorso è più complesso), da un piccolo complesso di norme su circostanze, imputazione degli eventi aggravanti, sospensione della pena, prescrizione, rapporti fra illecito civile e penale e reati contro la vita. Riaffermando il nesso tra certezza della pena e certezza del diritto, si propone di attuare poche riforme urgenti, capaci di ridare un disegno al sistema penale, oggi perduto: La prima riforma mira ad affermare il principio: “la definizione della responsabilità (il titolo del reato) governa la commisurazione della pena”, e non viceversa, come accade oggi.Si propone che tutti gli aggravamenti e tutte le attenuazioni di pena contemplati nell’ordinamento vigente, che siano superiori a un terzo della pena edittale prevista per il reato di base al quale si riferiscono, o determinati in modo autonomo, siano sottratti al bilanciamento ex art. 69 c.p., e dunque alla discrezionalità giudiziale. Con esclusione delle circostanze inerenti alla persona del colpevole. La riforma dell'art. 69 c.p., insieme a quella dell'art. 42, co. 3, c.p., e all'introduzione della colpa grave per l'imputazione degli eventi aggravanti non voluti (in assenza di colpa grave si applica il concorso di reati normale), segnerebbe (lavoro progressivo e indefinito nel tempo) l’avvio di una revisione delle cornici edittali, che rappresentano oggi uno scandalo nazionale (“σκάνδαλον”, impedimento, trappola, alla giustizia) di sproporzione retributiva, gestibile solo con forme di cinico pragmatismo, che esprimono la quintessenza del «non sistema» vigente (e sto misurando le parole). La seconda normativa proposta introduce una sorta di previsione “costituzionale”, per il sistema penale, del principio che “il delitto non paga”, e impone la confisca (anche per equivalente) del suo profitto-provento, ma non arricchendo lo Stato ai danni della vittima, bensì per restaurere, in primo luogo, la posizione di chi sia danneggiato-vittimaLa terza riforma mira ad attuare il principio: “la pena trova sempre applicazione in assenza di risarcimento del danno o di riparazione dell’offesa”. Essa concerne la sospensione condizionale della pena (art. 163 ss. c.p.). La quarta riforma, che riguarda la certezza del diritto, mira a estendere in sede penale il vincolo del precedente delle Sezioni Unite, o dell’Adunanza plenaria del C.d.S., rispetto alle decisioni in diritto delle Sezioni semplici, oggi previsto rispettivamente dagli artt. 374, co. 3, c.p.c. (dopo il d. lgs. n. 40/2006) e 99, co. 3, c. proc. ammin. (d. lgs. n. 104/2010), ma non presente nel codice di procedura penale


2012 - L'eredità di Bricola e il costituzionalismo penale come metodo. Radici nazionali, sviluppi sovranazionali [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

SOMMARIO: 1. L’uomo e l’opera. Un brevissimo ritratto. - 2. Il volto costituzionale del reato e le sue apparenti basi giuslegalistiche. - 3. I momenti di frattura rispetto al tecnicismo giuridico. - 4. Aspetti non accademici del nuovo metodo. - 5. Il coinvolgimento istituzionale dell’orientamento costituzionalistico. Differenze rispetto alla dogmatica classica. - 6. Habent sua fata libelli: la fortuna dell’opera, e del suo metodo. - 7. Letture “forti” e letture “deboli” dell’approccio costituzionalistico in Italia. - 8. L’interesse che l’orientamento costituzionalistico italiano, oggi aggiornato in prospettiva europea, dovrebbe suscitare all’estero. - 9. Prove di costituzionalismo penale: i casi paradigmatici della “Bicamerale” italiana, del codice penale spagnolo e dell’input europeo a introdurre macrodelitti nel diritto penale dell’ambiente. - 10. Scenari europei di costituzionalizzazione di un diritto penale “dal volto protettivo”: dalla sussidiarietà alla proporzione, dalla necessità della tutela al bene giuridico. - 11. Le «dottrine non scritte», tra formanti dell’ermeneutica penale nazionale e dialogo internazionale.


2011 - El caso de la ignorancia invencible [Capitolo/Saggio]
Donini, Massimo
abstract

Exposición y balance (tembién político-criminal, hermenéutico y dogmático) de la sentencia n. 364/1988 del Tribunal constitucional italiano sobre la ignorantia legis y el principio nullum crimen, nulla poena sine culpa


2011 - Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte [Monografia/Trattato scientifico]
Donini, Massimo
abstract

Dal tecnicismo giuridico all'approccio costituzionalistico, all'europeismo giudiziario: questi tre passaggi storici del metodo e della cultura penale sono analizzati in prospettiva comparata attraverso il punto di vista del giudice-interprete (disposizione e norma), del professore-studioso del diritto (dogmatica e costruzione sistematica) e del legislatore (integrazione con le altre scienze). La giurisprudenza fa dottrina e fa diritto, mentre la legge penale è considerata dai Parlamenti e dalle forze politiche un puro mezzo di contrasto contro fenomeni generali. I tempi di una simbiosi felice tra dogmatica (accademica) e politica criminale (legislativa, accademicamente ispirata) sono finiti. I mutamenti epocali in atto nei rapporti tra studio teorico e politica criminale applicata, oltre che nell'evoluzione delle fonti europee e nazionali, impongono oggi di rivedere anche la gerarchia tra funzioni e scopi della pena al cospetto di un ruolo sempre più marcato della giurisprudenza-fonte e dell'input sovranazionale e massmediatico verso un uso del diritto come efficiente strumento di lotta, anziché mera forma di giustizia.INDICE Premessa ............... ........ ........... ....XIAvvertenza.............. ........ ........... ....XV Parte PrimaDESCRIZIONE DI UNA REALTÀCAPITOLO PRIMOIL PROBLEMA DEL METODO PENALISTICO: DA ARTURO ROCCO ALL’EUROPEISMO GIUDIZIARIO1. L’immagine consolidata del tecnicismo giuridico nella critica dei suoidetrattori.................................32.Se l’interpretazione del tecnicismo corrisponda al Manifesto (1910) e all’opera del suo più originale sostenitore, Arturo Rocco. . . . .63.L’orientamento costituzionalistico è una forma di positivismo giu- ridicoapplicatoallaCostituzione?....................124.L’età del connubio tra dogmatica e politica criminale: dal disincanto allaperditadiruolodelsapereaccademico.. . . . . . . . . . . . . .155. Dalla dogmatica classica a quella moderna, a quella post- costituzionale, mera componente, e non sinonimo, della scienza penale......................................206. La“crisi”delladogmatica,oggi......................40 7. L’età della democrazia penale massmediatica e dell’europeismogiudiziarioedellefonti...........................43 8.Mutamenti genetici del discorso penalistico: giurisprudenza-fonte evarietàdegliattorigiuridici........................49 9.Una scienza solo dei limiti dell’intervento punitivo? Punto di vistaesternoeinterno...............................56 10.Oltre l’eredità del giuspositivismo. Per una scienza penale discor-sivaecritica.................................59CAPITOLO SECONDODISPOSIZIONE E NORMA NELL’ERMENEUTICA PENALE CONTEMPORANEA1.La centralità del diritto penale per una verifica sull’interpretazione giuridica“ingenerale”............................63VIIIEuropeismo giudiziario e scienza penale2.La (pre)-supposta “diversità” del diritto penale. Verità e limiti della tesi.......................................643. La “normalizzazione” del diritto penale all’interno dell’universo giuridico....................................66 4.La tesi del “carattere necessariamente giudiziale del diritto penale”..675.Problemi di scarsa conoscibilità ex ante del diritto casistico. Inter- pretazioni analogiche dei ‘casi’ in civil law e in common law. Differenze...................................696. Casifaciliecasidifficili...........................72 7.La diversità del giudice penale e il problema del giudice “di scopo”.77 8.La legge penale come “diritto” e l’applicazione ai casi come corol-lariodelladivisionedeipoteri.......................80 9.La reinterpretazione della legge “generale e astratta” dopo l’appli- cazione ai casi. Dalla sottofattispecie (case, example, precedent) allanascitadiunanuovanormagenerale(rule) . . . . . . . . . . . . . .82 10. Disposizioneenormaindirittopenale.. . . . . . . . . . . . . . . . .87 11.L’accoglimento della distinzi


2011 - Il "terrorismo urbano" e i fantasmi della legge Reale [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

I gravi episodi di cronaca dell'ottobre 2011 hanno fatto affiorare l’idea di una legge speciale comune a tutela dell’ordine pubblico urbano. La prospettiva, sebbene forse in questo momento accantonata, impone una vigile attenzione sul persistente rischio di derive illiberali e sulle contraddizioni di un diritto penale come tecnica “a duplice uso”, arma e garanzia.


2011 - Il garantismo della condicio sine qua non e il prezzo del suo abbandono. Contributo all’analisi dei rapporti fra causalità e imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, pp. 494-535 [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Sommario: 1. Causalità vs. imputazione tra scienza e dogmatismo. 2. La causalità “che si imputa” e la valenza antidogmatica dell’accertamento eziologico. 3. Normativismo dell’imputazione… e della causalità. 4. Il certo vs. il probabile. Dal monismo al pluralismo epistemologico. 5. Il diverso valore probabilistico di leggi impiegate in spiegazioni causali ex post. 6. (Segue). Tre tipi di leggi statistiche con distinta rilevanza causale: a) Spiegazioni “a rete di causazione” ed eventi di comune pericolo. b) Leggi statistiche “causalmente costruite”, relative a fattori determinanti per eventi individuali e induzione per esclusione. c) Fattori ad altissima probabilità condizionante ed evento in concreto. 7. Il principio dell’asimmetria tra spiegazione e previsione su base statistica. 8. Caratteri qualificanti la c.s.q.n. 9. Causa-presupposto (premessa-conseguenza) e causa nomologica (causa-effetto). I limiti di una teoria solo nomologica (Engisch). 10. Diverso atteggiarsi della formula della condicio nei reati commissivi dolosi, in quelli colposi, omissivi e nel concorso di persone. 11. Equivalenza delle condizioni e responsabilità per fatto proprio. 12. Cause retrospettive e cause predittive. Lotta al dogma causale e tradizione giuridica italiana. 13. L’abbandono della c.s.q.n. in Italia dagli anni Cinquanta (concorso di persone) e Ottanta (omissione e colpa) ad oggi. Dal disvalore d’evento al disvalore di azione come perno dell’illecito.


2011 - La robusta tradizione del diritto penale della sicurezza: illustrazione con intento critico (orig. tedesco di Wolfgang NAUCKE, Die robuste Tradition des Sicherheitsstrafrechts: Darstellung in kritischer Absicht) [Traduzione in Volume]
Donini, Massimo
abstract

L'A. sostiene che il diritto penale della sicurezza (un diritto antiliberale e di continua estensione della pena e diminuzione delle garanzie processuali) è la chiave di lettura di tutto il diritto penale dall'illuminismo in poi. La scienza penale, se politivamente indipendente, può e deve esercitare una critica senza compromessi rispetto al diritto penale della sicurezza, che non è - secondo Naucke - addomesticabile ai principi dello stato di diritto. Riaffermarli è compito della scienza, ma non per riconciliarli con il bisogno permanente di sicurezza collettiva, bensì contro questo bisogno, in un'operazione di resistenza culturale e politica


2011 - Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente [Capitolo/Saggio]
Donini, Massimo
abstract

Studio costituito da due parti, la prima riguardante le logiche del pentimento in generale, insieme a una ricostruzione della differenza tra fini e funzioni della pena, e delimitazione delle rispettive legittime applicazioni; la seconda contenente una rassegna analitica delle ipotesi di ravvedimento e perdono presenti nel sistema penale italiano vigente.Sommario: PRIMA PARTE. IL RAVVEDIMENTO TRA SCOPI E FUNZIONI DELLA PENA. 1. Premessa. Dal reato non si torna indietro? La risposta della “parte generale” del codice alle condotte di pentimento (desistenza e recesso, riparazione e risarcimento). 2. Il perché di pene diverse a seconda delle persone, a parità del ‘fatto’ commesso. Pena e sanzione civile. 3. Ruolo del passato e del futuro in un’impresa non scientifica, ma “equa”, di commisurazione. 4. La crisi del codice-decalogo, tra pena in astratto (contro fenomeni generali, e non solo per la giustizia individuale) e realtà punitiva applicata. 5. Pena giusta e meccanismi di non punibilità. 6. La prevenzione generale quale categoria della politica e della sociologia criminale, anziché dogmatico-giuridica: illegittimità della prevenzione generale come ‘fine’, sia in astratto (minaccia) e sia in concreto (commisurazione), della pena che si applica. 7. La funzione di prevenzione generale interna alla non punibilità. 8. Le ideologie punitive conflittuali oggi coesistenti (‘fini’ e ‘funzioni’ della pena). SECONDA PARTE. LE SINGOLE IPOTESI DI RAVVEDIMENTO. 9. Il risarcimento e la riparazione, tra ‘danno’ e ‘offesa’. Casi eccezionali di estinzione del reato per risarcimento del danno. 10. Ipotesi classiche e moderne di non punibilità (o estinzione del reato) in caso di recesso “riparatorio dell’offesa”, tra delitti e contravvenzioni. 11. Dall’offesa all’autore. I premi per la collaborazione. 12. (Segue). Le singole ipotesi. Un diritto di lotta che chiede all’autore “utili” fedeltà. 13. Illeciti di prevenzione vs. pene personali, non generalpreventive. 14. Concetto di “perdono” e clemenza. Clemenze incondizionate e condizionate: grazia, remissione di querela, patteggiamento, perdono giudiziale, amnistia, condoni, indulti, sanatorie e regolarizzazioni. 15. L’esecuzione penale come processo d’autore: la logica delle “verità relative e incontestabili” e dei pentimenti “coatti”. 16. L’umanesimo promesso per i “gironi” destinati agli autori meno pericolosi. 17. La “non punibilità” verso la giustizia riparativa e il perdono: un rechtsfreier Raum bisognoso di….tutela.


2011 - Per uno statuto costituzionale dei reati fallimentari. Le vie d’uscita da una condizione di perenne “specialità” [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Sommario: 1. Premessa. 2. L’esigenza del ritorno ai principi generali quale ordine costituzionale, prima che europeo, della materia penale fallimentare. 3. La specialità e la gravità dei reati fallimentari, dal Cinquecento, alla legge del 1942, a oggi. 4. I soggetti attivi. Riserva di legge e limiti quantitativi definiti con decreto ministeriale. 5. Logiche da diritto speciale: A) Deroga all’art. 2 c.p. 6. (Segue). B) Deroga all’art. 2 c.p.p. in tema di sindacabilità penale delle questioni giuridiche extrapenali non pregiudiziali (imprenditore vs. fallito). 7. Altre soluzioni “da diritto speciale”: la “causazione del dissesto” nel passaggio dalla vecchia alla nuova (d. lgs. n. 61/2002) bancarotta da reati societari. 8. L’offensività della bancarotta: la ricerca (troppo lunga e disattesa) di un nesso di rischio e di lesività tra condotta ed evento, al riparo da interpretazioni conformi alla Costituzione. 9. Il nesso di rischio e il nesso causale tra condotte illecite e dissesto. La risposta ermeneutica, legislativa e de lege ferenda oggi. 10. Incongruenze “di sistema” nella disciplina vigente della bancarotta societaria (art. 223 l. fall.). 11. Reati fallimentari e “antigiuridicità”: operazioni compensative infragruppo e rapporto tra nuova revocatoria, nuovo concordato, e bancarotta. 12. La bancarotta semplice e l’esigenza di una griglia normativa che definisca il rischio consentito: principio di determinatezza e “soglie di rischio” ancora legittimamente affrontabili dall’imprenditore in crisi. 13. Dalla colpevolezza del nullum crimen sine culpa al rapporto fra elemento soggettivo fattuale accertato nella cognizione e colpa d’autore sondata nel processo di esecuzione. 14. Conclusioni.


2011 - Sicurezza e diritto penale [Curatela]
Donini, Massimo; M., Pavarini
abstract

Sezione prima:DOCUMENTI INTRODUTTIVI AL CONVEGNOMASSIMO DONINI, Sicurezza e diritto penale. La sicurezza come orizzonte totalizzante del discorso penalistico MASSIMO PAVARINI, Degrado, paure e insicurezza nello spazio urbanoSezione seconda:SICUREZZA, POLITICA CRIMINALE E DIRITTO PENALE MODERNO WINFRIED HASSEMER, Libertà e sicurezza alla luce della politica criminaleWOLFGANG NAUCKE, La robusta tradizione del diritto penale della sicurezza: illustrazione con intento critico RENZO ORLANDI, Sicurezza e diritto penale. Dialogo di un processualista italiano con la scuola di Francoforte CORNELIUS PRITTWITZ, La concorrenza diseguale tra sicurezza e libertà DOMENICO PULITANÒ, Sicurezza e diritto penale Sezione terza: DIMENSIONI POLITICHE DELLA SICUREZZA. IMMIGRAZIONE, ORDINE PUBBLICO, INFORMATICA, SICUREZZA URBANAFRANCESCO CAPRIOLI, Sicurezza dei cittadini e processo penaleANGELO CAPUTO, Dalla tolleranza zero al diritto speciale dell’immigrazioneGAETANO INSOLERA, Sicurezza e ordine pubblico LORENZO PICOTTI, Sicurezza, informatica e diritto penaleGIORGIO PIGHI, Diritto penale, azione amministrativa e bisogno di nuove risposte sulla sicurezza urbana Sezione quarta: SICUREZZA ED ECONOMIA AL TEMPO DELLA CRISI. IMPRESE E MERCATI NELLA SPIRALE DELL’INSICUREZZA LUIGI FOFFANI, Sicurezza dei mercati e del risparmio KLAUS LÜDERSSEN, Funzionalità dei mercati finanziari e diritto penale dell’economia. La “crisi finanziaria“ apre nuove prospettive di criminalizzazione? CARLO ENRICO PALIERO, Sicurezza dei mercati o mercato delle (in)sicurezze?- Prove libere di psicopolitica criminale CARLO PIERGALLINI, Attività produttive, decisioni in stato di incertezza e diritto penale


2011 - Strafrecht und Diskriminierung. Aus dem leben eines Juristen. Erinnerung an Marcello Finzi, Strafrechtlehrer zu Modena [Capitolo/Saggio]
Donini, Massimo
abstract

Das Leben Finyis wird kurygefasst in den Zusammenhang der Dieskriminierung, der Freiheit der Wissenschaft und der reaktione des Juristen auf deren Gefährdung. Finzi erscheint als ein Gelehrter, der einerseits bereit war, sich auf das durch das Gesetybuch von 1930 gesschaffene Lage wissenschaftlich inzulassen, aber auch am Beispiel des grossen neapolitanischen Juirsten Mario Pagano das Opfer einer politischen Diskriminierung, wenn auch in den nüchteren Worten des Wissenschaftlers, verherrlicht. Es werden auch belege f. den Patriotismus des jüdischen Italieners Marcello Finzi


2011 - Tecnicismo giuridico e scienza penale cent'anni dopo. La Prolusione di Arturo Rocco (1910) nell'età dell'europeismo giudiziario [Capitolo/Saggio]
Donini, Massimo
abstract

Sommario: 1. L’immagine consolidata del tecnicismo giuridico nella critica dei suoi detrattori. 2. Se l’interpretazione del tecnicismo corrisponda al Manifesto (1910) e all’opera del suo più originale sostenitore, Arturo Rocco. 3. L’orientamento costituzionalistico è una forma di positivismo giuridico applicato alla Costituzione? 4. L’età del connubio tra dogmatica e politica criminale: dal disincanto alla perdita di ruolo del sapere accademico. 5. Dalla dogmatica classica a quella moderna, a quella post-costituzionale, mera componente, e non sinonimo, della scienza penale. 6. La “crisi” della dogmatica, oggi. 7. L’età della democrazia penale massmediatica e dell’europeismo giudiziario e delle fonti. 8. Mutamenti genetici del discorso penalistico: giurisprudenza-fonte e varietà degli attori giuridici. 9. Una scienza solo dei limiti dell’intervento punitivo? Punto di vista esterno e interno. 10. Oltre l’eredità del giuspositivismo. Per una scienza penale discorsiva e critica.


2010 - 'Danno' e 'offesa' nella c.d. tutela penale dei sentimentiNote su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’”offense” di Joel Feinberg [Capitolo/Saggio]
Donini, Massimo
abstract

SOMMARIO: 0. Premessa sull’oggetto dell’indagine: una tutela penale dei sentimenti e dei tabù? 1. “Danno” e “offesa” nel linguaggio penalistico italiano. 2. Il reato come offesa di un bene giuridico quale vincolo costituzionale sulla ‘forma’ della tutela penale. 3. Il rispetto del principio di extrema ratio: offese penali eticamente pregnanti e concezioni ulteriormente sanzionatorie del reato. 4. Sulla possibilità di norme penali illiberali, ma non incostituzionali. 5. Premesse sul rapporto fra morale e diritto penale. 6. Il vero punto di partenza del dibattito attuale sulla dannosità sociale (“harm”) delle condotte immorali: tutti, anche i moralisti, usano argomenti orientati alle conseguenze. 7. Il danno criminale (l’offesa), tra harm e offense. La proposta di Feinberg. 8. L’offense principle come esigenza di differenziare l’oggetto giuridico del reato oltre il paradigma della tutela di beni (“la dannosità del fatto per i terzi”). 9. L’offense principle come conseguenza dell’imprecisione e della limitazione della categoria dell’harm. Rilievi critici sulle due categorie. 10. Per una legislazione penale non solo performativa. Perché il diritto penale non tutela i meri sentimenti. 10. 1. Esempi. Mero consumo (senza “acquisto”) di pornografia minorile. 10.2. Spettacoli o atti osceni in luogo pubblico. 10.3. Uso e cessione di droghe. 10.4. Tutela penale di tabù, dei sentimenti patriottici e religiosi, o della memoria storica? 10.5. Sicurezza urbana e pace sociale: mendicità, malgoverno di animali, disturbi e molestie “dans la rue”. 11. Modelli di illecito minore ed esigenza di un’antigiuridicità extrapenale previa con una scala di gravità ascendente amministrativa/penale nelle condotte relative alla sicurezza


2010 - Die strafrechtliche Behandlung des des Übergangs vom Faschismus zur Demokratie in Italien. Bemerkungen zur historischen Erinnerung und zur Aufarbeitung der Vergangenheit „durch Strafrecht“, in Jahrbuch der Juristischen Zeitgeschichte, 3/2008, pp. 81-98. [Capitolo/Saggio]
Donini, Massimo
abstract

Übersicht: 0. Der Sinn der Diskussion.1. Historischer Abriss der politischen und legislativen Vorgänge vom 25. Juli 1943 bis zur Amnestie durch das Dekret vom 22. Juni 1946 Nr. 41 (sog. Togliatti-Amnestie).2. Die durch Faschismus und Krieg ausgelösten grundsätzlichen Strafrechtsprobleme und der aufgegebene Versuch, den Verfassungsbruch beim Übergang von der demokratischen Republik zum faschistischen Regime und Staat strafrechtlich zu ahnden.3. Die Verbrechen der Errichtung des Faschismus, der bedeutsamen Un-terstützung des Faschismus und der Kollaboration: neue und teilweise rückwirkende Strafnormen in der Zuständigkeit von Sondergerichten.4. Die Thesen von Calamandrei gegen Jemolo: Lieber rückwirkende Gesetze als Bürgerkrieg? 5. Das Gesetz der Zahlen (Abgeurteilte und Getötete) und die Anzahl der legalen Entscheidungen. 6. Die gerichtliche Reaktion „in action“. Von der vergeltenden Strenge zur allgemeinen Strafbefreiung. Die unausgesprochenen Gründe.7. Die “Togliatti-Amnestie (und Straferlass)”. Ursprünglicher Kompromiss und Aushöhlung in der Anwendung.8. Neue Bedürfnisse von “Strafgerechtigkeit” in der erwachsen gewordenen Republik: Der Schrank der Schande,dasBlut der Besiegten, die Verfahren “in articulo mortis”.


2010 - Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l’elemento psicologico, in Cass. Pen., 2010, p. 2555-2582 [Nota a Sentenza]
Donini, Massimo
abstract

Sommario: 1. Sezioni Unite, 26 novembre 2009-30 marzo 2010, n. 12433. 2. La questione sollevata dalla Seconda Sezione della Suprema Corte: il dolo eventuale relativo non all’evento-conseguenza, ma ai presupposti della condotta. 3. La risposta delle Sezioni Unite. Dalla formula di Frank un contributo alla prova della volontà della condotta tipica: solo per la ricettazione o “in generale”? 4. Quale spazio per soluzioni differenziate tra presupposti e conseguenze della condotta? 5. Nel cuore della sentenza. Il dubbio è compatibile con la colpa, e non scioglie ancora il problema del dolo come volontà. 6. La ‘tenuta’ processuale della formula di Frank. 7. Uno sguardo all’evoluzione storica. 8. (Segue)...e agli esiti delle teorie contemporanee. 9. Il livello di rischio, tra Sezioni Unite e progetti di riforma. 10. Dalle figure criminose intermedie, che “sdrammatizzano” ma non chiariscono la scelta fra dolo e colpa, alla riscoperta dell’elemento psicologico.


2010 - El derecho penal frente al los desfíos de la modernidad [Monografia/Trattato scientifico]
Donini, Massimo
abstract

El libro reune una recopilación de los principales artículos que el Autor ha publicado en español. El primero, que trata de “Derecho penal clásico y derecho penal moderno”, es además inédito. Los demás textos han sido escritos a lo largo del último decenio, pero en conjunto configuran un contenido conceptualmente unitario. En ellos, muy marcados por esa orientación político-criminal, constitucionalista y global, el lector hallará un estudio de prácticamente todos los problemas que han marcado la agenda de la discusión internacional acerca del Derecho penal en la última década. Un análisis erudito, sosegado, que considera todas las perspectivas sin excluir ninguna de antemano. Las fuentes del derecho se han multiplicado. También la guerra o la lucha contra ciertas formas de criminalidad, realizada con medios jurídicos, son con seguridad transnacionales, así como lo son muchos fenómenos delictivos. Ello ha generado cambios profundos en el ámbito de las fuentes, del método, del modo mismo de pensar el rol, la función y los estilos de la ciencia penal.La imagen del derecho penal se ha diversificado, verdaderamente ya no es unitaria, si es que alguna vez lo fue. Muchos y muy distintos son sus posibles destinatarios, y no sólo sus intérpretes. Existen en la actualidad, a nivel de las relaciones científicas, menos ordenamientos-modelo, y también las grandes áreas de influencia cultural, los sistemas penales “de exportación”, aún preciándose de una historia cultural y una producción verdaderamente extraordinarias, viven hoy en su interior una crisis de identidad y una menor capacidad de atracción paradigmática.Era inevitable que, partiendo de estas premisas, también las categorías más generales, los estilos de pensamiento más consolidados, así como algunos dogmas milenarios, comenzaran a agrietarse, a convertirse en “modernos”, luego en “postmodernos”, y finalmente a ocultar o a perder los rasgos clásicos que en todo caso nadie ha logrado cancelar.No obstante, lo clásico, lo moderno y lo postmoderno conviven en los mismos ordenamientos, incrementando la necesidad de armonizar, coordinar, reducir las contradicciones. Por lo tanto, junto a los nuevos universalismos permanecen las formas duras y no superadas de aislamientos nacionales, pero también, para ser sinceros, de auténticas e incontestables identidades nacionales, o de tradiciones, que nadie puede pretender anular.Muchos de los temas que se afrontan en estos escritos están todavía “de moda”: del derecho penal del enemigo y “de lucha” a aquél de la gente de bien y de cuello blanco, del derecho penal europeo a la globalización, del derecho penal moderno al postmoderno, de los delitos de peligro abstracto a aquellos construidos sobre el principio de precaución, de las distintas velocidades de los tipos de intervención penal hasta el sistema piramidal o “reticular” de las fuentes jurídicas, de la relación entre el hecho y el autor a aquél entre la ciencia penal y la política criminal así como más en general entre el derecho y la política, desde el rol del juez al de la Corte Constitucional, del garantismo al uso preventivo e instrumental del derecho como mero “medio” de contraste.Sin embargo, el punto de observación sigue siendo siempre y constantemente aquel de los derechos fundamentales, de la Constitución o de las Cartas de derechos. De hecho, el rasgo distintivo fundamental del derecho penal postiluminista, es que ya no se trata de un derecho solamente de categorías o de delitos, sino también de principios. Y en esto queda involucrado el modo de ser juristas, de leer la ley ordinaria, de saberse inmanentes pero también trascendentes al sistema, de tener una función constructiva y no simplemente ejecutiva o de racionalización.La inspiración de fondo del cuadro que surgirá de ello es por lo demás siempre crítica. El derecho penal, aunque tutele derechos fundamentales, sigue siendo un


2010 - Il Progetto di riforma dei reati in materia di sicurezza alimentare [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Si tratta del progetto di riforma del Titolo VI del libro II del codice penale. L’oggetto dell’incarico ministeriale è stato precisato in corso d’opera dalla stessa Commissione, tenuto conto della contestuale esistenza di una riforma in corso della materia alimentare nel suo complesso e della conseguente opportunità di circoscriverlo ai soli reati del codice penale. L’iniziativa ministeriale indicava fin dall’origine l’esigenza di individuare nella sicurezza degli alimenti un oggetto di tutela del quale lo stesso codice penale tenesse debito conto, insieme alla salute pubblica, contemperando le esigenze di una repressione anticipata di gravi forme di aggressione a tale sicurezza (reati di pericolo astratto-concreto) e di una maggiore precisione delle definizioni legislative. Nuove forme di criminalità anche organizzata (v. la previsione del delitto di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari nocivi) ed esigenze di aggiornamento di una disciplina che risale agli anni ’30, sia sotto il profilo tecnico (v. la riformulazione del vigente art. 440, che comprende gli attuali art. 442 e 444 c.p.) sia per effetto della normativa comunitaria (v., ad esempio, l’ipotesi delittuosa di omesso ritiro), hanno di fatto portato ad estendere l’intervento a buona parte del capo II (ora definito: “Dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti e dei medicinali”) del titolo VI del libro secondo del codice penale. I delitti contro l’incolumità pubblica in generale, sono ora definiti: «Dei delitti contro l’incolumità e la salute pubblica» e scompare la dicotomia “mediante frode/mediante violenza”, che non rende pienamente ragione del contenuto delle incriminazioni. Durante i lavori della Commissione un’attenzione non secondaria è stata dedicata all’aspetto comparato della legislazione, ma non si può dire che siano stati adottati “modelli” stranieri rilevanti nelle scelte operate.L’idea della Commissione è stata quella di colmare il ‘gap’ tra fattispecie contravvenzionali a carattere meramente trasgressivo e fattispecie delittuose necessariamente implicanti la realizzazione di macrodisastri. Non appare razionale, infatti, attendere eventi giganteschi quando esistono molte situazioni prodromiche che non producono quegli eventi solo per ragioni imponderabili. Del pari, anche nei reati di mero pericolo non sembra logico circoscrivere l’intervento penale a tipologie contravvenzionali oblazionabili quando esistono forme organizzate e imprenditoriali di violazione della sicurezza alimentare. Né ha senso compiuto che la responsabilità da reato degli enti, applicabile a moltissimi reati “comuni”, venga pretermessa proprio in relazione a questi tipici reati “di impresa”; così come non è razionale che l’omesso ritiro di un prodotto concretamente pericoloso possa costituire un illecito penale solo se (come accade oggi) non sia un prodotto alimentare. A queste e ad altre questioni la Commissione ha inteso dare risposta, ben al di là dei lavori scientifici nazionali che hanno costituito il ‘modello teorico’ originario che, su indicazione del Ministero stesso, è stato tenuto presente.


2010 - Il penale nella società dei diritti. Cause di giustificazione e mutamenti sociali [Curatela]
Donini, Massimo; R., Orlandi
abstract

INDICE.Documento introduttivo di Massimo Donini e Renzo Orlandi PARTE PRIMA. LUOGHI PROBLEMATICIStoria e scriminanti, di Giuliano VassalliL'elaborazione del passato, di Thomas VormbaumSocietà multiculturali e scriminanti, di Cristina de MaglieLa dimensione internazionale. L’influenza delle norme sovranazionali nel giudizio di ‘antigiuridicità’ del fatto tipico, di Francesco ViganòL'autotutela nel privato domicilio (e luoghi equiparati). Dall’”archetipo” al “nuovo volto” della legittima difesa, di Vincenzo MilitelloAttività autorizzate di Marco MantovaniIl processo penale come scriminante, di Daniele NegriPARTE SECONDA. DALLA REALTA' AL SISTEMA Il “posto” delle scriminanti nel diritto penale moderno, di Massimo DoniniLa costruzione processuale delle scriminanti, di Francesco M. IacovielloCostituzione e scriminanti, di Francesco PalazzoI “nuovi orizzonti” della giustificazione e il ruolo della dommatica di Carlo Fiore


2010 - Rechtswidrigkeit und Rechtfertigung heute. [Capitolo/Saggio]
Donini, Massimo
abstract

Verzeichmis: 1.Aushöhlung der Rechtswidrigkeit und Bedeutung der Gesamtrechtsordnung für die Kon-struktion des strafrechtlichen Unrechtstypus 2.Die Ansicht der Praktiker-Kommentare 3.Von der verbrechenszentrierten Lehre zur Lehre von der Ergänzung des Strafrechts durch das übrige Recht 4. Die alte und die moderne “Zweiteilung” zwischen Sichtweise des Bürgers und Ausnahmeregeln 5. Der Primat der Rechtsordnung vor dem Strafrecht: Die Konvergenz von Subsidiarität und akzessorischer Natur des Strafrechts. 6. Was bleibt von der objektiven Rechtswidrigkeit ? 7. Der “Standort” der Rechte zwischen ex ante-Betrachtung und Normen-konflikt. 8. Rechtfertigungsgründe als Garantie des ethischen Pluralismus. Prozessuale Straf-ausschließungsgründe. 9. Die Rechtfertigungsgründe der Staatsräson als “strafrechtliche Rechtfertigungsgründe”. 10. Der Strafprozess als “Kampf”-Rechtfertigungsgrund. 11. Im zi-vilrechtlichen Bereich ein Recht, im strafrechtlichen Bereich ein Unrecht? Wenn das Straf-recht als primäres statt als akzessorisches Abwehrmittel die Rechte verschlingt.


2010 - voce "Imputazione oggettiva dell'evento (dir. pen.)" [Voce in Dizionario o Enciclopedia]
Donini, Massimo
abstract

Lavoro di sintesi di oltre 25 anni di studi sul tema, in chiave comparata relativo alla categoria del "nesso di rischio", che traduce in lingua italiana quella più famosa in contesto internazionale dell'imputazione oggettiva dell'evento: studio generale sulle modalità di causazione tipiche, sia nei reati dolosi e sia in quelli colposi di evento. Preceduto da una monografia dell'A. del 2006, ne rappresenta un più compiuto e sintetico perfezionamento. E' la prima voce enciclopedica italiana sul tema, che costituisce forse il più dibattuto, nella penalistica di civil law, degli ultimi venti-trent'anni. E' prevista una traduzione in lingua spagnola


2009 - 92) Bekämpfungsstrafrecht. Oder: Warum die Diskussion über das Feindstrafrecht sich nicht auf dessen Exorzierung beschränken darf [Capitolo/Saggio]
Donini, Massimo
abstract

1. Bekämpfungsstrafrecht zwischen rechtsstaatlichen Garantien und Feindlogik – 2. Der Kampf gegen die Kriminalität als europäischer normativer, nicht bloß politischer oder kritischer Begriff – 3. Die “Normalisierung” des Kampfes mit den Mitteln des Strafrechts: eine Radikalisierung der instrumentellen Verwendung des Rechts – 4. Jenseits der Erbschaft des Notstandes und des Ausnahmezustandes: die Tendenz zur Selbstzerstörung der Gesetzlichkeit – 5. Die Angleichung des Bekämpfungsstrafrechts an das Feindstrafrecht als Voraussetzung der Gedankenführung von Jakobs und als Tabu der herrschenden Rechtskultur – 6. Der “Feind ” zwischen der Theorie …. – 7. …..und der Wirklichkeit – 8. Die Gefahren einer populistischern Ausdehnung des Begriff und das Erfordernis seiner Begrenzung. Die Hermeneutik der Bekämpfung – 9. Vom “Feind” zur “Bekämpfung”, zur „Unterdrückung“. Wann verletzt das Bekämpfungsrecht die Unbefangenheit und Unparteilichkeit des Richters? – 10 “Wissenschaft” und “Politik” angesichts der Ausnahmezustände und der Ausschaltung gefährlicher Täter


2009 - Il cittadino extracomunitario da oggetto materiale a tipo d'autore nel controllo penale dell'immigrazione [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Sommario: 1. Le politiche penali dell’immigrazione e il ruolo dello straniero “extracomunitario”, fra tipo d’autore e diritti fondamentali. 2. Premesse sulla gerarchia tra diritti fondamentali e diritti di cittadinanza. 3. L’immigrato come oggetto materiale, autore, o vittima, nel Testo unico sull’immigrazione. Le ipotesi del favoreggiamento della permanenza illegale (art. 12, co. 5 d. lgs. n. 286/1998) e della cessione a titolo oneroso di immobile a straniero irregolare al fine di ingiusto profitto (art. 12, co. 5-bis d. lgs. n. 286/1998). 4. I beni giuridici protetti dalle incriminazioni del T.U. sull’immigrazione. 5. Lo straniero come oggetto materiale con “doveri di status geopolitico”. 6. La presenza di un diritto penale d’autore per discriminazione geopolitica (o di cittadinanza) nella disciplina dell’immigrazione illegale. 7. L’ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore (art. 14, co. 5-ter d. lgs. n. 286/1998): un delitto contravvenzionale d’autore a pericolo presunto e a offesa cumulativa, in violazione degli artt. 27, co. 1, 25 cpv., 2 e 3, co. 1, Cost. 8. Il progettato reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (ddl n. 733/2008): delitto o contravvenzione? 9. L’aggravante comune (art. 61, co. 1, n. 11-bis, c.p.) della presenza illegale sul territorio nazionale. Profili di illegittimità costituzionale di una responsabilità “d’autore”. 10. Bilancio politico-criminale sul passaggio a uno Stato di prevenzione: dal diritto penale del nemico a un’illegalità estesa a tutti i cittadini.


2009 - Il terrorista-straniero come nemico e le contraddizioni di una giurisdizione penale di lotta [Capitolo/Saggio]
Donini, Massimo
abstract

SOMMARIO: 1. Guerra e giurisdizione come “armi” di lotta al terrorismo. 2. La soluzione americana, o la giurisdizione come ostacolo. 3. La soluzione europea di una lotta mediante il diritto penale. 4. La probabile complementarità pratica di due soluzioni incompatibili tra loro nello Stato di diritto. 5. Cosa si intende per diritto penale del nemico. 6. La sua origine da una radicalizzazione della “lotta” giuridica. 7. Sue espressioni recenti nel diritto penale italiano. 8. Peculiarità del fenomeno del terrorismo internazionale oggi. 9. Il ruolo delle giurisdizioni nella declinazione dei principi e delle regole di eccezione.


2009 - La gestión penal del paso del Fascismo a la Democracia en ItaliaApuntes sobre la memoria histórica y la elaboración del pasado “mediante el Derecho penal” [Relazione in Atti di Convegno]
Donini, Massimo
abstract

0. El sentido del tema. 1. Bosquejo histórico de los sucesos políticos y de legislación penal entre el 25 de julio de 1943 y la amnistía promulgada por el D.P. de 22 de junio de 1946, n. 41 (amnistía Togliatti).2. Los principales problemas penales surgidos del fascismo y de la guerra y la tentativa desistida de sancionar penalmente la fractura constitucional entre la República democrática y el Régimen o el Estado fascista. 3. Los delitos de creación del fascismo, de actos relevantes de apoyo al mismo y de colaboracionismo: normas penales en parte nuevas y retroactivas, confiadas a Tribunales especiales. 4. La tesis de Calamandrei contra Jemolo: ¿mejor las leyes retroactivas que la guerra civil?5. La ley de los números (juzgados y asesinados) y las cifras de las decisiones legales 6. La respuesta penal in action: del rigor vindicativo a la indulgencia generalizada. Las razones silenciadas.7. La «amnistía (y la condonación) Togliatti». Compromiso originario y vaciamiento aplicativo.8. Nuevas necesidades de justicia penal en la Republica madura: el armario de la vergüenza, la sangre de los vencidos, los procesos “in articulo mortis”. 9.Un balance provisional


2009 - La legislazione razziale nella Germania razzista, di Thomas VORMBAUM [Traduzione in Volume]
Donini, Massimo
abstract

Descrizione sintetica, ma completa, della legislazione razziale tedesca al tempo del Nazionalsocialismo. Uno 'spaccato' impressionante delle logiche del razzismo legislativo e politico.


2009 - Les droits fondamentaux et la juridiction pénale comme garantie contre ou comme justification pour l’usage du droit comme arme? [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

SOMMAIRE : 0. INTRODUCTION. 1. La solution américaine et la guerre extra ordinem contre les ennemis (la juridiction comme obstacle). 2. La solution européenne et la lutte « par le droit » contre les ennemis de l’État (juridiction de lutte vs. droit pénal de l’ennemi ?). 3. Les solutions américaine et européenne sont-elles incompatibles ou complémentaires ? 4. Les conditions pour se demander s’il existe un droit pénal de l’ennemi en Italie (ou en Europe). Définition préliminaire. 5. Phénomènes d’« inimicosité » du récent droit pénal italien. 6. Attitudes contrastantes face aux normes d’exception. Le rôle des juridictions dans la déclinaison des principes. 7. La vérité publique sur le terroriste comme figure borderline, entre criminel et ennemi.


2009 - Principi costituzionali e diritto penale. Modello e programma [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Senza il diritto penale gli stessi diritti fondamentali sarebbero oggetto di aggressioni troppo gravi. Ma la realtà del diritto penale è quella dello strumento giuridico più a rischio di intolleranza,, autoritarismo e irrazionalità. Di qui l’esigenza di un sapere normativo che ne limiti e controlli l’esercizio. La Costituzione come fondamento e limite, insieme, del diritto penale rappresenta il modello scientifico più evoluto della riflessione penalistica italiana. Esso ha ampio riconoscimento internazionale e vede ora, accanto alla fonte costituzionale, molti principi sovranazionali. Al «modello» qui tratteggiato manca però, oggi, un «programma». Controlli di legittimità e verifiche empiriche sono indispensabili a una democrazia discorsiva. Ogni legge, oggi, deve essere ormai motivata e controllabile già nel progetto legislativo. Perché solo la legge penale dovrebbe sottrarsi a ciò e a un vincolo verificabile dei suoi programmi?Sommario: 1. Premessa su che cosa è il diritto penale. 2. Il compito della scienza giuridica di fronte a tale fenomeno. 3. La Costituzione, e i principi, come paradigma penalistico, anziché mero limite del diritto penale. Il “modello forte” da Bricola a oggi, e i “modelli deboli”. 4. Il codice (o la legge) penale come Costituzione attuata: il rapporto con l’ordinamento complessivo 5. Il modello e i suoi risultati, secondo l’esperienza italiana. 6. La ricerca dei limiti al dominio della politica sul diritto penale. Democrazia penale, motivazione della legge e controlli di legittimità in termini di: a) valori e norme; b) premesse e conseguenze empiriche. 7. Il programma di un diritto penale a base sovranazionale secondo un sistema di principi e di regole “di garanzia”.


2008 - Derecho penal de lucha. Lo que el debate sobre el Derecho penal del enemigo no debe limitarse a exorcizar. [Capitolo/Saggio]
Donini, Massimo
abstract

Sumario: 1. El derecho penal de lucha entre garantismo clásico y lógica del enemigo. 2. La lucha contra la criminalidad como concepto normativo europeo, no meramente político o crítico. La “normalización” de la lucha por medio del Derecho penal: una radicalización del uso instrumental del Derecho. 4. Más allá de la herencia de la emergencia y de los estados de excepción: la tendencia a una ruptura de la legalidad misma. 5. La asimilación del Derecho penal de lucha al Derecho penal del enemigo como premisa de la elaboración de Günther Jakobs y como tabú de la cultura dominante. 6. El “enemigo” entre la teoría... 7. ... y la realidad. 8. Los riesgos de una vulgarización extensiva del concepto y la exigencia de una delimitación. La hermenéutica de la lucha. 9. Del “enemigo” a la “lucha”, al “contraste”. Cuando el Derecho de lucha lesiona la tercería y la imparcialidad del juez. 10. La “ciencia” y la “política” frente a la neutralización de los autores peligrosos y a los estados de excepción.


2008 - Sicurezza e diritto penale [Relazione in Atti di Convegno]
Donini, Massimo
abstract

Sommario: 1. Sicurezza e prevenzione “mediante il diritto penale”: un tema non più settoriale, ma generalissimo. 2. La sicurezza come “diritto fondamentale”. 3. Dallo Stato di diritto allo Stato di prevenzione. 4. Incidenze del bisogno di sicurezza e prevenzione nei settori più disparati, tra manifesti ed effettività. 5. Il ruolo decisivo del ‘rischio’ rispetto ai modelli classici. 6. Oltre le “broken windows”. Il tema della sicurezza urbana depurato dalla tentazione della tutela (penale) dei sentimenti. 7. Il prezzo della sicurezza mediante il diritto penale e i deficit di effettività di un intervento “a buon mercato”. 8. La ‘lezione’ della ”Scuola di Francoforte” sul c.d. diritto penale moderno e sulla “sicurezza mediante il diritto penale”.


2007 - Das Strafrecht und der "Feind" [Monografia/Trattato scientifico]
Donini, Massimo
abstract

Übersicht11. Kapitel: Die Wiederkehr des “Feindes” in der Kriminalpolitik der Gegenwart31. Vorbemerkung32. Binäre Logik und fuzzy-Logik bei der Definition des “Feindes”43. Die traurige Lektion des Carl Schmitt und die Grenzen des Diskurses in demokratischen Staaten74. Die erste Bedeutung des Feindstrafrechts als von Vergeltung und Schuld befreite “Täter”-Logik125. Typologie der ersten Gruppe155.1 Kurze Betrachtung der Typologie der ersten Gruppe. Die persönlichen Sicherungsmaßregeln (Der Täter mit innerer charakterlicher Gefährlichkeit).155.2 (Fortsetzung). Kriminelle Notstandsfälle infolge außerordentlicher Tätertypen: Terrorismus, Mafia und organisierte Kriminalität (kollektiver und organisierter Täter)195.3 (Fortsetzung). Die prozessualen Auswirkungen dieser „Notstandstypen“215.4 (Fortsetzung). Krieg als Straftat oder als Strafe (Staats-Täter und Täterschaft “in großem Umfang”).236. Zweite Bedeutung des Feindstrafrechts: Die instrumentelle Verwendung des Tatstrafrechts in symbolisch-expressiver Funktion oder in Funktion des “Kampfes” gegen das von einem “normalen” Täter begangene “Böse”. Das Beispiel der internationalen ad-hoc-Tribunale257. Die explosive Ambivalenz einer dritten Konzeption: der Feind als “Unperson” zwischen “Faktum” und “Recht” (Jakobs)298. (Fortsetzung): Überprüfung der Formen des Feind- bzw. „Unperson“-Strafrechts am „juristischen“ Beispiel der nationalsozialistischen Lager und am Beispiel Guantanamo359. Erste Folgerungen: Berechtigung des “Feindstrafrechts” als kritischer, nicht aber als dogmatischer Begriff412. Kapitel: Spielräume für die Berücksichtigung des Täters “innerhalb” des tatsächlichen Strafrechts441. Die unverzichtbaren Verdienste und die Mängel le carenze di rappresentatività della cultura espressiva eines reinen Tatstrafrechts442. Das Projekt einer Überwindung des Strafrechts als aliud: vom jus terribile et exceptum zur “Normalisierung des Strafrechts in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.473. Unmöglichkeit einheitlicher Paradigmen: Differenziertes Strafrecht und Mehrgleisigkeit des strafrechtlichen Eingreifens533.Kapitel: Demokratische und wissenschaftliche Kontrolle über Ausnahmezustände und Notstandsgesetze561. Gründe und Grenzen für die Ablehnung besonderer Kategorien und Regelungen für den „Ausnahmezustand“562. Gesetzliche Regelung von Ausnahmezuständen zwischen zeitlicher Begrenzung und Grenzen. Das Unterscheidungsmerkmal des Notstandes gegenüber Straftaten ist nicht auf den Staat und seine Organe anzuwenden593. Die Grundrechte als Element eines demokratischen Strafrechts und als Grenze jedes “normalen“ Strafrechts als auch jedes „Kriegsstrafrechts63


2007 - Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale [Curatela]
Donini, Massimo; Papa, M.
abstract

Il volume raccoglie una serie di saggi stranieri particolarmente significativi (e tradotti in lingua italiana) sul diritto penale del nemico, un binario penale diverso e pensato ad hoc per i terroristi, considerati i nemici par excellence. L'approccio degli studiosi statunitensi, alcuni dei quali molto critici nei confronti della legislazione anti-terrore americana successiva al 2001, viene proposto accanto alla discussione maturata in Europa.


2007 - Diritto penale di lotta vs. diritto penale del nemico [Relazione in Atti di Convegno]
Donini, Massimo
abstract

Sommario: 0. Avvertenza. 1. Lo sviluppo mondiale di un diritto penale di lotta: da ratio politica a concetto normativo. 2. Il diritto penale quale mezzo di lotta per un fine diverso dalla tutela di beni. 3. I modelli emergenziali classici: la dimensione processuale dell’emergenza e quella sostanziale dei reati associativi e dei delitti in campo anticipato. 4. La “normalizzazione” del diritto penale di lotta. 5. L’equiparazione del diritto penale di lotta e del diritto penale del nemico nell’elaborazione di Günther Jakobs. Critica. 6. Il diritto penale “normale” come diritto diverso, che riguarda autori e non solo fatti, e ne sancisce un’esclusione potenziale. 7. Modelli classici e contemporanei di diritto penale di lotta (parzialmente legittimo). 8. Diritto penale di lotta e cultura della giurisdizione. Illegittimità della legislazione di lotta nel momento processuale in senso stretto. 9. Modelli classici e contemporanei di diritto penale del nemico (illegittimo). 10. Il nemico come categoria “fuzzy”, interna al diritto penale ed esterna al “diritto”. Uso critico e non dogmatico del concetto di diritto penale del nemico. 11. Oltre Jakobs e Zaffaroni. Il momento della neutralizzazione, tra pena e misura di sicurezza. 12. Oltre Schmitt. Il processo come scriminante e l’importanza del controllo giurisdizionale. 13. Oltre Ferrajoli? La possibilità “giuridica” di un diritto penale di eccezione.


2007 - Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi a esorcizzare [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Sommario. 1. Il diritto penale di lotta tra garantismo classico e logica del nemico. – 2. La lotta alla criminalità come concetto normativo europeo, non meramente politico o critico. – 3. La “normalizzazione” della lotta mediante il diritto penale: una radicalizzazione dell’uso strumentale del diritto. – 4. Oltre l’eredità dell’emergenza e degli stati di eccezione: la tendenza a una rottura della stessa legalità. – 5. L’assimilazione del diritto penale di lot- ta al diritto penale del nemico quale premessa dell’elaborazione di Günther Jakobs e qua- le tabudella cultura dominante. – 6. Il “nemico” fra la teoria... – 7. ... e la realtà. – 8. I ri- schi di una volgarizzazione estensiva del concetto e l’esigenza di una sua delimitazione. L’ermeneutica di lotta. – 9. Dal “nemico” alla “lotta”, al “contrasto”. Quando il diritto di lotta lede la terzietà e l’imparzialità del giudice. – 10. La “scienza” e la “politica” di fronte agli stati di eccezione e alla neutralizzazione degli autori pericolosi.


2007 - Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno “spazio libero dal diritto" [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Sommario: 1. Descrizione sommaria del “caso Welby”. 2. Imbarazzanti non liquet e presunte regole di autodisciplina. 3. Che cos’è, in poche parole, lo “spazio libero dal diritto”. 4. Che cos’è una scriminante procedurale. 5. Azione od omissione? Scriminante medica o fatto lecito anche per il non sanitario? La disciplina del rifiuto di cure salvifiche da parte di un malato “non terminale” e quella dell’obiezione di coscienza rispetto a un comportamento attivo sanitario “immediatamente” letale. 6. Le condizioni di liceità (e quindi di giustificazione) dell’ottemperanza mortale al rifiuto di cure: a) un garante; b) un controllo imparziale sulla validità e l’attualità del consenso. 7. Gli scenari dei passi successivi.


2007 - La condanna a morte di Saddam Hussein. Riflessioni sul divieto di pena capitale e sulla 'necessaria sproporzione' della pena nelle gross violations [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Sommario: 1. Singolari reazioni alla condanna a morte di Saddam Hussein. 2. L’impossibilità di una “vendetta” attraverso il processo a Saddam Hussein. 3. Il para- dosso retributivo dei crimini più gravi: la necessaria “sproporzione” di ogni pena irro- gata per crimini “su larga scala” e di particolare gravità. 4 (segue). L’impossibilità di commisurare il valore di una persona a un ‘fatto’commesso. 5. La difesa di Saddam, tra emergenza e diritto penale del nemico. Il realismo politico del diritto penale in contes- ti realmente “necessitati” e “di guerra”. 6. La posizione dell’Europa, tra multicultura- lismo e colpa collettiva.


2007 - La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti [Curatela]
Donini, Massimo; Castronuovo, Donato
abstract

Si tratta del "quaderno" che raccoglie i risultati di un'indagine svolta dall'équipe modenese, guidata dal prof. M. Donini, nell'ambito di una ricerca PRIN-MIUR finanziata per il periodo 2003-2005 (avente come titolo generale "La riforma del codice penale" e svolta dalle Università di Modena e Reggio Emilia, sede del coordinamento nazionale, Milano-Bicocca, Trento, Verona Parma, Ferrara, Macerata, Foggia, Palermo). La ricerca sulla riforma dei reati contro la salute pubblica, e i contributi qui raccolti che ne costituiscono gli esiti, si caratterizzano per un approccio multidisciplinare, per l'attenzione al dato empirico e statistico, per l'impiego del metodo comparativo nella selezione dei possibili "modelli" da privilegiare in sede di riforma.


2007 - Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati contro la salute pubblica, [Capitolo/Saggio]
Donini, Massimo
abstract

SOMMARIO: SEZIONE I. I REATI “DI COMUNE PERICOLO” CONTRO LA SALUTE PUBBLICA QUALE PARADIGMA DEL DIRITTO PENALE MODERNO: 1. La modernità dei reati “di comune pericolo” contro la salute e l’incolumità pubblica. – 2. La salute pubblica come bene collettivo e l’autonomia dei delitti che la pongono in pericolo rispetto alle tradizionali contravvenzioni. – 3. Salute pubblica e incolumità pubblica: differenze criminologiche e di tipizzazione. – 4. L’assenza di delitti codicistici contro la salute pubblica: valutazione dei sistemi francese e inglese, fra tutela di beni individuali e responsabilità degli enti. – 4.1. L’esperienza tedesca e la dissoluzione del pericolo comune nel pericolo individuale plurimo. – 4.2. Tecnica di rinvio o norme in bianco: l’interferenza tra soluzioni extracodicistiche e codicistiche nell’esempio delle codificazioni tedesca e spagnola a tutela della salute collettiva. – 5. Un primo bilancio sulle clausole di pericolosità aggiunte a violazioni richiamate in bianco o a inosservanze richiamate con tecnica di rinvio. – 6. Riflessioni dall’esperienza italiana (e spagnola). Lo scempio del principio di offensività (e di tipicità) nella contravvenzionalizzazione del bisogno di sicurezza. – SEZIONE II. L’ABBANDONO DELLE CONTRAVVENZIONI E I MODELLI DI ILLECITO PENALE MINORE: 1. Da Arturo Rocco ai modelli contravvenzionali vigenti. Linee evolutive. – 2. La difficoltà di inquadrare le fattispecie costruite come inosservanze di regole preventivo-cautelari nella categoria della tutela di mere funzioni. – 3. Dal reato con un bene-funzione autonomo (reato di lesione) al reato plurioffensivo con un bene collettivo o individuale, tutelato insieme al bene-funzione. – 4. Offensività e prevenzione insieme: le ragioni che sostengono l’idea di un illecito penale minore non più contravvenzionale. – 5. Le tre tipologie fondamentali di illecito penale “minore” non contravvenzionale. Delitti di prevenzione. – SEZIONE III. APPLICAZIONE DIFFERENZIATA DELLE PREMESSE ALLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI, DEL LAVORO E DEL PRODOTTO: 1. L’effettività e le lacune dei vigenti delitti codicistici in tema di salute e incolumità pubblica. Dati statistici. – 2. La prospettiva dell’abbandono dei reati contravvenzionali. La voce della prassi in tema di salute pubblica e gli orientamenti legislativi più recenti (Commissioni Nordio e Pisapia e l. 3 agosto 2007, n. 123). – 3. Reati di pericolo non contravvenzionali. L’uso delle categorie astratto/concreto, in relazione al pericolo, nel settore della salute pubblica. – 4. I vincoli europei e i vincoli della materia penale. L’esempio dei reati alimentari. – 5. Ipotesi di articolato in materia di reati alimentari. – 6. La tutela della sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione del lavoro. Generalità. – 7. Ipotesi di articolato. – 8. La responsabilità penale per il prodotto pericoloso. Articolato. – 9. Perché solo la colpa grave. Rischio, pericolo a base parziale e colpa. Distinzioni. – 10. Tra “frode” e attentato indiretto. Il significato di un’incriminazione “delittuosa” con dolo di pericolo e colpa grave congiunti. – 11. Oltre il pericolo comune: “nesso di rischio” ed eventi lesivi aggravanti. – 12. Profili sanzionatori. Il rapporto tra il ventaglio dei fatti e quello delle pene e le tecniche di degradazione. – SEZIONE IV. ESITI SUL SISTEMA PENALE: 1. La ‘tenuta’ politico-criminale e il ruolo del giudice penale. – 2. Prova della causalità individuale e rapporto tra reati di pericolo e pregiudizio alla salute pubblica (il disastro sanitario). – 3. Lo scenario extra codicem: sistema punitivo amministrativo e ruolo della legislazione penale complementare. Beni, tecniche, concorso di reati. – 4. Per concludere.


2006 - Diritto penale di lotta vs. diritto penale del nemico [Capitolo/Saggio]
Donini, Massimo
abstract

Sommario: 0. Avvertenza. 1. Lo sviluppo mondiale di un diritto penale di lotta: da ratio politica a concetto normativo. 2. Il diritto penale quale mezzo di lotta per un fine diverso dalla tutela di beni. 3. I modelli emergenziali classici: la dimensione processuale dell’emergenza e quella sostanziale dei reati associativi e dei delitti in campo anticipato. 4. La “normalizzazione” del diritto penale di lotta. 5. L’equiparazione del diritto penale di lotta e del diritto penale del nemico nell’elaborazione di Günther Jakobs. Critica. 6. Il diritto penale “normale” come diritto diverso, che riguarda autori e non solo fatti, e ne sancisce un’esclusione potenziale. 7. Modelli classici e contemporanei di diritto penale di lotta (parzialmente legittimo). 8. Diritto penale di lotta e cultura della giurisdizione. Illegittimità della legislazione di lotta nel momento processuale in senso stretto. 9. Modelli classici e contemporanei di diritto penale del nemico (illegittimo). 10. Il nemico come categoria “fuzzy”, interna al diritto penale ed esterna al “diritto”. Uso critico e non dogmatico del concetto di diritto penale del nemico. 11. Oltre Jakobs e Zaffaroni. Il momento della neutralizzazione, tra pena e misura di sicurezza. 12. Oltre Schmitt. Il processo come scriminante e l’importanza del controllo giurisdizionale. 13. Oltre Ferrajoli? La possibilità “giuridica” di un diritto penale di eccezione.


2006 - El derecho penal frente al “enemigo” [Capitolo/Saggio]
Donini, Massimo
abstract

Il lavoro affronta in chiave critica il modello del "diritto penale del nemico" proposto da G. Jakobs: una giustizia penale che, diversa da (e parallela a) quella dedicata ai delinquenti normali, è destinata ai delinquenti "per convinzione" (come i terroristi). Dopo aver delegittimato il modello, l'A. sottolinea come esista un diritto penale che, pur essendo ispirato a logiche di neutralizzazione, non rinuncia a tutte le classiche garanzie liberali ed è, perciò, legittimo.


2006 - Il diritto penale di fronte al "nemico" [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Sommario: PRIMA PARTE. 1.0. Il riemergere del «nemico» nelle politiche penali contemporanee. 1.1. Premessa. 1.2. Logiche binarie e logiche fuzzy nella definizione del nemico. 1.3. La lezione tragica di Carl Schmitt e la demarcazione del discorso nel contesto degli Stati democratici. 1.4. Il primo significato del diritto penale del nemico come logica “d’autore”, affrancata dalla retribuzione e dalla colpevolezza. Le tre ipotesi principali. 1.5.1. Breve disamina delle tipologie del primo gruppo. Le misure di sicurezza personali (l’autore con pericolosità caratteriale interna). 1.5.2. Le emergenze criminali dipendenti da eccezionali tipi d’autore: terrorismo, mafia e criminalità organizzata (l’autore collettivo e organizzato). 1.5.3 (segue). I riflessi processuali di questa tipologia “emergenziale”. 1.5.4. La guerra come reato o come pena (l’autore-Stato e l’autoria «su larga scala»). 1.6. Il secondo significato del diritto penale del nemico: l’uso strumentale del diritto penale del fatto in funzione simbolico-espressiva e di «lotta» contro il «male» commesso da un tipo normale d’autore. L’esempio dei Tribunali penali internazionali ad hoc. 1.7. L’ambiguità esplosiva della terza concezione del nemico come «non persona», tra ‘fatto’ e ‘diritto’ (Jakobs). 1.8. (segue). Un collaudo delle forme di nemico-«non persona» sul modello «giuridico» del lager nazionalsocialista, e sul modello-Guantanamo. 1.9. Prime conclusioni. Legittimazione del “diritto penale del nemico” come concetto critico, anziché dogmatico. Il ruolo prevalente del processo e delle cause di giustificazione (rinvio). SECONDA PARTE. 2.0. Quali spazi per l’autore «dentro» al diritto penale del fatto. 2.1. I meriti irrinunciabili e le carenze di rappresentatività della cultura espressiva di un diritto penale del solo fatto. 2.2. Il progetto di superare il diritto penale come aliud: dal jus terribile ed exceptum alla «normalizzazione» del diritto penale nel secondo Novecento. 2.3. L’impossibilità di paradigmi unitari: il diritto penale differenziato e la pluralità dei binari di intervento penale. 3.0. Il controllo democratico e scientifico sugli stati di eccezione e le leggi di emergenza. 3.1. Le buone ragioni e i limiti del rifiuto di elaborare categorie specifiche o discipline per lo «stato di eccezione». 3.2. La previsione legale di stati di eccezione, fra temporaneità e limiti: a) L’ipotesi dell’abbattimento di un aereo dirottato da terroristi contro obiettivi civili; b) l’inapplicabilità allo Stato e ai suoi organi della scriminante di diritto comune dello stato di necessità; c) l’esempio classico della tortura “necessitata”; d) gli spazi per un diritto costituzionale di eccezione, in materia penale e processuale penale. 3.3 (Segue). Il processo penale come causa di giustificazione (rispetto a fatti di reato commessi da organi pubblici) e le scriminanti come strumenti di “lotta”. 3.4. I diritti fondamentali come connotato della democrazia e come limite a ogni diritto penale “normale” e “di guerra”.


2006 - Il diritto penale differenziato. La coesistenza di classico e postmoderno nella penalità contemporanea [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Sommario: 1. Premessa. 2. L’immaginario penalistico fra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta. 3. L’esplosione del modello di riferimento. 4. I diversi tipi di diritto penale oggi coesistenti. 5. Una fede e una ragione per il diritto penale.


2006 - Imputazione oggettiva dell'evento. "Nesso di rischio" e responsabilità per fatto proprio [Monografia/Trattato scientifico]
Donini, Massimo
abstract

Lo studio è la prima monografia apparsa in Italia sul tema dell'imputazione oggettiva come categoria "generale", che ha rappresentato negli ultimi trent'anni l'argomento più discusso in area penalistica di matrice dogmatica, come quella di lingua tedesca, spagnola e italiana, ma con dibattiti internazionali in vari Paesi anche extraeuropei. Nella ricostruzione dell’imputazione oggettiva dell’evento e del connesso principio di responsabilità per fatto proprio, si presenta di queste nozioni un’interpretazione nuova e non solo un bilancio. A tutti coloro che già utilizzano la categoria dell’imputazione oggettiva vengono illustrati i principali argomenti a sostegno del suo valore generale, e dunque non solo rispetto ai reati colposi, ma anche in relazione al problema del nesso di rischio nei reati dolosi, cioè all’imputazione oggettiva nel dolo, in vista di uno specifico adattamento all’ordinamento italiano vigente delle sue principali tematiche (tranne quelle inaccoglibili). Ai suoi detrattori, invece, o agli scettici, viene illustrato come si possa agevolmente sostituire l’etichetta “imputazione oggettiva” con quella di rapporto di rischio, ma come non si possa rinunciare a quest’ultima, cioè alla sostanza della cosa. Esiste infatti davvero una nuova nozione nella teoria del reato, che presenta uno spazio rilevante nel sistema, e sicura valenza pratica, contrariamente a quanto è potuto sembrare in passato dall’osservazione dei dibattiti d’oltralpe. Sotto il profilo della riforma del codice penale, la norma di parte generale che ne risulta più direttamente coinvolta è quella che attualmente disciplina le concause (art. 41 c.p.), di cui si analizzano in profondità le ragioni della riforma, proponendo un nuovo articolato. Gli ulteriori aspetti pratici più immediati attengono soprattutto al tema della causalità omissiva e del comportamento alternativo lecito nella colpa e, quanto al dolo, ai reati con evento a distanza (per es. reati fallimentari, contro la salute o l’incolumità pubbliche) o a condotta vincolata, dove si tipizza un rapporto di rischio, oltre ai classici delitti contro la vita e l’incolumità individuale. Nei reati dolosi, a parte questioni generali comuni a dolo e colpa (rischio consentito, concause, etc.), il tema diventa di interesse applicativo in molte questioni di parte speciale, che attengono all’interpretazione delle fattispecie, la cui intelligenza può arricchirsi proficuamente da un’analisi condotta secondo il paradigma del rapporto di rischio.Tra gli effetti culturali e anche didattici non secondari del punto di vista esaltato dal tema dell’imputazione oggettiva, si segnala tra l’altro un diverso approccio alla c.d. costruzione separata delle fattispecie, che vede il risorgere di questioni unitarie e generali, e altresì un sorprendente recupero della componente soggettivistica di dolo e colpa: lungi dall’essere un prodotto dell’«oggettivismo», la dimensione del rischio (che è cosa diversa dal clima indistinto e confuso del c.d. diritto penale del rischio) conduce a valorizzare ciò che rischio non è, ma contenuto del volere.


2006 - Strafrechtstheorie und Strafrechtsreform. Beiträge zum Strafrecht und zur Strafrechtsreform in Italien und Europa [Monografia/Trattato scientifico]
Donini, Massimo
abstract

Raccolta di saggi dell'A. in traduzione tedesca, a cura di Thomas Vormbaum, FernUniversität HagenInhaltsverzeichnisSTRAFRECHTSTHEORIEDemokratische und wissenschaftliche Methode einer Verbindung von Strafrecht und Politik5Gründe und Grenzen einer verfassungsrechtlichen Grundlegung des Strafrechts Lehren aus der italienischen Erfahrung39STRAFRECHTSREFORMFür ein Strafgesetzbuch mit 1000 Tatbeständen.Entwurf einer „systemimmanenten“ Entkriminalisierung73Die Reform des Nebenstrafrechts: Ihre „konstitutive“ Bedeutung für die Reform des Strafgesetzbuchs91STRAFRECHT IN EUROPASubsidiarität des Strafrechts und Subsidiarität des Gemeinschaftsrechts155Ein neues strafrechtliches Mittelalter?Altes und Neues in der Expansion des Wirtschaftsstrafrechts207STRAFRECHTSGESCHICHTEDogmatische Anatomie des Zweikampfes.Die Ehre vom Edelmann bis zum„Weißen Kragen“233


2005 - Democrazia penale e ruolo della scienza [Capitolo/Saggio]
Donini, Massimo
abstract

Sommario: 1. Il diritto penale fra costituzionalismo e democrazia. 2. Limiti dell’atteggiamento tradizionale della scienza penale verso il potere politico. 3. Prospettive di un nuovo ruolo per la scienza penale


2005 - Demokratische und wissenschaftliche Methode einer Verbindung von Strafrecht und Politik [Capitolo/Saggio]
Donini, Massimo
abstract

Sommario. Vorbemerkung: Die Methode der Wissenschaft und ihre Geburtsfehler: Integraler Normativismus und Nationalismus. 1. Warum das Verhältnis der Strafrechtswissenschaft zur Politik gestört und ungesund ist. 2. Historische und philosophische Gründe für die wissenschaftliche Autonomie des (Straf-) Rechts des 20. Jahrhunderts gegenüber der Politik. Die „Krise“ ihrer Grundlagen. 3. Das Verhältnis der „wissenschaftlichen Methode“ und der „demokratischen Methode“ zu einer Strafrechtspolitik, die mit dem (traditionellen) Verständnis des Rechts als hermeneutische und „individualisierende“ Wissenschaft verbunden ist. Die unvermeidliche Gemeinschaft von neopositivistischen und hermeneutischen Wissenschaftsmodellen. 4. Die Ausdehnung des „aristokratischen Paradigmas“ auf die Justiz. Empirie und Werte in der Methode des Verfassungsgerichts. Strafrecht als zivile Theologie oder als Sozialwissenschaft?. 5. Die „Politik“ der Gelehrten: Idealismus der „funktionalistischen“ bzw. „kriminalpolitischen“ und „folgenorientierten“, aber nicht empirischen Wissenschaft. 6. Das Rollenspiel: Akademische Wissenschaft und Justiz (in Italien) im Verhältnis zum Gesetzgeber: „Die Reform sind wir“? 7. Die internationale Dimension der Grundsätze und die Notwendigkeit, Rechtsvergleichung nicht als selbständige Disziplin für bloße Kenntniserweiterung, sondern als „Methode der Dogmatik“ zu begreifen. Rechtsvergleichung und Teamarbeit. 8. Politische und „kritische“ Dimension von Grundsätzen; Notwendigkeit einer Demokratisierung der Wissenschaft. Von der auctoritas der institutionellen Führung zu einer auf verifizierbares Wissen gestützten Autorität. Empirie und strafrechtliche Methode.


2005 - El papel de la magistratura y democracia penal. El uso judicial del derecho penal de los principios [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

Sumario: 1. El fenómeno de la expansión mundial del poder judicial. 2. Espacios para una legítima política interpretativa del juez a la luz de los principios constitucionales. 3. La experiencia italiana de reinterpretación del Código penal de un modo conforme a la Constitución. 4. El principio de subsidiariedad entre competencia del poder político y el papel del juez. 5. Derecho penal y democracia: antinomias y convergencias de una relación difícil.


2005 - Verbrechenslehre. Eine Betrachtung aus der Sicht des italienischen Strafrechts [Monografia/Trattato scientifico]
Donini, Massimo
abstract

Der vorliegende Text ist die Übersetzung des Beitrags ("voce") "Teoria del reato", der im Jahre 1999 im "Digesto delle Discipline penalistiche" des Verlages UTET, Turin, veröffentlicht und in der Zwischenzeit mittels einiger geringfügiger, durch Gesetzesänderungen bedingter Veränderungen auf den neuesten Stand gebracht worden ist. Die Darstellung bietet dem deutschen Leser die Möglichkeit, nicht nur die Gedanken des Autors zu der behandelten Thematik kennenzulernen, sondern auch von den Standpunkten der italienischen Literatur zu zahlreichen Problemen Kenntnis zu nehmen. Der Zweck dieses Werkes bestand ursprünglich - als Beitrag ("voce") zu einem strafrechtlichen Nachschlagewerk - auch in einer zusammenfassenden Synthese der Debatte bis zur Schwelle des neuen Jahrtausends; für den deutschen Juristen stellt es zugleich eine absolute Neuheit auf dem Buchmarkt dar, denn in Deutschland ist bislang noch nie ein grundsätzliches monografisches Werk veröffentlicht worden, das die bedeutendsten Themen der Strafrechtslehre aus der Sicht der italienischen Strafrechtswissenschaft im Überblick darstellen will.


2004 - Escenarios del derecho penal en Europa a principios del siglo XXI [Capitolo/Saggio]
Donini, Massimo
abstract

Sumario: 1. Novedades en el plano de las fuentes: “red” normativa, nacimiento de proyectos supranacionales de derecho penal y nueva pluralidad de los ordenamientos jurídicos. 2. (sigue). La antijuricidad europea. 3. La mutación de la función de método comparado. 4. Novedades en el plano político-cultural: el ingreso de la negociabilidad y del análisis económico del derecho. 5. (sigue). La transformación de la vieja dogmática deductiva (de las reglas, de las categorías y de los principios) en un almacén de argumentaciones (un topos) junto a nuevos argumentos y la apertura a la gradación o matización cuantitativa de la lógica fuzzy. 6. Mutaciones en el papel de la ciencia penal. De la comprensión “normativista” cerrada de los fenómenos (tecnicismo jurídico, autopoiesis normativa, teleologismo intrasistemático) a la ciencia de la posición de las normas: saber empírico y saber normativo en la declinación del «método científico» del penalista. 7. La complejidad del «método democrático» y la unificación mediante principios y controles de constitucionalidad, antes que mediante categorías dogmáticas.


2004 - Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà [Monografia/Trattato scientifico]
Donini, Massimo
abstract

CAPITOLO PRIMO.Il catalogo e la varietà dei reati1.1.Premessa. «Illecito penale» ed extrema ratio nella rete della complessità. 1.2. La povertà delle definizioni formali e sostanziali del reato (definizioni a dizionario) e la ricchezza delle sue forme (definizioni a enciclopedia). 1.3. La varietà del catalogo: gravità, molteplicità e tipologie dei reati. 1.4. Il diritto penale come protezione e come limite del pluralismo nell’etica.1.5.I rapporti del pluralismo «esterno» con quello «interno» al sistema penale.1.6.Il pluralismo attuato mediante «procedure»: bioetica e scriminanti procedurali.1.7. Il pluralismo già vietato, ora tutelato. La «neutralità» del diritto penale al riguardo.CAPITOLO SECONDO I soggetti dell’esclusione e lo ‘stigma’ penale2.1. Persone senz’anima. Il problema dell’illecito penale degli enti.2.2. Il nesso debole fra il reato e la perdita della libertà personale, da un lato, e il giudizio di rimprovero per il suo cattivo uso, dall’altro. 2.3. Il reato come aliud. Diritto penale del nemico e rapporto sociale di inclusione/esclusione, fra diritto e processo. CAPITOLO TERZO.Il modello costituzionale di illecito penale.3.1. Il passaggio dal diritto penale delle regole e delle categorie a quello dei principi come atto di nascita della scienza penale moderna. 3.2. Il modello costituzionale dell’illecito penale. Le ragioni del suo successo e della sua crisi attuale. 3.3. Costituzione aperta e illecito penale. CAPITOLO QUARTO.Politica criminale e fini della pena.4.1. Il primato della politica criminale sul diritto penale. 4.2. Dimensioni irrazionali dello strumento penale, fra vittime, autori e politiche. 4.3 La riserva di legge in senso sostanziale come garante della democrazia penale. 4.4. La scienza della sussidiarietà. 4.5. (segue)…e l’oggetto conseguente della scienza giuridico-penale.4.6. Il rapporto tra la «costruzione» dell’illecito e i fini della pena. CAPITOLO QUINTO.Diritto penale «classico» e diritto penale «moderno»5.1. «Classico» vs. «moderno»: limiti e realtà di due idealtipi. 5.2. Il c.d. diritto penale del rischio.5.3. Le domande fondamentali, tra «riduzione al minimo» del rischio e tutela di funzioni. 5.4 Rifiuto del modello punitivo fondato sul principio di precauzione e sulla trasformazione della causalità in aumento del rischio. 5.5. I beni funzionali, le regole di cautela e il modello di illecito penale minore. 5.6. I limiti costituzionali all’uso preventivo del diritto penale come strumento di progresso. 5.7. Lo spettro del retribuzionismo sotto le critiche al diritto penale «moderno» (rectius: empirista e preventivo).5.8.(segue)…e i rischi più concreti di un diritto penale di classe.CAPITOLO SESTO.Lo «Ius commune» di un sistema policentrico.6.1. Il primato dell’antigiuridicità sul fatto tipico e l’attualità delle concezioni ulteriormente sanzionatorie in chiave politico-criminale. 6.2. Una rivoluzione nelle fonti: crisi della piramide e della sistematica a gradini.6.3. Principi illuministici e antigiuridicità comunitaria come ius commune. 6.4. I «casi difficili» della dogmatica sistematizzante.6.5. La giurisprudenza-fonte e le seduzioni del common law e dello stare decisis come soluzione istituzionale ai conflitti interpretativi.6.6. Il potere giudiziario e la sovranità, nel contesto globale.6.7. (segue). Globalizzazione giuridica e Unione Europea. 6.8. Il valore epistemologico e democratico della comparazione per la scienza penale. CAPITOLO SETTIMO.Illecito umanistico e colpevolezza personale.7.1. Oggettivismo e soggettivismo nella cultura penale italiana. Disvalore d’azione e d’evento. 7.2. Generalità vere ed apparenti delle costruzioni “separate” dei reati. Il ruolo dell’imputazione oggettiva.7.3. Il rapporto tra il fatto tipico, le cause di giustificazione e la colpevolezza. 7.4. Impersonalità dell’illecito e umanesimo penale. 7.5. Una colpevolezza al di là del rimprove


2004 - La armonización del Derecho Penal europeo en el contexto global [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

1.0. El contexto. 2.0. Armonización europea y derecho penal. 3.0. Unificación europea y derecho penal europeo. 4.0. El camino de la armonización.... a la unificación. 5.0. Loa proyectos de código europeos, entre el método democrático y el respeto a los principios garantistas.


2004 - La riforma del codice penale fra politica e cultura giuridica [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

SOMMARIO: 0. Premessa. Il costituzionalismo come garanzia e come strumento di trasformazione del diritto penale. Il garantismo come modello aristocratico o discorsivo, ma non contrattualistico. 1. Dalla Costituzione-codice al codice-Costituzione. 2. La Costituzione come «fondamento» e non come mero «limite» del diritto penale. 3. Il modello-codice: dal codice-decalogo al codice-strumento della politica criminale. 4. Il diritto penale come extrema ratio, fra tirannia dei princìpi e realtà della pena carceraria in action. 5. Per una scienza della sussidiarietà. 6. Il profilo sostanziale della riserva di legge quale garanzia della democrazia penale. 7. Che cosa caratterizza il diritto penale rispetto ai sistemi punitivi o sanzionatori extrapenali, in particolare di matrice civilistica. 8. La differenza fra ‘penale’ e ‘amministrativo’ in un quadro di deflazione e razionalizzazione: il destino delle contravvenzioni e la riforma della legislazione penale complementare. 9. La c.d. riserva di codice. 10. Il nodo gordiano delle fattispecie costruite sul momento autorizzativo e sull’inosservanza di regole preventivo-cautelari. 11. La strategia sanzionatoria. Pene alternative, limitative della libertà, interdittive e pene pecuniarie. 12. Il ruolo della discrezionalità del giudice. 13. Il rapporto fatto/autore nel diritto penale in action e nelle prospettive di riforma.


2004 - ¿Una nueva Edad Media penal? Lo viejo y lo nuevo en la expansión del derecho penal económico [Relazione in Atti di Convegno]
Donini, Massimo
abstract

Resumen: 1. Introducción. Noción “lata” de derecho penal económico y dificultad de determinar qué hay de viejo «dentro» de lo nuevo. 2. La globalización como contexto. La globalización y Europa. 3. La administrativización del derecho penal: entre categorías clásicas y novedades aparentes en la estructura de la imputación. La función liberal y garantista de las concepciones sancionadoras del derecho penal. 4. La expansión del derecho penal y la doble velocidad del sistema. 5. Las auténticas novedades del momento actual: a) la “red” normativa, el pluralismo de los sistemas de fuentes y de las culturas: b) el cambio en la función del método comparado; c) el nacimiento de proyectos supranacionales de derecho penal económico y la nueva Edad Media del derecho; d) la introducción de la negocialidad y el análisis económico del derecho; e) la transformación de la vieja dogmática deductiva (de reglas, categorías y principios) en un almacén de razonamientos (un topos) al que se unen otros nuevos argumentos. 6. Dos tipos de riesgos: a) el primado europeo, además de nacional, del proceso sobre el derecho sustancial; b) la permanencia de una doble vía criminológica de “tipos de autor” (los destinados a la cárcel y los destinados a estar fuera de ella) junto a un derecho penal de la estigmatización necesaria o de la prevención probada.7. El papel del jurista en este nuevo contexto. Metademocracia y derecho penal.


2003 - Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria [Articolo su rivista]
Donini, Massimo
abstract

SOMMARIO: 0. La questione. 1. Premessa. Un punto di vista strettamente penalistico. 2. La distinzione culturale e tecnica fra proporzione e sussidiarietà. 3. Il problema della «forza di legge», ovvero della «giustiziabilità» del principio di sussidiarietà. 4. Il dubbio sulla funzione limitativa od espansiva della sussidiarietà comunitaria rispetto all’intervento penale. 5. Tre possibili modelli di intervento penale “europeo”. L’armonizzazione mediante codici-modello di carattere generale, progetti di settore a tutela di beni in senso lato economici come quello sugli “Eurodelitti”, ovvero normazioni a tutela di interessi strettamente comunitari, come il Corpus Juris e il più recente Libro verde della Commissione europea. 6. Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria rispetto al modello integrativo (Corpus Juris, Libro verde) e a quello sostitutivo (“Europa-Delikte”) della competenza penale nazionale. 7. Sussidiarietà penale e antigiuridicità generale. 8. La Costituzione europea e il processo penale come basi epistemologiche e momenti istituzionali e decisori del diritto: vero banco di prova della politica penale comunitaria.


2000 - La riforma della legislazione penale complementare. Studi di diritto comparato [Curatela]
Donini, Massimo
abstract

Il volume raccoglie i contributi di un’indagine comparata realizzata nell’ambito della ricerca finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica su «La riforma della legislazione penale complementare», e condotta nel suo nucleo da un gruppo di penalisti che opera presso le università di Macerata (che ha il coordinamento nazionale), Bologna e Teramo, ma arricchita degli apporti di altri studiosi e ricercatori di diverse sedi.Il costante oblio del rapporto che unisce la riforma del codice a quella della legislazione penale complementare emergeva dalla persuasione implicita di poter solo aggiornare il codice Rocco (le sue ‘norme’), senza intaccare più di tanto le realtà extracodicistiche che lo hanno decostruito (il ruolo della giurisprudenza creatrice e la legislazione speciale: il diritto come ‘decisione’ e come ‘istituzione’): sia il progetto Pagliaro del 1992 e sia da ultimo (almeno sino ad allora) la Relazione della Commissione Grosso, hanno operato nel tentativo, peraltro in entrambi i casi encomiabile e meritevole di ogni appoggio critico-costruttivo, di redigere un nuovo codice penale pensato “a prescindere” da un «modello» di diritto penale complementare, la cui realtà caotica a antisistematica la si voleva solo contenere con norme di coordinamento peraltro di incerta gestione futura.Per sconfiggere la decodificazione (fenomeno delle istituzioni) basta dunque riformare il solo codice penale (come prodotto normativo)? O non è invece indispensabile ripensare dall’inizio il rapporto fra codice e leggi speciali, fra il modello codice e l’operatività concreta dell’ordinamento e dei suoi sottosistemi? Che senso ha, o come atteggiarsi a rivedere ciò che la storia ha messo in crisi – il modello ‘codice’ come stella e centro del sistema – quando non si sa neppure se nuovi soli continueranno a nascere anche dopo, come o più di prima?Ecco, da questi semplici interrogativi è sorta la radice politica della presente ricercaQuale primo risultato di tali indagini, viene qui presentata una raccolta di analisi di diritto comparato. La scelta dei Paesi non è stata casuale, perché si è deciso di approfondire l’esperienza del rapporto fra codice penale e leggi speciali in ordinamenti tanto vicini (culturalmente o geograficamente) quanto ben differenziati dal nostro su questo specifico problema. Germania, Francia, Spagna e Portogallo, oltre alla Croazia e ai modelli degli ordinamenti ex socialisti ora “in transizione”, offrono al riguardo esperienze tutte diversissime fra loro, di sorprendente interesse conoscitivo, come il lettore potrà cogliere leggendo i contributi qui raccolti, preceduti da due saggi introduttivi di sintesi e anche di valutazioni politico-criminali.Se ne desumono acquisizioni di scienza della legislazione in senso stretto, come si è cercato di evidenziare nel primo saggio introduttivo alla raccolta.


1999 - voce «Teoria del reato» [Voce in Dizionario o Enciclopedia]
Donini, Massimo
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